Sentenza del 11/06/2015 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Definitività della decisione emessa dalla Corte di Cassazione - Vizio di legittimità della stessa per la mancata applicazione dello jus superveniens - Rimedi in sede di giudizio tributario succesivamente instaurato - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto di definire, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, alcune liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, pendenti davanti alla Corte di Cassazione alla data prevista dalla legge. L'Agenzia aveva respinto le istanze perché presentate dopo il deposito dell'ordinanza della Cassazione, intervenuto il 27 luglio 2011. La contribuente sosteneva che la Cassazione, avendo deliberato il 21 giugno 2011 ma depositato l'ordinanza dopo l'entrata in vigore dello jus superveniens favorevole, avrebbe dovuto sospendere il giudizio e consentire la definizione agevolata.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo valide le istanze presentate entro il 31 marzo 2012. La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza. Ha ritenuto che la decisione della Cassazione fosse divenuta definitiva con la deliberazione del 21 giugno 2011 e avesse acquisito esistenza giuridica con il deposito del 27 luglio 2011. L'eventuale errore di diritto della Cassazione, consistente nella mancata applicazione della normativa sopravvenuta, non poteva essere corretto dal giudice tributario successivamente adito. Le istanze di definizione sono quindi state legittimamente respinte. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata produzione della nota spese.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 14/2012
Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data prevista dalla legge dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.
La definizione agevolata richiedeva, tra gli altri presupposti, la pendenza della lite alla data stabilita, la presentazione della domanda e il pagamento entro il termine del 31 marzo 2012. Le liti definibili erano sospese secondo le modalità e i termini previsti dalla disposizione.
Art. 16 della legge n. 289/2002
Le somme dovute ai sensi del presente comma sono determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La norma forniva il criterio per determinare gli importi dovuti ai fini della definizione agevolata delle controversie fiscali.
Legge n. 111/2011 di conversione del D.L. n. 98/2011
La legge di conversione ha modificato i presupposti temporali della definizione, incidendo sulla data di pendenza delle liti e sui termini per il versamento e la presentazione della domanda.
Cassazione, sentenza n. 1035/2008
È stata richiamata per giustificare la mancata liquidazione delle spese processuali in assenza della nota spese.
Massime di principio
- Quando una decisione della Corte di Cassazione è stata deliberata prima dell'entrata in vigore di una norma sopravvenuta, ma pubblicata successivamente, l'eventuale mancata applicazione della norma può costituire un errore della Cassazione, ma non può essere normalmente corretto dal giudice tributario investito di una controversia successiva.
- La definitività della decisione di legittimità impedisce al giudice successivo di rimettere in discussione il contenuto della pronuncia o di applicare retroattivamente uno jus superveniens non considerato dalla Cassazione.
- Per accedere a una definizione agevolata occorre verificare puntualmente tutti i requisiti temporali e procedurali previsti dalla legge, inclusi lo stato di pendenza della lite, il termine per la domanda e quello per il pagamento.
- Il deposito della decisione della Cassazione determina l'esistenza giuridica della pronuncia; se la decisione era già stata deliberata, il successivo deposito non consente al giudice tributario di sostituirsi alla Cassazione nella valutazione della normativa applicabile.
- In situazioni analoghe, l'eventuale errore della Cassazione deve essere fatto valere attraverso gli specifici rimedi processuali previsti dall'ordinamento, non mediante una nuova impugnazione davanti al giudice tributario sul rapporto sostanziale.
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