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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21304/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (familiare)

La controversia

La controversia nasce da una causa relativa alla quantificazione delle spettanze dovute a un familiare che aveva collaborato stabilmente nell'impresa familiare. In primo grado era stata accertata l'esistenza dell'impresa familiare e la partecipazione del collaboratore nella misura del 60%; poi il giudice aveva condannato la titolare, in solido con la società che gestiva l'attività, al pagamento della quota del 60% degli utili, degli incrementi, degli acquisti e dell'avviamento maturati fino alla fine del 2009. In appello era stato escluso dal computo l'incremento di valore degli immobili di proprietà della titolare e conferiti nell'impresa. La precedente cassazione aveva invece affermato che, ai fini della quota spettante al familiare, andava considerato anche il maggior valore degli immobili utilizzati nell'attività quando tale aumento si fosse tradotto in un generale incremento di valore e di redditività dell'impresa. In sede di rinvio la corte territoriale ha ritenuto provato, sulla base delle relazioni tecniche, che l'aumento di valore degli immobili aziendali era intervenuto durante la collaborazione familiare e aveva inciso sui fattori della produzione e sulla redditività complessiva dell'impresa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di mancata allegazione e prova, da parte del familiare, del fatto che l'incremento di valore degli immobili avesse inciso sulla redditività dell'azienda; con il secondo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, assumendo che la corte di merito avesse trascurato l'assenza di una reale crescita reddituale dell'impresa e avesse attribuito rilievo a un mero incremento di valore immobiliare non accompagnato da aumento della redditività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte di rinvio aveva espressamente esaminato la questione, dando atto che l'aumento di valore dei cespiti aziendali era stato dedotto e documentato e che si era tradotto in una positiva variazione dei fattori produttivi: non vi era quindi alcuna omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito. La sentenza impugnata conteneva una motivazione non apparente e coerente con il principio già affermato dalla Cassazione nella precedente pronuncia, secondo cui nella quantificazione della quota del familiare deve considerarsi il valore complessivo dell'impresa, comprensivo anche degli incrementi di valore di fattori della produzione che abbiano inciso sulla redditività complessiva. È stata inoltre confermata la condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di rinvio si sia effettivamente pronunciato sul tema dedotto, esaminando l'allegazione e le risultanze documentali rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale: sono censurabili solo l'anomalia motivazionale radicale e l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza della motivazione né una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso all'esito della camera di consiglio in procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, non ricorre omessa pronuncia quando il giudice affronta il tema devoluto e ne dà conto, anche sinteticamente, attraverso l'esame delle deduzioni e delle prove documentali rilevanti.
  • La quantificazione della quota spettante al familiare partecipante all'impresa familiare deve tenere conto del valore complessivo dell'impresa, comprensivo degli incrementi di valore dei beni strumentali o patrimoniali che si siano tradotti in un accrescimento della redditività dell'azienda.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi circoscritto alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, oppure all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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