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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Amministrazione finanziaria rideterminava il reddito d'impresa di una società di persone, con conseguenti rettifiche IRAP e IVA e applicazione di sanzioni; per trasparenza, gli effetti dell'accertamento si riflettevano anche sui redditi dei soci in proporzione alle quote. In primo grado la commissione tributaria accoglieva solo parzialmente il ricorso della società, limitatamente alla deducibilità di quote di ammortamento, e decideva i ricorsi dei soci coordinandoli con quanto accertato per la società. In appello la società e i soci impugnavano le decisioni limitatamente ad alcuni maggiori ricavi, prestando acquiescenza ad altre poste (sopravvenienze e costi non inerenti), ma la Commissione tributaria regionale rigettava gli appelli. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) nullità dei giudizi per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci e del contraddittorio; 2) violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti impositivi, con riferimento alla nullità dell'avviso di accertamento; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione insufficiente sulla voce delle rimanenze; 4) violazione della disciplina fiscale sulle rimanenze; 5) erronea esclusione di incentivi IRAP previsti da normativa regionale siciliana, assumendo che si trattasse di aiuti di importo inferiore alla soglia che avrebbe richiesto l'autorizzazione europea.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo afferma che, pur essendo in astratto rilevante l'unitarietà dell'accertamento nei confronti di società di persone e soci, nel caso concreto non va dichiarata nullità perché i giudizi erano stati decisi separatamente ma in modo sostanzialmente simultaneo, con identità di causa petendi, difese, trattazione e decisioni, e con piena consapevolezza reciproca delle posizioni processuali; ciò consente di ricomporre l'unicità della causa senza rinvio, in ossequio al principio di ragionevole durata. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la doglianza sulla sottoscrizione dell'atto impositivo non risultava specificamente devoluta nei gradi di merito e non era stato assolto l'onere di autosufficienza del ricorso. Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché la sentenza impugnata aveva comunque affrontato la questione delle rimanenze, escludendo l'omessa pronuncia; la censura mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione di merito. Il quarto motivo è ritenuto infondato poiché l'accertamento sulle vendite in nero non imponeva la riduzione del valore delle rimanenze, trattandosi di valutazioni autonome. Il quinto motivo è infondato perché l'agevolazione regionale invocata, qualificabile come aiuto di Stato, richiedeva l'approvazione della Commissione europea, mai intervenuta; non rileva la misura del risparmio concreto conseguibile dal singolo contribuente. Le spese seguono la soccombenza e i ricorrenti sono condannati anche all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata in tema di contraddittorio, ma la Corte esclude la nullità nel caso concreto per la sostanziale simultaneità dei giudizi

  • art. 102 c.p.c.

    invocato per il litisconsorzio necessario; la Corte ritiene che, pur essendo unitario l'accertamento verso società e soci, non occorresse dichiarare la nullità nei giudizi decisi in modo sostanzialmente coordinato

  • art. 14 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione al litisconsorzio nel processo tributario; la Corte applica un criterio sostanzialistico di conservazione degli esiti processuali

  • art. 59 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sul contraddittorio; la Corte non ravvisa una violazione idonea a determinare nullità

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    invocato per contestare la sottoscrizione dell'atto impositivo; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specifica devoluzione e autosufficienza

  • art. 21-septies L. n. 241/1990

    richiamato dai ricorrenti come base della nullità dell'atto impositivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità per omessa pronuncia o motivazione mancante

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte rileva che la questione delle rimanenze è stata esaminata

  • art. 92, commi 1 e 7, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato in tema di rimanenze; la Corte conferma che l'accertamento delle rimanenze è autonomo rispetto alla prova di vendite non contabilizzate

  • art. 15, commi 1 e 4-bis, L.R. Sicilia n. 21/2003

    invocato per gli incentivi IRAP regionali; la Corte nega l'applicabilità in difetto di approvazione della Commissione europea

  • regolamento (CE) n. 69/2001

    richiamato dai ricorrenti in relazione agli aiuti di Stato di importo de minimis; la Corte ritiene comunque necessaria l'approvazione europea prevista dalla disciplina regionale richiamata in sentenza

  • artt. 87 e 88 TCE

    evocati come parametro europeo sugli aiuti di Stato; la Corte valorizza la necessità dell'autorizzazione della Commissione europea

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi all'accertamento del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, la mancata riunione formale dei giudizi non determina automaticamente nullità se le controversie sono state trattate e decise in modo sostanzialmente unitario, con identità di oggetto, difese e decisioni, e senza pregiudizio del contraddittorio.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile dedurre per la prima volta un vizio dell'atto impositivo che non risulti specificamente devoluto nei precedenti gradi di merito; nel processo tributario opera infatti il principio di conversione dei vizi dell'atto in motivi di gravame e l'onere di autosufficienza impone di indicare puntualmente dove la questione sia stata riproposta.
  • La motivazione della sentenza è affetta da nullità solo se mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non ricorre tale vizio quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la questione, anche se con valutazione sfavorevole alla parte ricorrente.
  • L'accertamento di vendite non contabilizzate e quello relativo alla valutazione delle rimanenze sono profili distinti e possono essere autonomamente apprezzati dal giudice, sicché la prova delle prime non comporta automaticamente la revisione delle seconde.
  • Un'agevolazione fiscale regionale qualificabile come aiuto di Stato non è applicabile in assenza dell'approvazione della Commissione europea quando tale approvazione sia richiesta dalla disciplina che la prevede; la misura non diventa operativa per il solo fatto che, nel singolo caso, il beneficio economico sia di importo contenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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