Cassazione Penale, Sentenza n. 21939/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Enna con due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di norme processuali (artt. 516 e 521 c.p.p.), perche' vi sarebbe discordanza tra il luogo indicato in imputazione (via Nazionale 99, Troina) e il luogo in cui furono effettivamente rinvenute le munizioni (Agro di Troina, c.da Stingi), quest'ultimo distinto e non corrispondente alla detenzione legale dichiarata dall'imputato; 2) difetto di motivazione e travisamento della prova (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.), poiche' le armi e le munizioni rinvenute in via Nazionale 99 erano legalmente detenute e la sentenza avrebbe motivato in modo contraddittorio la condanna attribuendo al Catania la detenzione abusiva sia in via Nazionale 99 sia nell'azienda agricola di c.da Stingi, la cui proprieta' sarebbe stata solo presunta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perche' i reati sono estinti per prescrizione. Ha ritenuto che dalla data dei fatti (18/12/2017) siano trascorsi ampiamente i termini di prescrizione (art.157 c.p., aumentato ex art.160 c.p.), senza fattori sospensivi. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art.129, comma 2, c.p.p. (assoluzione nel merito) poiche' non riscontrabile nei motivi e nella sentenza impugnata una prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Ha comunque confermato la confisca e la distruzione della polvere e delle munizioni sequestrate in applicazione dell'art.240, comma 2, c.p., richiamato dall'art.6 legge 22 maggio 1975, n.152, precisando che la confisca obbligatoria permane anche in caso di estinzione del reato, salvo assoluzione nel merito o appartenenza dell'arma a soggetto estraneo al reato.
Norme richiamate
art. 516 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal difensore per vizio di motivazione/processo; la Corte non ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, ma ha deciso per la prescrizione senza rinvio.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte nullita' o vizii processuali; la Cassazione ha comunque disposto l'annullamento per prescrizione, non entrando nel merito di eventuali nullita'.
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Richiami operati per dedurre travisamento della prova e difetto di motivazione; la Corte ha valutato i motivi e ritenuto il gravame non manifestamente infondato, ma ha deciso per l'estinzione per prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente alla Cassazione di pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito se la non punibilita' risulta evidente; la Corte ha applicato i principi consolidati richiedendo prova evidente dell'innocenza e ha escluso l'assoluzione perche' gli elementi non consentivano tale valutazione.
art. 157 cod. pen.
Riferimento al termine di prescrizione applicabile: la Corte ha calcolato che sono ormai decorerti i termini dalla data del fatto (18/12/2017).
art. 160, comma 3, cod. pen.
Applicato per l'aumento del termine di prescrizione di un quarto: la Corte ne tiene conto nel calcolo ma ritiene comunque decorso il termine.
art. 240, comma 2, cod. pen.
Norma sulla confisca obbligatoria per reati concernenti armi: la Corte conferma la confisca e distruzione di polvere e munizioni nonostante l'estinzione del reato.
art. 6 legge 22 maggio 1975, n.152
Richiamata in relazione alla confisca di armi, munizioni ed esplosivi; la Corte ribadisce l'operativita' della confisca anche se il reato si estingue per prescrizione, salvo assoluzione nel merito o appartenenza a soggetto estraneo.
art. 81 cod. pen.; art. 697 cod. pen.; art.20 commi 1 e 2 legge 110/1975; artt. 38 e 58 T.U.L.P.S.
Norme originariamente invocate nella contestazione penale per la qualificazione delle condotte ricollegate a armi e munizioni; la Cassazione non entra nel merito della fondatezza della condanna sostanziale, avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione puo' determinare l'annullamento della condanna senza rinvio anche se permangono questioni di merito non definitivamente risolte; e' opportuno calcolare esattamente i termini e verificare eventuali cause sospensive per proporre ricorso mirato.
- L'art.129, comma 2, c.p.p. consente alla Cassazione di assolvere nel merito solo quando l'innocenza sia evidente sulla base degli stessi elementi valutati dal giudice di merito; non e' sufficiente dubbio o contraddittorieta' nella motivazione.
- La confisca di armi, munizioni ed esplosivi prevista dall'art.240 c.p. e dalla legge n.152/1975 e' obbligatoria anche se il reato si estingue per prescrizione, salvo assoluzione piena nel merito o prova che l'oggetto apparteneva a terzi estranei al reato.
- Se esiste discordanza tra luogo indicato in imputazione e luogo del rinvenimento, occorre far valere immediatamente la questione in sede di merito e documentare proprieta', detenzione legale e catena di custodia per tentare di impedire una condanna per detenzione abusiva.
- In ricorso per cassazione e' importante articolare i motivi con sufficiente specificita' e autosufficienza; pero', anche se il ricorso non viene ritenuto manifestamente infondato, la Corte puo' comunque disporre l'estinzione per prescrizione ove ricorrano i presupposti.
- Quando si chiede l'assoluzione ex art.129 c.p.p., bisogna mostrare che, alla luce degli stessi elementi valutati dal giudice, l'innocenza e' un'evidenza tale da non richiedere ulteriori indagini o accertamenti.
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