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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-695/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 febbraio 2023. — Fenix International Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Potere di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 28 e 397 – Soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi – Fornitore di servizi tramite mezzi elettronici – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 9 bis – Presunzione – Validità. — Causa C-695/20

Giurisprudenza europea62020CJ0695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la validità della presunzione introdotta dall’articolo 9 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 per i servizi elettronici prestati tramite piattaforme digitali. Ha ritenuto che tale norma sia una misura di applicazione consentita dell’articolo 28 della direttiva IVA, perché ne chiarisce il funzionamento in un settore specifico e garantisce uniformità applicativa nell’Unione. Di conseguenza, la questione pregiudiziale è stata risolta nel senso che la disposizione è valida.

Validità dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 sulla presunzione che, nei servizi elettronici prestati tramite piattaforme/interfacce/portali, l’intermediario agisca in nome proprio ma per conto del prestatore ai fini IVA.

La questione giuridica

Se l’articolo 9 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 sia invalido perché il Consiglio avrebbe ecceduto le competenze di esecuzione conferite dall’articolo 397 della direttiva IVA e dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, integrando o modificando l’articolo 28 della direttiva IVA, in particolare mediante la presunzione relativa ai servizi elettronici prestati tramite rete, interfaccia o portale.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011: il Consiglio, adottandolo, non ha ecceduto le competenze di esecuzione conferitegli dall’articolo 397 della direttiva IVA, in applicazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. La disposizione si limita a precisare, per i servizi elettronici prestati tramite rete, interfaccia o portale, le modalità di applicazione dell’articolo 28 della direttiva IVA, in coerenza con i suoi obiettivi, senza modificarne o integrarne il contenuto normativo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 291, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 113 TFUE
  • Articolo 397 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 28 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 58 della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 220 e 226 della direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Articolo 9 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013
  • Accordo di recesso Regno Unito-UE, articolo 86 e articolo 126
  • Direttiva 2008/8/CE
  • Direttiva (UE) 2017/2455

Validità dell’articolo 9 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 in materia di servizi elettronici

La causa è un rinvio pregiudiziale del First-tier Tribunal (Tax Chamber) del Regno Unito nell’ambito di una controversia tra Fenix International Ltd e l’amministrazione fiscale britannica relativa ad avvisi di accertamento IVA. La Corte è stata chiamata a verificare se la regola di esecuzione introdotta per i servizi prestati tramite mezzi elettronici attraverso piattaforme, interfacce o portali ecceda le competenze conferite al Consiglio dalla direttiva IVA e dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

Fatti e procedimento principale

Fenix gestisce la piattaforma Only Fans, attraverso la quale i creatori pubblicano contenuti e i fan pagano abbonamenti, pagamenti ad hoc o mance. La società trattiene il 20% di ogni somma versata ai creatori e applica l’IVA solo su tale quota, mentre l’amministrazione britannica ha ritenuto che, in forza dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, Fenix dovesse essere considerata prestatore dei servizi e quindi assolvere l’IVA sull’intero importo pagato dal fan.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 9 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 sia invalido perché il Consiglio avrebbe integrato o modificato l’articolo 28 della direttiva IVA, oltrepassando la competenza di esecuzione prevista dall’articolo 397 della direttiva stessa.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, che consente di attribuire competenze di esecuzione al Consiglio in casi specifici debitamente motivati, nonché l’articolo 397 della direttiva 2006/112/CE, che conferisce al Consiglio il potere di adottare le misure necessarie per l’applicazione della direttiva. Sul piano sostanziale, la disposizione centrale è l’articolo 28 della direttiva IVA, secondo cui il soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi si considera prestatore o destinatario del servizio. Vengono inoltre richiamati gli articoli 220 e 226 della direttiva IVA e l’articolo 58, nel contesto dell’evoluzione dell’imposizione dei servizi elettronici.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che le misure di esecuzione devono rispettare gli obiettivi generali essenziali dell’atto legislativo, essere necessarie o utili per garantirne l’attuazione uniforme e non modificarne né integrarne il contenuto, neppure negli elementi non essenziali. Tali limiti valgono anche quando il potere di esecuzione è conferito al Consiglio e non alla Commissione.

Applicando questi criteri, la Corte osserva che l’articolo 28 della direttiva IVA ha portata generale e crea la finzione di due prestazioni consecutive quando un intermediario agisce in nome proprio ma per conto di terzi. L’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 si limita a precisare, per una categoria specifica di servizi elettronici prestati tramite rete, interfaccia o portale, in quali condizioni il soggetto passivo che interviene nella prestazione deve essere presunto operare in nome proprio.

La Corte rileva inoltre che la norma di esecuzione è coerente con la logica dell’articolo 28, poiché la presunzione è collegata alla realtà economica e contrattuale delle operazioni e può essere confutata quando dagli accordi contrattuali risulti che il prestatore è esplicitamente designato come tale. Il secondo comma dell’articolo 9 bis, che richiama elementi fatturali e documentali, è considerato un mero chiarimento delle modalità di prova della confutazione della presunzione. Quanto al terzo comma, che impedisce di designare un’altra persona come prestatore quando il soggetto passivo autorizza l’addebito, la prestazione o fissa le condizioni generali, la Corte ritiene che esso traduca in termini tecnici la realtà economica delle piattaforme digitali, nelle quali tali poteri fanno emergere un ruolo sostanzialmente assimilabile a quello del prestatore.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che il Consiglio non ha ecceduto le proprie competenze di esecuzione: l’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 non integra né modifica l’articolo 28 della direttiva IVA, ma ne precisa l’applicazione in modo uniforme per i servizi elettronici contemplati. Ne deriva che la disposizione è valida alla luce degli articoli 28 e 397 della direttiva IVA e dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nell’ambito dell’IVA, il Consiglio può adottare misure di esecuzione specifiche per i servizi digitali quando queste si limitano a chiarire il funzionamento di una presunzione già contenuta nella direttiva e a garantirne l’applicazione uniforme. La realtà economica e contrattuale resta il criterio decisivo per identificare il prestatore, ma la disciplina di esecuzione può fissare presunzioni e regole probatorie specifiche, purché non alteri il contenuto normativo della direttiva.

Come è indicizzato

Materieivaservizi elettronicipiattaforme digitalicompetenze di esecuzione dell’unionevalidità degli atti di esecuzione

Testo integrale

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