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Sentenza

Sentenza n. 3533/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento del 10.3.2025, notificato in data 16.2.2026, con cui lo S.U.I. - Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/119039 relativo al ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202603008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura di ingresso per lavoro, motivata dal mancato perfezionamento del contratto di soggiorno e dalla mancata produzione della documentazione richiesta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, degli articoli 5, 22 e 24-bis del d.lgs. 286/1998, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento, ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che il mancato perfezionamento della procedura di primo ingresso non fosse a lui imputabile, ma dipendesse dalla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro che aveva presentato l’istanza di nulla osta. Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia, si era presentato presso lo Sportello Unico e, prima dell’adozione della revoca, aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato regolare con un diverso datore, tuttora in essere. Ha inoltre lamentato che l’amministrazione si fosse limitata a richiamare un generico parere ostativo, senza rendere intellegibili gli esiti dell’istruttoria, e non avesse valutato la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno coerente con la situazione sopravvenuta, inclusa l’eventuale attesa occupazione o il subentro di un nuovo datore di lavoro. L’amministrazione ha sostenuto che la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore originario costituisse l’unico esito fisiologico della procedura e che, in mancanza, la revoca fosse vincolata, irrilevanti la causa del mancato perfezionamento e il rapporto di lavoro instaurato con un diverso datore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha affermato che il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno non può determinare automaticamente la revoca del nulla osta: l’amministrazione deve accertare in concreto le cause dell’omissione e la loro imputabilità al lavoratore. Nel caso esaminato, era documentalmente provato che il ricorrente aveva instaurato, prima della revoca, un rapporto di lavoro subordinato regolare con un diverso datore; tale sopravvenienza imponeva una rivalutazione della sua posizione, anche alla luce del principio desumibile dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. L’omessa considerazione della situazione lavorativa reale e documentata ha determinato difetto di istruttoria e di motivazione. La revoca è stata inoltre ritenuta sproporzionata e irragionevolmente penalizzante, poiché trasferiva sul lavoratore incolpevole le conseguenze del mancato perfezionamento imputabile al datore originario, nonostante l’ingresso regolare e l’effettivo inserimento lavorativo. Il giudice ha precisato che tale impostazione non comporta il diritto automatico al permesso per attesa occupazione in ogni caso di mancata instaurazione del rapporto originario: l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone un rapporto effettivamente instaurato e successivamente cessato. L’amministrazione deve però riesaminare la posizione alla luce della concreta situazione maturata, della non imputabilità dell’omissione, della condotta del lavoratore e dell’attività lavorativa sopravvenuta, valutando il titolo eventualmente coerente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    Disciplina richiamata quale base normativa della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro per l’ingresso del lavoratore straniero.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La sopravvenienza di una situazione lavorativa effettiva e regolare deve essere valutata dall’amministrazione anche nei procedimenti dello Sportello Unico relativi al nulla osta al lavoro.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La disposizione prevede la revoca del nulla osta quando il contratto di soggiorno non sia trasmesso entro il termine previsto; secondo il TAR, tale previsione non legittima un automatismo applicativo senza accertare cause e imputabilità del mancato perfezionamento.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato; non deriva automaticamente dalla mancata instaurazione del rapporto con il datore originario.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.

  • circolare Ministero dell'Interno 20 agosto 2007, prot. n. 3836

    quando “la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero”, questi “possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione”

    Richiamata quale indirizzo amministrativo secondo cui, in caso di mancata formalizzazione non imputabile allo straniero, può essere valutato il rilascio di un titolo per attesa occupazione; il TAR precisa tuttavia che non sussiste un riconoscimento automatico del titolo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella procedura di ingresso per lavoro, il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno non legittima automaticamente la revoca del nulla osta; l’amministrazione deve accertare in concreto le cause dell’omissione e verificare se essa sia imputabile al lavoratore straniero.
  • Quando il lavoratore straniero sia entrato regolarmente, non sia responsabile del mancato perfezionamento della procedura e abbia instaurato, prima della revoca, un rapporto di lavoro subordinato regolare con un diverso datore, l’amministrazione deve rivalutare la sua posizione prima di adottare la revoca, considerando la sopravvenienza lavorativa documentata.
  • L’omessa valutazione di una situazione lavorativa sopravvenuta, effettiva e regolare integra difetto di istruttoria e di motivazione e viola il principio desumibile dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, applicabile anche ai procedimenti dello Sportello Unico relativi al nulla osta al lavoro.
  • La revoca del nulla osta è illegittima quando, in assenza di colpa del lavoratore, trasferisce su quest’ultimo le conseguenze del mancato perfezionamento imputabile al datore originario e produce un effetto sproporzionatamente penalizzante rispetto alla sua effettiva integrazione lavorativa.
  • La mancata instaurazione del rapporto con il datore originario non comporta automaticamente il diritto al permesso per attesa occupazione: tale titolo presuppone, ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e poi cessato. Resta però obbligatorio il riesame della posizione ai fini della valutazione del titolo eventualmente coerente con la situazione concreta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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