Sentenza n. 168/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del 14 giugno 2024 del RUP del Comune di Terni con la quale, in relazione al contratto di concessione rep. n. 38320 del 21 ottobre 2019 avente per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione del palasport di Terni, opere correlate e connesse ai sensi dell’art. 164 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016, è stata rigettato la richiesta di revisione del quadro economico delle opere ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022; - della nota del 16 luglio 2024 del RUP del Comune di Terni con la quale è stato ribadito, tra l’altro, il non accoglimento dell’istanza di revisione prezzi ex art. 27 del d.l. n. 50/2012; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Palaterni S.r.l. il 30.09.2025 e depositati il 01.10.2025: - della nota prot. n. 34251 del 22 agosto 2025 del RUP del Comune di Terni; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quelli già impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del RUP del Comune di Terni sull’istanza di aggiornamento del quadro economico e di revisione prezzi ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022, nonché successiva conferma del diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato le note con cui il RUP del Comune ha respinto la richiesta di pagamento di circa 3,87 milioni di euro e di aggiornamento del quadro economico della concessione, formulata in relazione agli aumenti eccezionali dei costi di costruzione. Ha dedotto la violazione dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria e l’ingiustizia manifesta. Secondo la ricorrente, la disciplina avrebbe consentito l’aggiornamento anche quando i lavori fossero già iniziati o parzialmente ultimati, e nel caso concreto i lavori non sarebbero stati integralmente conclusi alla data dell’istanza. Nei motivi aggiunti ha contestato anche la successiva nota comunale di conferma del diniego. Il Comune ha sostenuto che l’art. 27 riguarda esclusivamente l’aggiornamento preventivo del progetto esecutivo in vista dell’esecuzione di lavori non ancora iniziati e, comunque, che la disciplina non sarebbe applicabile perché la società di progetto aveva eseguito direttamente i lavori, senza affidarli a terzi mediante procedura di evidenza pubblica. Il TAR ha inoltre esaminato l’eccezione relativa al deposito tardivo di documenti comunali, dichiarandoli inutilizzabili ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. In via preliminare ha dichiarato inutilizzabile il deposito documentale del Comune effettuato tardivamente, rilevando che la documentazione era risalente e che non era stata allegata alcuna difficoltà nel deposito tempestivo; ha comunque escluso l’acquisizione d’ufficio, ritenendo i documenti non decisivi. Nel merito ha precisato che la disciplina speciale dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022 opera, secondo la ricostruzione accolta dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, per i concessionari non amministrazioni aggiudicatrici che affidano a terzi i lavori mediante procedure di evidenza pubblica, non per le concessioni in cui il concessionario o la società di progetto esegua direttamente i lavori. In ogni caso, la norma non disciplina una revisione dei prezzi in corso di esecuzione, ma l’aggiornamento preventivo dei prezzi contenuti nel quadro economico o nel computo metrico del progetto esecutivo, in vista dell’esecuzione dei lavori. Ne consegue che l’art. 27 non è applicabile quando i lavori siano già iniziati, a prescindere dal fatto che siano stati ultimati o collaudati alla data dell’istanza. È quindi irrilevante stabilire se, nel caso concreto, alcune opere fossero ancora da completare. Il rigetto non esclude la possibilità di valutare la richiesta come ordinaria istanza di revisione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, secondo la clausola contrattuale che prevede la revisione in presenza di aumenti straordinari e imprevedibili dei costi. Le spese di lite sono state compensate per la parziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 27 d.l. n. 50/2022
“Per fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici [...] i concessionari [...] possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato”
La disposizione disciplina un aggiornamento preventivo del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, in vista dell’esecuzione di lavori non ancora iniziati, e non una revisione dei prezzi durante o dopo l’esecuzione. Si applica inoltre ai lavori affidati a terzi dal concessionario non amministrazione aggiudicatrice mediante procedure di evidenza pubblica, non ai lavori eseguiti direttamente dal concessionario o dalla società di progetto.
art. 22 d.l. n. 50/2022
Il TAR richiama il riferimento contenuto negli atti e nella motivazione, ma la disciplina concretamente esaminata e applicata è quella dell’art. 27 del medesimo decreto-legge.
art. 164, comma 5, d.lgs. 50/2016
La disposizione è utilizzata per individuare i concessionari non amministrazioni aggiudicatrici obbligati ad applicare procedure di evidenza pubblica per gli appalti di lavori affidati a terzi.
art. 165, comma 6, d.lgs. 50/2016
È richiamato quale base normativa generale per la revisione della concessione e il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito documentale è qualificato come perentorio; il deposito tardivo è stato dichiarato inutilizzabile in assenza di prova di una difficoltà non imputabile nel deposito tempestivo.
art. 31, comma 3, lett. e), contratto di concessione
La clausola contrattuale consente la revisione ordinaria della concessione in caso di aumenti straordinari e imprevedibili dei costi di costruzione, tali da incidere significativamente sull’equilibrio economico-finanziario.
Massime di principio
- L’art. 27 del d.l. n. 50/2022 disciplina un aggiornamento preventivo dei prezzi contenuti nel quadro economico o nel computo metrico del progetto esecutivo, in vista dell’esecuzione dei lavori, e non una revisione dei prezzi riferita a lavori già iniziati o eseguiti.
- L’applicazione dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022 presuppone che i lavori oggetto della procedura di affidamento non abbiano ancora avuto esecuzione al momento dell’aggiornamento del progetto esecutivo; è quindi preclusiva anche la sola intervenuta iniziale esecuzione dei lavori, senza necessità di accertarne l’integrale ultimazione.
- La disciplina speciale dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022 riguarda, nel sistema delle concessioni, i lavori che il concessionario non amministrazione aggiudicatrice affida a terzi mediante procedure di evidenza pubblica; non si applica ai lavori eseguiti direttamente dal concessionario o dalla società di progetto.
- L’inapplicabilità dell’aggiornamento speciale previsto dall’art. 27 del d.l. n. 50/2022 non esclude il ricorso agli ordinari strumenti di revisione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, quando si verifichino fatti straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario.
- Il deposito documentale effettuato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è inutilizzabile, salvo che la parte dimostri una difficoltà non imputabile che abbia impedito il deposito tempestivo; l’acquisizione d’ufficio può essere rifiutata quando i documenti non risultino decisivi.
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