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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1572

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1572 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e le procedure relativi alla notifica dell’intenzione e alla verifica per l’avviamento di servizi fiduciari qualificati

Normativa europea32025R1572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole uniformi sui contenuti delle notifiche che un prestatore di servizi fiduciari deve presentare quando intende avviare un servizio fiduciario qualificato e definisce la metodologia di verifica che gli organismi di vigilanza devono adottare. Mira a garantire trasparenza, omogeneità e parità di condizioni nell’Unione, coordinando il quadro eIDAS con i requisiti di cibersicurezza della direttiva NIS 2. Prevede inoltre obblighi di pubblicità delle informazioni essenziali da parte degli organismi di vigilanza e precisa che il testo si applica dal 19 agosto 2026.

Modalità di applicazione del regolamento eIDAS per i formati e le procedure di notifica dell’intenzione e di verifica ai fini dell’avvio di servizi fiduciari qualificati.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi di vigilanza degli Stati membri e ai prestatori di servizi fiduciari che intendono iniziare a prestare un servizio fiduciario qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), in coordinamento con l’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2). Riguarda le notifiche preventive, le verifiche di conformità e gli obblighi di trasparenza connessi all’ottenimento della qualifica. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 19 agosto 2026; restano applicabili, per il trattamento dei dati, il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1572 sulle notifiche e verifiche per l’avvio di servizi fiduciari qualificati

Il regolamento attua l’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e coordina tale disciplina con il quadro di cibersicurezza della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2). Esso nasce dall’esigenza di rendere uniformi, trasparenti e verificabili le procedure nazionali di notifica e controllo prima dell’avvio di servizi fiduciari qualificati, garantendo condizioni omogenee nell’Unione.

Finalità e contesto normativo

La Commissione evidenzia che, quando un prestatore di servizi fiduciari intende avviare un servizio fiduciario qualificato, deve notificare la propria intenzione all’organismo di vigilanza allegando una relazione di valutazione della conformità. L’organismo di vigilanza deve poi verificare se il prestatore e il servizio rispettano i requisiti applicabili e, in caso positivo, concedere la qualifica. Il regolamento mira quindi a standardizzare sia il contenuto delle notifiche sia il metodo di verifica, riducendo difformità tra Stati membri e assicurando trasparenza sull’operato delle autorità nazionali.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni si applicano agli organismi di vigilanza nazionali e ai prestatori di servizi fiduciari che intendono iniziare a prestare un servizio fiduciario qualificato. L’oggetto specifico è la fase pre-autorizzativa o pre-qualificatoria: notifica dell’intenzione, documentazione da produrre, analisi dei rischi, verifica di conformità e coinvolgimento delle autorità competenti in materia di cibersicurezza. Il regolamento richiama inoltre il trattamento dei dati personali, per il quale continuano ad applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE.

Metodologia di verifica

L’articolo 1 impone agli organismi di vigilanza di predisporre una metodologia di verifica. Tale metodologia non è lasciata alla discrezionalità pura delle autorità, ma deve comprendere procedure e processi anche per il coinvolgimento delle autorità competenti individuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva NIS 2. Il riferimento espresso all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555 evidenzia il coordinamento tra requisiti di fiducia digitale e obblighi di sicurezza informatica.

Trasparenza verso gli operatori

L’articolo 2 obbliga gli organismi di vigilanza a pubblicare informazioni essenziali sulle modalità operative. Devono essere resi disponibili almeno:

  • i dati di contatto dell’organismo di vigilanza;
  • i canali di comunicazione da usare per la notifica dell’intenzione di avviare un servizio qualificato;
  • l’elenco della documentazione da fornire;
  • le procedure per i reclami relativi al processo di verifica;
  • una descrizione generale della metodologia di verifica.

L’obiettivo è consentire ai prestatori di conoscere ex ante le regole pratiche applicate a livello nazionale e ridurre incertezze procedurali.

Contenuto della notifica del prestatore

L’articolo 3 elenca in modo puntuale le informazioni minime da includere nella notifica. Il contenuto varia a seconda che il prestatore sia una persona giuridica o fisica, ma in ogni caso devono essere indicati identificativi, recapiti e informazioni sufficienti per la reperibilità e l’identificazione del soggetto notificante.

In particolare, la notifica deve contenere:

  • per le persone giuridiche: denominazione, eventuale numero di registrazione, Stato membro di stabilimento e nominativi dei firmatari o presentatori della notifica;
  • per le persone fisiche: nome, numero di identificazione personale o, in mancanza, data di nascita, tipo e numero del documento d’identità;
  • numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale;
  • URI attraverso cui gli utenti possano consultare ulteriori informazioni, comprese dichiarazioni sulle pratiche e politiche, termini e condizioni generali e politiche di assistenza clienti;
  • l’analisi dei rischi alla base delle misure richieste dall’articolo 24, paragrafo 2, lettera f bis), del regolamento eIDAS e dall’articolo 21 della direttiva NIS 2;
  • l’indicazione di ciascun servizio fiduciario qualificato che si intende avviare;
  • per ciascun servizio, identificatori e, se del caso, certificati da includere nell’elenco nazionale di fiducia, la data prevista di avvio, le relazioni di valutazione della conformità e i recapiti dell’organismo di valutazione, nonché eventuali relazioni tecniche di supporto;
  • il piano di cessazione previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, lettera i), del regolamento eIDAS.

Verifica della conformità

L’articolo 4 disciplina l’attività di controllo dell’organismo di vigilanza. L’autorità analizza la documentazione ricevuta e può integrare la verifica con ispezioni in loco e colloqui con i rappresentanti del prestatore e dell’organismo di valutazione della conformità. La norma non si limita a un controllo formale, ma impone una valutazione sostanziale della conformità.

Gli elementi che devono essere verificati almeno comprendono:

  • la capacità della relazione di valutazione della conformità di dimostrare adeguatamente il rispetto dei requisiti del regolamento eIDAS e della direttiva NIS 2;
  • la conformità della relazione ai requisiti tecnici stabiliti negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento eIDAS;
  • l’eventuale presenza di informazioni nella relazione che indichino una non conformità;
  • la disponibilità di ulteriori informazioni ritenute necessarie per completare la verifica.

Rapporto con la disciplina sulla protezione dei dati

Il regolamento precisa che il trattamento di dati personali effettuato in sua applicazione è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, alla direttiva 2002/58/CE. Inoltre, nel processo di adozione è stato consultato il Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 19 agosto 2026, così da consentire un periodo transitorio per gli adattamenti necessari da parte degli Stati membri, inclusi eventuali aggiornamenti normativi, organizzativi e informatici. Il regolamento è direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Metodologia di verifica degli organismi di vigilanza

Gli organismi di vigilanza devono stabilire una metodologia per verificare la conformità dei prestatori di servizi fiduciari che hanno notificato l’intenzione di avviare un servizio fiduciario qualificato ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555. La metodologia deve includere procedure e processi per coinvolgere le autorità competenti designate o istituite ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva NIS 2.

Obblighi di trasparenza degli organismi di vigilanza

Gli organismi di vigilanza devono rendere pubblici i dati di contatto, i canali di comunicazione per la presentazione delle notifiche, l’elenco della documentazione da allegare, le procedure per il trattamento dei reclami relativi alla verifica di conformità e una descrizione generale della metodologia di verifica. Il regolamento impone quindi un livello minimo uniforme di pubblicità delle modalità operative seguite a livello nazionale.

Contenuto minimo della notifica del prestatore

La notifica dell’intenzione di iniziare a prestare un servizio fiduciario qualificato deve contenere, almeno, i dati identificativi del prestatore (persona giuridica o fisica), i recapiti, gli URI informativi, l’analisi dei rischi richiesta ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera f bis), del regolamento eIDAS e dell’articolo 21 della direttiva NIS 2, l’indicazione dei servizi fiduciari qualificati che si intendono avviare e, per ciascun servizio, gli identificatori o certificati da includere nell’elenco nazionale di fiducia, la data prevista di avvio, le relazioni di valutazione della conformità con i contatti dell’organismo valutatore, eventuali relazioni tecniche di supporto e il piano di cessazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera i), del regolamento eIDAS.

Verifiche sostanziali da parte dell’organismo di vigilanza

Per accertare la conformità del prestatore e del servizio fiduciario qualificato che intende fornire, l’organismo di vigilanza analizza le informazioni ricevute e può effettuare verifiche in loco e colloqui con i rappresentanti del prestatore e dell’organismo di valutazione della conformità. Deve in ogni caso verificare che la relazione di valutazione della conformità dimostri adeguatamente il rispetto dei requisiti, che sia conforme alle regole tecniche applicabili, che non emergano elementi di non conformità e che siano disponibili eventuali informazioni supplementari necessarie per completare la verifica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 19 agosto 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con un periodo transitorio finalizzato ad adeguare norme, orientamenti e sistemi informativi nazionali.

Come è indicizzato

Materieservizi fiduciariidentificazione elettronicacibersicurezzaprotezione dei dati

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