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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7830/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza dell'8 luglio 2021 con cui il Tribunale di L'Aquila, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva respinto l'appello del pubblico ministero e confermato il provvedimento del GIP di Lanciano del 14/12/2020 che aveva rigettato la richiesta di misura interdittiva (sospensione dal servizio) in relazione alle ipotesi di peculato continuato e truffa aggravata continuata. Pur rilevando la gravità indiziaria in ordine alla truffa, il Tribunale non aveva ritenuto sussistenti esigenze cautelari per l'adozione di misure interdittive a causa del tempo trascorso e del trasferimento dell'indagata. La ricorrente deduceva di avere interesse ad ottenere l'annullamento perché l'ordinanza, pur favorevole, avrebbe formato un "giudicato cautelare" sulla gravità indiziaria ostativo al rito abbreviato e idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli sul piano disciplinare e lavorativo; denunciava inoltre omessa o insufficiente motivazione rispetto agli elementi di discolpa prodotti dalla difesa e rispetto alle statuizioni della sentenza di cassazione che aveva annullato il primo provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che l'interesse del ricorrente deve essere concreto e attuale e perdurare fino al momento della decisione: nel caso in esame l'interesse prospettato (evitare ricadute disciplinari o preclusioni processuali) è stato ritenuto meramente eventuale e non idoneo a giustificare l'impugnazione, anche alla luce di precedenti decisioni che escludono interesse ad impugnare provvedimenti 'de libertate' cessati. Per tal motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Fissata la regola dell'interesse per proporre ricorso: è necessario un interesse concreto e attuale, che persista fino alla decisione e che l'esito del giudizio possa eliminare la situazione pregiudizievole.

  • art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Ricondotto al tema del rispetto del contraddittorio nelle misure cautelari; citato nei precedenti di legittimità come circostanza che può incidere sull'interesse a impugnare quando sopravvengono provvedimenti intervenuti nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nei precedenti: la pronuncia ex art. 310 (annullamento) può influire sulla valutazione dell'interesse ad impugnare quando sopravvengono provvedimenti successivi.

  • art. 91, d.P.R. n. 3/1957

    Norma disciplinare-amministrativa citata dalla difesa per segnalare che la ricorrente aveva già subito una sospensione amministrativa cautelare. La Corte non ha però ritenuto tale situazione sufficiente a mantenere l'interesse dinamico all'impugnazione penale.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, Sent. n. 4974/2017; Sez. 6, Sent. n. 26318/2017; Sez. 3, Sent. n. 7917/2014)

    La Corte richiama precedenti secondo cui l'interesse ad impugnare misure cautelari cessate non sussiste quando non permangono pregiudizi eliminabili con l'accoglimento del ricorso; inoltre si è affermato che il solo rischio di conseguenze extrapenali non è di per sé sufficiente a fondare l'interesse.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un provvedimento cautelare richiede un interesse concreto e attuale che persista fino alla decisione: se la misura è cessata o gli effetti 'de libertate' si sono esauriti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • Il riconoscimento di gravità indiziaria in una decisione favorevole (che tuttavia rigetta misure cautelari) non basta automaticamente a creare un interesse impugnatorio valido: il pregiudizio deve essere effettivo, eliminabile e attuale.
  • Il timore di conseguenze extrapenali (procedimenti disciplinari, effetti sul rapporto di lavoro, limitazioni al rito abbreviato) non costituisce di per sé un interesse giuridicamente rilevante per mantenere l'impugnazione, salvo che tali conseguenze non siano già concrete e immediatamente eliminabili con l'accoglimento del ricorso.
  • Quando si teme un impatto disciplinare o amministrativo, è spesso più efficace agire con i rimedi specifici (es. ricorsi amministrativi o disciplinari) oppure produrre tempestivamente documentazione che eviti provvedimenti gravosi, anziché basare un ricorso di legittimità esclusivamente sulla prospettiva di futuri effetti extrapenali.
  • Per conservare l'interesse ad impugnare un provvedimento cautelare è utile dimostrare che l'atto contestato ha effetti giuridici concreti e persistenti (es. sospensione effettiva in corso) che l'accoglimento del ricorso potrebbe eliminare.

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