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Sentenza

Sentenza n. 3590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00166/2026, resa tra le parti, PER LA RIFORMA della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, n. 166/2026, pubblicata in data 02/05/2026, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. 117/2026, proposto dall’Avv. Nicola Travaglini, e per l’effetto sono stati annullati gli atti di ricusazione della lista “MONTENERO FUTURA”, ammettendola alla competizione elettorale.

Giustizia amministrativa202603661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Molise che aveva annullato gli atti di ricusazione della lista "Montenero Futura", ammettendola alla competizione elettorale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lista elettorale ricusata)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 129, comma 3, c.p.a., per la mancata notificazione del ricorso introduttivo presso la sede fisica della Commissione Elettorale competente. Hanno inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 32 e 33 d.P.R. n. 570/1960, sostenendo la tardività della presentazione della lista successivamente ricusata. La controversia riguardava una lista presentata con un ritardo di 25 minuti rispetto alla scadenza delle ore 12:00. Dagli atti risultava che i delegati erano già presenti nella casa comunale prima della scadenza, che l'accesso all'edificio era stato chiuso alle ore 12:00 e che il ritardo era stato determinato da disfunzioni organizzative, dalla contemporanea presentazione di tre liste e dall'affidamento ingenerato dalle indicazioni del segretario comunale, secondo cui chi si trovava già all'interno avrebbe potuto completare le operazioni di deposito. Gli appellanti sostenevano inoltre l'incompletezza della documentazione, ma né il verbale del segretario comunale né gli atti di ricusazione avevano individuato tale ragione come causa di esclusione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Molise. Quanto alla notificazione, ha ritenuto che, anche a prescindere dalla questione generale relativa alle modalità di notifica nel rito elettorale agli organi statali, la notifica effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e contestualmente al Comune, al Ministero dell'Interno e alla Prefettura avesse raggiunto il proprio scopo. La costituzione dell'Avvocatura aveva posto la difesa erariale in condizione di esercitare il diritto di difesa per le articolazioni amministrative coinvolte; pertanto, l'omissione denunciata non aveva leso il contraddittorio. Nel merito, il Collegio ha applicato l'orientamento secondo cui un ritardo lieve nella presentazione della lista non comporta l'esclusione quando ricorrano cumulativamente la presenza dei presentatori nella sede comunale alla scadenza, la minima entità del ritardo e ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati. Tali condizioni sono state ritenute sussistenti: il ritardo era di 25 minuti, i delegati erano già nella casa comunale alle ore 12:00 e le difficoltà operative e organizzative erano riconducibili alla contemporanea presentazione di più liste e alle indicazioni fornite dal segretario comunale. La documentazione doveva inoltre ritenersi già presente all'interno dell'edificio al momento della chiusura delle porte; in ogni caso, l'incompletezza documentale non risultava posta a fondamento degli atti di ricusazione. La ricusazione era quindi illegittima perché basata sulla sola tardività non imputabile ai presentatori. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 3, c.p.a.

    La notificazione del ricorso elettorale deve garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio; la notificazione è comunque idonea quando, attraverso la notificazione agli uffici e alle amministrazioni interessate e la costituzione dell'Avvocatura dello Stato, l'amministrazione è stata concretamente posta in condizione di esercitare il diritto di difesa.

  • art. 28 d.P.R. n. 570/1960

    per quanto sia previsto un termine orario di scadenza per la presentazione delle liste elettorali dall’art. 28 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è tollerabile un ritardo rispetto a tale termine qualora: i presentatori si trovino nella sede comunale all'orario previsto; la documentazione sia completa; e lo scostamento dell’orario sia minimo

    Il termine orario per la presentazione delle liste, pur rigoroso, deve essere coordinato con il favor partecipationis; un ritardo minimo può essere tollerato quando i presentatori siano già nella sede comunale, la documentazione sia completa e il ritardo non sia imputabile agli interessati.

  • art. 32 d.P.R. n. 570/1960

    Richiamato nel motivo d'appello relativo alla tardività della presentazione della lista; la censura è stata respinta alla luce dell'orientamento che ammette la tolleranza di un lieve ritardo non imputabile.

  • art. 33 d.P.R. n. 570/1960

    Richiamato nel motivo d'appello relativo alla presentazione e ricusazione delle liste; la relativa censura è stata respinta in applicazione del favor partecipationis.

  • art. 2697 c.c.

    Il Collegio ha richiamato i canoni sull'onere della prova per ritenere non dimostrata l'imputabilità del ritardo a negligenza dei presentatori della lista.

Massime di principio

  • Nel rito elettorale, la notificazione del ricorso deve essere valutata secondo la sua concreta idoneità a instaurare il contraddittorio: quando l'amministrazione competente, anche tramite l'Avvocatura dello Stato, sia stata effettivamente posta in condizione di difendersi, l'eventuale irregolarità formale non determina l'invalidità della notificazione se non ha leso il diritto di difesa.
  • Il termine orario per la presentazione delle liste elettorali, pur avente carattere rigoroso, non giustifica l'esclusione automatica della lista in presenza di un ritardo lieve quando i presentatori si trovino già nella sede comunale alla scadenza, la documentazione sia completa e il ritardo dipenda da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati.
  • L'esclusione di una lista non può essere giustificata da una causa diversa da quella effettivamente indicata negli atti di ricusazione; l'incompletezza documentale non può essere valorizzata in giudizio se non risulta contestata e posta a fondamento del provvedimento amministrativo.
  • Nel procedimento elettorale, il favor partecipationis, quale espressione del principio democratico, impone di bilanciare il rigore delle formalità e dei termini con l'esigenza di assicurare la massima partecipazione, evitando l'esclusione quando il ritardo sia riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione e non a negligenza dei presentatori.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleTermini e notificazione del ricorso
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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