Sentenza del 08/02/2023 n. 3854 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva notificato avviso di accertamento per IRPEF e addizionali relativo al 2006, ritenendo che somme percepite dai soci a seguito di operazioni di trasferimento di partecipazioni alla holding fossero, di fatto, dividendi non tassati (operazione elusiva ai sensi dell'art. 37-bis D.P.R. 600/1973). La Curatela ha impugnato sostenendo: (1) che l'Amministrazione si era precedentemente pronunciata nell'accertamento con adesione sul 2004 qualificando le operazioni come cessione e non come conferimento, perciò non poteva riformulare la natura negli anni successivi; (2) che l'Ufficio aveva travalicato i fatti attribuendo alla cessione la natura giuridica di conferimento e qualificando il corrispettivo come dividendo; (3) questioni tecnico-tributarie relative alla qualificazione delle riserve e alla determinazione dei dividendi distribuibili (art.47 TUIR); (4) che, in ogni caso, per via di obiettive condizioni di incertezza normativa le sanzioni non dovevano essere applicate (art.6 D.Lgs. 218/1997).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo che avrebbe precluso all'Amministrazione di riesaminare la qualificazione dell'operazione per anni successivi: l'accertamento con adesione vincola solo per il periodo d'imposta relativo all'accordo e non costituisce giudicato estendibile ad anni successivi. Ha altresì dichiarato inammissibili per difetto di specificità i motivi relativi alla ricostruzione degli atti e alla qualificazione delle riserve. Quanto alle sanzioni, la Corte ha escluso l'operatività dell'esimente per incertezza normativa nel caso di operazione elusiva, ritenendo che l'elusione si fonda su approfondita conoscenza della norma e integra la dichiarazione infedele punibile con sanzioni. Sono state confermate le maggiori imposte, interessi e sanzioni accertate e condannata la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Consente all'Amministrazione di disconoscere gli effetti fiscali di operazioni elusive e ricostruire la vera natura economica degli atti per anni anche successivi; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tale norma per qualificare le somme percepite come dividendi quando emerge un disegno elusivo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2
Prevede la sanzione per dichiarazione infedele; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione alle condotte elusive che rappresentano dichiarazione infedele.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2
Stabilisce l'esimente per violazioni determinate da oggettive condizioni di incertezza normativa. La Corte ha ritenuto che tale esimente non opera nelle operazioni di elusione, poiché queste implicano approfondita conoscenza normativa e non incertezza oggettiva.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 3 e comma 4
Regolano l'efficacia vincolante limitata dell'accertamento con adesione: vincolo circoscritto al periodo d'imposta oggetto dell'accordo; la Corte ha ricordato che le deroghe previste dal comma 4 sono limitate e che l'atto non vincola per anni successivi.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Statuto del contribuente, principio di correttezza e buona fede. La Corte ha affermato che l'accertamento con adesione per un periodo non impedisce l'attività accertatrice su periodi successivi, specialmente in presenza di comportamenti elusivi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 47 e art. 47-bis
Disciplina la natura e la tassazione dei redditi di partecipazione e delle riserve; la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esito che il ricorrente facesse riferimento a specifiche riclassificazioni di riserve, non avendo dimostrato adeguatamente la scansione negoziale e la rilevanza degli elementi contabili prospettati.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Riguarda l'obbligo del pagamento del contributo unificato in sede di impugnazione; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo per la ricorrente.
Massime di principio
- Un accertamento con adesione vincola l'Amministrazione e il contribuente solo per il periodo d'imposta oggetto dell'accordo; non impedisce l'Amministrazione di riesaminare operazioni analoghe in anni successivi.
- L'art. 37-bis DPR 600/1973 permette la ricostruzione della reale natura economica di operazioni societarie quando sussiste un disegno elusivo: se emergono elementi che mostrano che pagamenti qualificabili come prezzo nascondono distribuzioni di utili, l'Amministrazione può imputare imposte e sanzioni.
- La sanzione per dichiarazione infedele è applicabile nelle fattispecie elusive: l'esimente per oggettiva incertezza normativa (art.6 D.Lgs. 218/1997) non opera quando l'operazione è fondata su un approfondito utilizzo della normativa, tipico dell'elusione.
- In sede di impugnazione è essenziale che i motivi siano autosufficienti e specifici: occorre descrivere chiaramente gli atti, la sequenza negoziale e le ragioni economiche che giustificherebbero una diversa qualificazione giuridica e fiscale.
- La mera qualificazione civilistica o contabile in bilancio non impedisce all'Amministrazione di rivedere la natura economica delle operazioni ai fini fiscali quando emergono elementi di elusione o di simulazione.
- Chi adotta strutture societarie complesse per ottenere vantaggi fiscali è esposto al rischio che l'Amministrazione riqualifichi i fatti e applichi imposte e sanzioni; la strategia difensiva deve puntare a provare l'assenza dell'elemento elusivo e la genuinità economica dell'operazione.
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