Cassazione Penale, Ordinanza n. 10273/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 354/1975. Il giudice di merito aveva valorizzato diversi precedenti penali anche per reati di notevole gravità, carichi pendenti per ulteriori reati in materia di stupefacenti commessi anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza in esecuzione, la segnalazione di pericolosità proveniente dalla Questura, la permanenza agli arresti domiciliari dal 7 marzo 2024 a seguito del rinvenimento di un chilogrammo di cocaina, nonché l'assenza di un serio impegno lavorativo e di elementi concreti che facessero ritenere avviato un effettivo processo di revisione critica. Con il ricorso si lamenta essenzialmente l'omessa considerazione della sentenza recentemente definita per la detenzione della cocaina del 7 marzo 2024, nella quale sarebbe stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, deducendo che tale dato non sarebbe stato valutato dal Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse coerente, logica e adeguatamente ancorata agli elementi procedimentali, avendo correttamente valorizzato la mancanza di segni concreti di ravvedimento e l'attuale rischio di recidiva. La censura difensiva è stata considerata meramente confutativa e non idonea a individuare fratture logiche nel ragionamento del giudice di sorveglianza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa alla detenzione, concedibile solo quando la valutazione complessiva della personalità e della condotta consenta un giudizio prognostico favorevole sulla risocializzazione e sulla prevenzione del rischio di recidiva.
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
La riconosciuta attenuante nel procedimento per detenzione di cocaina è stata invocata dal ricorrente come elemento favorevole; la Corte non le attribuisce rilievo decisivo, reputandola non destrutturante rispetto alla motivazione complessiva del rigetto.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale non basta l'assenza di elementi negativi: il giudice deve accertare la presenza di indicatori positivi che rendano ragionevole il giudizio prognostico di buon esito della misura e di prevenzione della recidiva.
- La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non sono, da soli, ostativi in modo automatico all'affidamento in prova; essi vanno inseriti in una valutazione complessiva della personalità e della condotta successiva del condannato.
- Non è necessario che il condannato dimostri una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che dagli esiti dell'osservazione emerga l'avvio di un effettivo processo di emenda.
- In sede di legittimità la valutazione compiuta dal tribunale di sorveglianza sulla concessione dell'affidamento in prova non è censurabile se sorretta da motivazione coerente, logica ed esaustiva rispetto agli elementi di giudizio rilevanti.
- Una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli elementi valutati dal giudice di sorveglianza, senza individuare reali vizi logici della motivazione, è inidonea a fondare l'annullamento del provvedimento impugnato.
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