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Sentenza

Sentenza n. 1564/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., a) dell’ordinanza Dirigenziale n.-OMISSIS-, notificata ai sensi dell’art. 140 cpc, con ritiro in data 11 novembre 2025, emessa dal Comune di Napoli - Area Amministrativa Patrimonio – Servizio politiche per la Casa – avente ad oggetto “Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell’alloggio ERP di proprietà del Comune di Napoli, sito in Napoli- quartiere -OMISSIS-– Via -OMISSIS- n.-OMISSIS-, piano 2° int.4 – B.U.1120080B0204, abusivamente occupato”; b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di sgombero coatto amministrativo ad horas di un alloggio ERP occupato sine titulo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Napoli ha disposto lo sgombero coatto amministrativo dell'alloggio ERP occupato senza titolo, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il provvedimento si fondava sull'assenza di un titolo di occupazione e sull'inesistenza dei presupposti per il subentro nell'assegnazione, essendo rimasta inoppugnata la precedente disposizione dirigenziale di diniego dell'istanza di subentro, con contestuale diffida al rilascio. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., accogliendo l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha rilevato che la controversia relativa all'opposizione a un provvedimento di rilascio o sgombero di un alloggio ERP occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché viene contestato il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente al rilascio e l'ordine costituisce un atto imposto dalla legge, non espressione di discrezionalità amministrativa. Anche la deduzione dell'illegittimità della diffida e dell'ordine di sgombero non muta il riparto: il giudice ordinario può eventualmente disapplicare tali atti e verificare l'esistenza delle condizioni legali per il rilascio forzato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La causa è stata definita in forma semplificata, previa audizione delle parti, in ragione della manifesta questione di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    la controversia potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 c.p.a.

    La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della controversia davanti al giudice ordinario nei termini e alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La controversia introdotta contro un provvedimento amministrativo di rilascio o sgombero di un alloggio ERP occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'ordine costituisce attuazione vincolata della legge e non esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • La contestazione dell'illegittimità di atti amministrativi presupposti o connessi al rilascio, quali la diffida e l'ordine di sgombero, non radica la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia sostanziale riguarda il diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente al rilascio dell'immobile.
  • Il giudice ordinario, investito della controversia sul rilascio forzato di un alloggio ERP occupato senza titolo, può disapplicare gli atti amministrativi rilevanti e verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per procedere al rilascio.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente la riproposizione della controversia davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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