Cassazione Penale, Ordinanza n. 28035/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero reiterativi di questioni già adeguatamente valutate e disattese nei gradi di merito e quindi non deducibili in sede di legittimità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità per evasione e la recidiva ritenuta dal primo giudice. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte nel merito: la Corte di cassazione rileva infatti che le doglianze erano meramente ripetitive, non consentite in sede di legittimità, e che la decisione impugnata era sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e immuni da manifeste illogicità sia quanto alla responsabilità per il reato di evasione sia quanto alla conferma della recidiva.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La sentenza di merito resiste al sindacato di legittimità quando la motivazione sia giuridicamente corretta, specifica rispetto alle doglianze e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La conferma della responsabilità per evasione e della recidiva può essere censurata in cassazione solo con motivi effettivamente nuovi, specifici e idonei a evidenziare vizi di legittimità, non mediante una mera reiterazione delle difese già svolte.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Come è indicizzato
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