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Parere

Parere n. 312/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento: a) della determina della Direzione generale per il Personale militare (5^ Divisione stato giuridico ed avanzamento sottufficiali) n. 0384985 del 3 luglio 2023; b) di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o connesso, ancorché sconosciuto di esclusione dall'aliquota straordinaria di avanzamento del 1° gennaio 2017.

Giustizia amministrativa202400185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determina della Direzione generale per il Personale militare n. 0384985 del 3 luglio 2023, concernente l’esclusione dall’aliquota straordinaria di avanzamento al grado di Luogotenente dal 1° gennaio 2017.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il diniego di avanzamento, deducendo la violazione del d.lgs. n. 94 del 2017 e dell’art. 1051-bis del d.lgs. n. 66 del 2010, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Ha sostenuto che la disciplina sul riordino delle carriere consentisse la valutazione retroattiva mediante aliquota straordinaria per il conferimento del grado di Luogotenente e ha inoltre invocato la promozione a titolo onorifico prevista dall’art. 1084-bis del Codice dell’ordinamento militare, ritenendo sussistenti i requisiti di anzianità e di servizio senza demerito. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità della domanda relativa alla promozione a titolo onorifico, già riconosciuta con decreto del 13 dicembre 2023, e ha sostenuto nel merito che l’avanzamento al grado superiore presupponga la permanenza in servizio attivo. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 1051-bis COM per difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disposizione.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la proposizione del ricorso, al ricorrente è stata riconosciuta la promozione a titolo onorifico ai sensi dell’art. 1084-bis COM, con decorrenza dal 19 dicembre 2018. La sopravvenienza ha reso inutile una decisione sulla relativa pretesa, facendo venir meno anche un interesse strumentale o morale alla decisione. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, giudicando il ricorso infondato. Secondo l’orientamento consolidato richiamato nel parere, il conferimento del grado superiore richiede il perdurare del rapporto di servizio attivo, perché la procedura di avanzamento è finalizzata alla migliore utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione, anche quando la promozione abbia decorrenza anteriore alla cessazione del rapporto. L’art. 1051-bis COM non è stato ritenuto applicabile, mancando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. Il parere conclusivo è quindi nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile e, comunque, infondato.

Osservazioni

Sopravvenuta promozione a titolo onorifico

La domanda relativa alla promozione a titolo onorifico ex art. 1084-bis COM è divenuta improcedibile perché l’Amministrazione ha già riconosciuto tale promozione con decreto del 13 dicembre 2023, con decorrenza dal 19 dicembre 2018. La sopravvenienza ha determinato la carenza di interesse alla decisione.

Presupposto del servizio attivo per l’avanzamento

Il conferimento del grado superiore presuppone il perdurare del rapporto di servizio attivo tra il militare e l’Amministrazione, anche quando la promozione debba decorrere da una data anteriore alla cessazione del rapporto.

Inapplicabilità dell’art. 1051-bis COM

L’art. 1051-bis del d.lgs. n. 66 del 2010 non è applicabile alla fattispecie, poiché non risultano integrati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per le promozioni in particolari situazioni.

Infondati i vizi di eccesso di potere

Le censure di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento non risultano fondate, essendo l’operato dell’Amministrazione coerente con la disciplina dell’avanzamento e con la finalità organizzativa e funzionale delle norme in materia.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 94 del 2017

    Il ricorrente lo ha invocato quale fonte della disciplina sul riordino delle carriere e sulle aliquote straordinarie di avanzamento; il parere non lo interpreta autonomamente, ma ritiene comunque infondata la pretesa di avanzamento.

  • art. 1051-bis d.lgs. 66/2010

    La disposizione sulle promozioni in particolari situazioni richiede specifici requisiti soggettivi e oggettivi, non riscontrati nel caso esaminato.

  • art. 1084-bis d.lgs. 66/2010

    La disposizione consente la promozione a titolo onorifico del personale militare cessato dal servizio; nel caso concreto la promozione è stata già riconosciuta dall’Amministrazione con decorrenza dal 19 dicembre 2018.

  • d.lgs. 66/2010 - disciplina dell’avanzamento del personale militare

    Il conferimento del grado superiore è collegato alla permanenza del rapporto di servizio attivo, in ragione della finalità di migliore utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale base per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che renda certa e definitiva l’inutilità della decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, anche quando non residui un interesse strumentale o morale alla pronuncia.
  • Il conferimento del grado superiore al personale militare presuppone, quale requisito indefettibile, la permanenza del rapporto di servizio attivo, poiché la procedura di avanzamento è funzionale alla migliore utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione.
  • Il requisito del servizio attivo resta necessario anche quando la promozione richiesta debba decorrere da una data anteriore alla cessazione del rapporto di servizio.
  • Le disposizioni che prevedono promozioni in particolari situazioni hanno natura derogatoria e possono essere applicate soltanto in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dalla legge.

Impugnazione del diniego di avanzamento al grado di Luogotenente

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare contro il Ministero della difesa per l’annullamento della determina del 3 luglio 2023, con la quale era stata esclusa la sua partecipazione all’aliquota straordinaria di avanzamento al grado di Luogotenente dal 1° gennaio 2017.

Premesse e domande del ricorrente

Il ricorrente, successivamente collocato in congedo nella categoria della riserva, ha dedotto:

  • violazione del d.lgs. n. 94 del 2017;
  • falsa applicazione dell’art. 1051-bis del d.lgs. n. 66 del 2010;
  • eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza;
  • ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Secondo il ricorrente, la disciplina del riordino delle carriere avrebbe consentito la valutazione retroattiva ai fini dell’avanzamento mediante l’aliquota straordinaria istituita dal 1° gennaio 2017. Egli ha inoltre sostenuto di avere diritto alla promozione a titolo onorifico prevista dall’art. 1084-bis COM, in quanto personale cessato dal servizio e in possesso dei requisiti di anzianità e di servizio senza demerito.

Posizione del Ministero della difesa

Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità della domanda relativa alla promozione a titolo onorifico, poiché tale promozione era stata già riconosciuta con decreto del 13 dicembre 2023, con decorrenza dal 19 dicembre 2018.

Nel merito, l’Amministrazione ha sostenuto che l’avanzamento dei sottufficiali e, più in generale, del personale non direttivo delle Forze armate sia riservato ai militari in servizio permanente. Il ricorrente, invece, era cessato dal servizio per infermità il 19 dicembre 2018.

Il Ministero ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 1051-bis COM, richiamando la propria circolare del 2 novembre 2020, secondo la quale la disposizione riguarda soltanto il personale cessato, per determinate cause, non anteriormente al 1° luglio 2017, che abbia maturato dalla stessa data la permanenza minima nel grado per l’inserimento nell’aliquota dell’anno di riferimento, ma non sia stato inserito perché cessato prima della formazione dell’aliquota.

Sopravvenuta carenza di interesse

La Sezione ha ritenuto fondata la valutazione preliminare relativa alla sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente aveva infatti ottenuto la promozione a titolo onorifico ai sensi dell’art. 1084-bis COM.

Richiamando Cons. Stato, Sez. I, 15 ottobre 2024, n. 1266, e Cons. Stato, Sez. V, 8 luglio 2014, n. 1663, il parere ha affermato che la carenza di interesse ricorre quando una modificazione della situazione di fatto o di diritto renda inutile l’eventuale accoglimento del ricorso, facendo venir meno anche un interesse strumentale o morale alla decisione. La domanda è stata quindi dichiarata improcedibile.

Valutazione nel merito

Pur dichiarando l’improcedibilità, la Sezione ha ritenuto il ricorso comunque infondato.

Secondo l’orientamento consolidato richiamato nel parere, il conferimento del grado superiore richiede il perdurare del rapporto di servizio attivo tra il militare e l’Amministrazione. La finalità dell’avanzamento è infatti la migliore utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione, esigenza che riguarda anche i casi in cui la decorrenza della promozione sia anteriore alla cessazione del rapporto.

La Sezione ha ritenuto che tale principio impedisse l’avanzamento richiesto dal ricorrente, cessato dal servizio prima della conclusione della procedura. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 1051-bis COM, per la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disposizione.

Il parere ha sottolineato la rilevanza dell’interesse pubblico sotteso alla disciplina dell’avanzamento, collegato alle esigenze funzionali e organizzative future di un settore destinato alla tutela della sicurezza nazionale. Tali esigenze possono essere perseguite, secondo il Collegio, attraverso personale in servizio attivo permanente.

Conclusioni

La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato:

  • improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
  • comunque infondato nel merito.

È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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