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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08617/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento della TARSU/TIA relativa all'anno 2014 in favore del Comune di Forio. Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto del ricorso e dell'appello. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento, deducendo la violazione dell'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008; con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 31 d.lgs. n. 546/1992 per omessa comunicazione dell'avviso di udienza in primo grado, nonostante l'indicazione di un valido indirizzo PEC; con il terzo ha contestato la condanna alle spese in favore dell'agente della riscossione, assumendo l'inesistenza della costituzione di quest'ultimo perché avvenuta tramite avvocato del libero foro e non tramite Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato e, per alcuni profili, inammissibile il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata dava conto dell'indicazione del responsabile del procedimento in cartella e che le censure miravano a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che un eventuale travisamento della prova avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione per errore di fatto. Sul secondo motivo la Corte ha ricordato che l'omessa comunicazione dell'avviso di udienza nel processo tributario determina nullità della decisione per violazione del contraddittorio, ma ha escluso la cassazione con rinvio perché la causa poteva essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. Sul terzo motivo ha confermato la legittimità della costituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro nelle controversie davanti alle commissioni tributarie, in base al quadro normativo e alla convenzione con l'Avvocatura dello Stato. La società è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248 del 2007 conv. in L. n. 31 del 2008

    La doglianza sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata ritenuta infondata perché la cartella, secondo la sentenza impugnata, riportava tale indicazione; la censura mirava a una diversa lettura del documento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale evocato per i primi e terzi motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione/non corretta ricostruzione del fatto non era deducibile, nel caso di doppia conforme, senza specificare i profili di divergenza tra le due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, preclude la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non sono indicati specifici profili di divergenza tra le due decisioni di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto la cartella nella parte rilevante.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si risolva in una svista sul fatto probatorio, è rimedio mediante revocazione per errore di fatto.

  • art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992

    La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza è presidio essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione comporta nullità della decisione.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel terzo motivo in tema di spese e difesa nel processo tributario.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel terzo motivo in tema di spese e difesa nel processo tributario.

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    L'Avvocatura dello Stato può assumere la difesa di amministrazioni ed enti nei casi autorizzati; per non avvalersene nei casi riservati occorre delibera motivata, salvo l'ipotesi di indisponibilità dell'Avvocatura come precisato dalla normativa sopravvenuta.

  • art. 1, comma 8, D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro, oppure di propri dipendenti delegati; per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Per il contenzioso davanti alle commissioni tributarie l'agente della riscossione può stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.

  • art. 4-novies D.L. n. 34 del 2019 conv. in L. n. 58 del 2019

    Norma di interpretazione autentica: l'art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611/1933 si applica solo ai casi in cui l'Agenzia intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi ad essa riservati su base convenzionale, non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura.

  • art. 4 e art. 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamati come criteri per l'affidamento degli incarichi agli avvocati del libero foro nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici.

  • art. 60 d.lgs. n. 300 del 1999

    Richiamato in relazione all'approvazione del regolamento di amministrazione dell'Agenzia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; tuttavia, se la causa è decisa su questioni di mero diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio.
  • In presenza di "doppia conforme", la censura che miri a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente i profili di divergenza tra le due decisioni necessari a fondare il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si risolva in una svista sul fatto probatorio e non in una diversa valutazione del materiale istruttorio, va fatto valere con il rimedio della revocazione per errore di fatto, non con il ricorso per cassazione.
  • Nel contenzioso tributario l'Agenzia delle entrate-Riscossione può costituirsi validamente tramite avvocato del libero foro nelle controversie per le quali la convenzione e il quadro normativo non riservano in via esclusiva il patrocinio all'Avvocatura dello Stato, senza necessità di ulteriori delibere o formalità documentali da allegare nel giudizio.
  • La doglianza sulla nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento è infondata quando dagli atti risulti che tale indicazione era presente; una diversa lettura del documento non è scrutinabile in cassazione se si traduce in richiesta di nuova valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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