Cassazione Civile, Ordinanza n. 25161/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, emessa in relazione a debiti tributari di uno dei comproprietari su una quota di un immobile in comunione. I ricorrenti hanno contestato: 1) la violazione dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973, assumendo che il preavviso dovesse essere notificato anche alla comproprietaria non debitrice; 2) la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, per mancata indicazione nella comunicazione dei termini e delle modalità di impugnazione; 3) la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa indicazione del responsabile del procedimento. La CTR aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria, respingendo le eccezioni. In cassazione i medesimi profili sono stati riproposti come motivi di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il preavviso ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973 deve essere comunicato solo al proprietario che sia anche debitore o coobbligato, e non anche al comproprietario non debitore; ha inoltre rilevato che l'omessa indicazione dei termini e dell'autorità competente nel preavviso non comporta di per sé nullità dell'atto, potendo incidere solo sulla decorrenza del termine di impugnazione e sulla scusabilità dell'errore; infine, ha ribadito che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, per gli atti diversi dalle cartelle di pagamento soggette a specifica previsione normativa, integra mera irregolarità e non nullità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il preavviso di iscrizione ipotecaria va notificato al proprietario-contribuente/debitore; non occorre la comunicazione al comproprietario non debitore. Il comma 2-bis va letto in collegamento con il comma 1, che riferisce l'ipoteca agli immobili del debitore e dei coobbligati.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
comma 1; comma 2, lett. a) e c)
Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare gli elementi prescritti dalla norma; tuttavia, l'omessa indicazione dei termini e dell'autorità di ricorso non determina automaticamente la nullità dell'atto, e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non è sanzionata da nullità, salvo specifiche previsioni di legge.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla CTR per la motivazione degli atti amministrativi, ma la Corte precisa che la disciplina speciale dell'art. 7 L. 212/2000 è quella rilevante per gli atti tributari.
art. 384 c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
I motivi sono stati proposti per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 77 d.l. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011
Richiamato come previsione analoga che conferma la funzione partecipativa del preavviso e il termine di trenta giorni.
art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008
Solo per le cartelle di pagamento notificate dai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 l'indicazione del responsabile del procedimento è prevista a pena di nullità da una specifica norma.
art. 2825 c.c.
L'ipoteca su beni indivisi è regolata da questa norma e la disciplina non è derogata dall'art. 77 d.P.R. 602/1973.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti tributari, il preavviso deve essere notificato al soggetto che sia proprietario dell'immobile e al tempo stesso debitore iscritto a ruolo o coobbligato; il comproprietario non debitore non è destinatario necessario dell'avviso.
- La mancata indicazione, nell'atto tributario impugnabile, del termine e dell'autorità cui ricorrere non determina automaticamente la nullità dell'atto, incidendo invece sulla decorrenza del termine di impugnazione e potendo rilevare ai fini della scusabilità dell'errore del contribuente.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria o dei concessionari della riscossione integra di regola una mera irregolarità, salvo che una norma speciale commini espressamente la nullità per quello specifico atto.
- Quando il dispositivo della decisione è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza.
- La funzione del preavviso di iscrizione ipotecaria è insieme partecipativa e compulsoria, ma essa si correla alla posizione del debitore e non si estende al terzo comproprietario non obbligato.
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