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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25161/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, emessa in relazione a debiti tributari di uno dei comproprietari su una quota di un immobile in comunione. I ricorrenti hanno contestato: 1) la violazione dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973, assumendo che il preavviso dovesse essere notificato anche alla comproprietaria non debitrice; 2) la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, per mancata indicazione nella comunicazione dei termini e delle modalità di impugnazione; 3) la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa indicazione del responsabile del procedimento. La CTR aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria, respingendo le eccezioni. In cassazione i medesimi profili sono stati riproposti come motivi di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il preavviso ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973 deve essere comunicato solo al proprietario che sia anche debitore o coobbligato, e non anche al comproprietario non debitore; ha inoltre rilevato che l'omessa indicazione dei termini e dell'autorità competente nel preavviso non comporta di per sé nullità dell'atto, potendo incidere solo sulla decorrenza del termine di impugnazione e sulla scusabilità dell'errore; infine, ha ribadito che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, per gli atti diversi dalle cartelle di pagamento soggette a specifica previsione normativa, integra mera irregolarità e non nullità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria va notificato al proprietario-contribuente/debitore; non occorre la comunicazione al comproprietario non debitore. Il comma 2-bis va letto in collegamento con il comma 1, che riferisce l'ipoteca agli immobili del debitore e dei coobbligati.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    comma 1; comma 2, lett. a) e c)

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare gli elementi prescritti dalla norma; tuttavia, l'omessa indicazione dei termini e dell'autorità di ricorso non determina automaticamente la nullità dell'atto, e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non è sanzionata da nullità, salvo specifiche previsioni di legge.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla CTR per la motivazione degli atti amministrativi, ma la Corte precisa che la disciplina speciale dell'art. 7 L. 212/2000 è quella rilevante per gli atti tributari.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    I motivi sono stati proposti per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 77 d.l. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011

    Richiamato come previsione analoga che conferma la funzione partecipativa del preavviso e il termine di trenta giorni.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008

    Solo per le cartelle di pagamento notificate dai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 l'indicazione del responsabile del procedimento è prevista a pena di nullità da una specifica norma.

  • art. 2825 c.c.

    L'ipoteca su beni indivisi è regolata da questa norma e la disciplina non è derogata dall'art. 77 d.P.R. 602/1973.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti tributari, il preavviso deve essere notificato al soggetto che sia proprietario dell'immobile e al tempo stesso debitore iscritto a ruolo o coobbligato; il comproprietario non debitore non è destinatario necessario dell'avviso.
  • La mancata indicazione, nell'atto tributario impugnabile, del termine e dell'autorità cui ricorrere non determina automaticamente la nullità dell'atto, incidendo invece sulla decorrenza del termine di impugnazione e potendo rilevare ai fini della scusabilità dell'errore del contribuente.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria o dei concessionari della riscossione integra di regola una mera irregolarità, salvo che una norma speciale commini espressamente la nullità per quello specifico atto.
  • Quando il dispositivo della decisione è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza.
  • La funzione del preavviso di iscrizione ipotecaria è insieme partecipativa e compulsoria, ma essa si correla alla posizione del debitore e non si estende al terzo comproprietario non obbligato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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