Cassazione Penale, Sentenza n. 24381/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha nuovamente negato la libertà condizionale nonostante avesse riconosciuto una serie di elementi positivi (regolare condotta, partecipazione a percorsi rieducativi, ammissione al lavoro esterno, permessi premio positivi, interiorizzazione di valori contrari a quelli mafiosi). Il ricorrente denuncia: (1) contraddittorietà e illogicità della motivazione perché, pur riconoscendo tali elementi, il Tribunale ha posto a fondamento del diniego un unico elemento negativo, l'asserita affermazione di innocenza rispetto all'omicidio; (2) nullità per omessa valutazione degli atti e dei documenti prodotti dalla difesa (richiamando artt. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 24 Cost.), in particolare omissione di considerare relazioni successive che attestavano ulteriori progressi del detenuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi fondati, constatando che il Tribunale di Sorveglianza, pur essendo consapevole del percorso positivo del detenuto, ha motivato il diniego in termini generici e non ancorati a elementi concreti e non ha valutato documentazione successiva essenziale (relazioni del Gruppo di Osservazione del Trattamento e del DAP) che evidenziavano ulteriori progressi. Per tali carenze la decisione è stata annullata e il provvedimento impugnato è stato rinviato al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame, con la prescrizione di valutare compiutamente gli elementi prodotti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è richiamata per indicare l'aggravante contestata al ricorrente (reato commesso con caratteristiche mafiose); il suo riferimento chiarisce la gravità del reato ma non è stato ritenuto sufficiente dal giudice di merito a precludere automaticamente il beneficio senza valutare gli elementi rieducativi concreti.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite procedurale alla ripercussione dei motivi in cassazione: la Corte ha valutato i motivi entro i limiti di tale disposizione per contestare vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma, relativa al diritto di produrre documenti e atti a difesa, è evocata per censurare l'omessa considerazione da parte del Tribunale di documentazione difensiva rilevante; la Corte ha rilevato la violazione dell'obbligo di esaminare tali atti.
art. 24 Cost.
Richiesta in relazione al diritto di difesa: la Corte ha dato rilievo al principio costituzionale secondo cui la difesa deve poter esporre e far valutare elementi e documenti, la mancata considerazione configura vizio motivazionale.
Massime di principio
- La valutazione per la concessione della libertà condizionale deve essere motivata con riferimenti concreti e specifici agli elementi presi in considerazione; motivazioni generiche o 'premature' non reggono al controllo di legittimità.
- Elementi positivi quali regolare condotta, partecipazione a programmi rieducativi, lavoro esterno, permessi premio e relazioni favorevoli del Gruppo di Osservazione e del DAP assumono rilievo significativo e devono essere valutati nel loro complesso, anche se il reato è di particolare gravità (es. 416-bis).
- La mera affermazione di innocenza da parte del detenuto non può, di per sé e senza adeguata argomentazione, prevalere su documentati segnali di ravvedimento e rieducazione.
- Il giudice di merito è obbligato a considerare e confutare espressamente la documentazione e le argomentazioni prodotte dalla difesa (in ossequio agli artt. 178 c.p.p. e art. 24 Cost.); l'omissione di tale valutazione determina nullità o annullamento per vizio motivazionale.
- Se un provvedimento è già stato annullato per vizi motivazionali, il nuovo esame deve tener conto espressamente dei motivi che hanno determinato l'annullamento e delle ulteriori prove o relazioni sopravvenute; la ripetizione di motivazioni viziate può comportare nuovo annullamento.
- In situazioni con reati aggravati da contesti organizzativi (p.es. mafiosi) il bilanciamento tra gravità del reato e segni di rieducazione deve essere esplicitamente argomentato e documentato.
- Le parti devono assicurarsi di depositare e sollecitare l'assunzione in considerazione di tutte le relazioni e documenti aggiornati che attestino progressi nel trattamento, poiché la loro mancata valutazione è motivo di successo in sede di impugnazione.
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