Corte di giustizia, Ordinanza C-94/22
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1° marzo 2023. — Gruppo Mauro Saviola Srl contro Ministero della Transizione ecologica e Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisiti di presentazione del contesto fattuale della controversia oggetto del procedimento principale, nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte alle questioni pregiudiziali – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-94/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale del TAR Lazio relativo all’assegnazione gratuita di quote di emissione per un impianto rientrante nel sistema ETS. La decisione di rinvio non forniva elementi sufficienti sui fatti, sulle ragioni del dubbio interpretativo e, per l’eventuale questione di validità, sui motivi di invalidità prospettati. La Corte ha quindi chiuso il procedimento senza entrare nel merito della nozione di impianto di produzione di elettricità o della competenza del Tribunale dell’Unione.
Rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile per carenza di indicazioni sufficienti sul fatto e sulla necessità del rinvio, in una controversia sull’assegnazione gratuita di quote di emissione e sulla nozione di impianto di produzione di elettricità.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza: 1) se gli atti del comitato nazionale relativi all’inclusione di un impianto nell’elenco per l’assegnazione gratuita di quote potessero essere autonomamente impugnati dinanzi al Tribunale dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; 2) se la decisione della Commissione di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco fosse impugnabile dinanzi al Tribunale ai sensi della medesima disposizione; 3) se la nozione di "impianto di produzione di elettricità" dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 comprendesse anche impianti che producono solo in minima parte elettricità cogenerativa e dispongono di altre fonti termiche; 4) se un’interpretazione siffatta fosse compatibile con i principi di concorrenza e di proporzionalità.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio pregiudiziale quando la decisione di rinvio non espone con sufficiente precisione il contesto fattuale, le norme nazionali applicabili, le ragioni che rendono necessaria la risposta della Corte e, se del caso, i motivi specifici di validità o interpretazione delle disposizioni dell’Unione oggetto del quesito; la mera riproduzione degli argomenti delle parti non soddisfa gli obblighi dell’articolo 94 del regolamento di procedura. In tal caso, la Corte può statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, senza esaminare il merito delle questioni pregiudiziali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2003/87/CE
- Direttiva 2018/410/UE
- Regolamento delegato (UE) 2019/331
- Articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 11 della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331
Rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile su quote di emissione e nozione di impianto di produzione di elettricità
L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in una controversia tra Gruppo Mauro Saviola Srl, il Ministero della Transizione ecologica e il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE. Il contenzioso concerneva l’esclusione di un impianto dall’assegnazione gratuita di quote di emissione per il periodo 2021-2025.
Contesto fattuale e procedimento principale
La società ricorrente gestisce un impianto a Sustinente impegnato nella produzione di pannelli truciolari con legno riciclato. A seguito di una nota del 12 novembre 2020, il comitato nazionale aveva comunicato che l’impianto era qualificabile come "impianto di produzione di elettricità" ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE e, per tale ragione, non avrebbe potuto beneficiare dell’assegnazione gratuita di quote.
Con la decisione n. 42/2021, il comitato nazionale aveva poi aggiornato l’elenco nazionale degli impianti rientranti nell’ambito della direttiva 2003/87, senza attribuire quote gratuite all’impianto di Sustinente. La società aveva impugnato tali atti dinanzi al giudice amministrativo italiano, che aveva anche rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte:
- se gli atti del comitato nazionale potessero essere oggetto di autonoma impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- se, in alternativa, la decisione della Commissione di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 fosse impugnabile dinanzi al Tribunale;
- se la nozione di "impianto di produzione di elettricità" includesse anche impianti che producono solo in minima parte energia elettrica cogenerativa, pur avendo altre fonti termiche idonee a ricevere quote gratuite;
- se tale interpretazione fosse compatibile con i principi di concorrenza e proporzionalità.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 263, quarto comma, TFUE, in relazione alla proponibilità di ricorsi di annullamento davanti al Tribunale;
- gli articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte;
- la direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410, in particolare gli articoli 3, lettera u), 10 bis e 11;
- il regolamento delegato (UE) 2019/331, incluso l’articolo 14, paragrafo 4.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione con i giudici nazionali e che la decisione di rinvio deve contenere gli elementi necessari per consentire sia una risposta utile sia la presentazione di osservazioni da parte degli Stati membri e degli altri interessati. Tali requisiti derivano dall’articolo 94 del regolamento di procedura.
Nel caso di specie, la Corte constata che la domanda non soddisfa i requisiti minimi:
- per le prime due questioni, l’esposizione dei fatti è troppo lacunosa per comprendere perché l’articolo 263, quarto comma, TFUE sarebbe applicabile agli atti impugnati;
- quanto alle questioni sull’interpretazione dell’articolo 3, lettera u), la decisione di rinvio si limita sostanzialmente a riportare gli argomenti delle parti, senza esporre la valutazione autonoma del giudice nazionale;
- se la quarta questione va intesa come diretta a contestare la validità della disposizione, il giudice del rinvio non indica neppure i motivi di invalidità, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte.
Decisione e conseguenze
La Corte dichiara quindi la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Precisa tuttavia che il giudice nazionale conserva la facoltà di presentare una nuova domanda, purché corredita di tutti gli elementi necessari.
Principio pratico per il professionista
L’ordinanza conferma che un rinvio pregiudiziale privo di un’esposizione sufficiente del contesto fattuale, del quadro normativo nazionale e delle ragioni specifiche che giustificano il quesito è destinato all’irricevibilità immediata. In presenza di questioni complesse su impugnabilità degli atti UE o interpretazione di nozioni tecniche del sistema ETS, il giudice remittente deve motivare in modo autonomo e preciso, non limitandosi a trascrivere le tesi delle parti.
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