Sentenza n. 16/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento della nota del 14 ottobre 2024: rigetto dell’istanza variazione per ampliamento dell’accreditamento istituzionale per l’attività di RSA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della variazione per ampliamento dell'accreditamento istituzionale per attività di RSA
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore RSA)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota regionale del 14 ottobre 2024, con cui era stata respinta l’istanza del 1° agosto 2023 diretta al rinnovo dell’accreditamento per 35 posti letto già accreditati e all’ampliamento per ulteriori 5 posti letto presso la sede di Nocera Inferiore. La società ha dedotto, in sintesi: travisamento dei fatti, difetto del presupposto e difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione avrebbe confuso la sede operativa già autorizzata e accreditata di Nocera Inferiore con la diversa sede di Sant’Egidio del Monte Albino, presso la quale era previsto un trasferimento non ancora realizzato; violazione dei termini procedimentali, per il ritardo di oltre dieci mesi tra la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e il provvedimento finale; violazione del principio dell’one shot, per avere il diniego indicato una motivazione diversa da quella contenuta nella comunicazione dei motivi ostativi; invalidità del provvedimento per omessa sottoscrizione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego regionale è stato annullato. Il TAR ha ritenuto fondata la censura di travisamento e difetto di istruttoria: la circostanza che la RSA fosse ancora operativa, autorizzata per 40 posti letto e accreditata per 35 posti presso la sede di Nocera Inferiore era rimasta sostanzialmente incontestata e doveva quindi essere considerata provata ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2, c.p.a. L’amministrazione non poteva respingere l’istanza sulla base del solo riferimento alla documentazione concernente la sede di Sant’Egidio del Monte Albino, senza verificare se la richiesta riguardasse la sede già operativa di Nocera Inferiore oppure quella, ancora in via di realizzazione, di Sant’Egidio. Sono state invece respinte le ulteriori censure. Il ritardo nella conclusione del procedimento non ha comportato l’illegittimità del provvedimento, poiché l’art. 10-bis l. 241/1990 non stabilisce un termine perentorio per la decisione finale e il termine procedimentale, salvo espressa previsione di perentorietà, non determina consumazione del potere amministrativo. Non è stata ravvisata neppure violazione dell’one shot, poiché il riferimento alla sede di Sant’Egidio costituiva lo sviluppo logico del precedente rilievo relativo alla mancanza dell’autorizzazione all’esercizio per il setting richiesto. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata sottoscrizione: la provenienza del documento da una PEC istituzionale e gli elementi testuali e procedimentali consentivano di attribuirlo con certezza all’amministrazione regionale. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione non prevede un termine perentorio per l’adozione del provvedimento finale dopo la comunicazione dei motivi ostativi; il ritardo, da solo, non rende illegittima la decisione.
art. 64, commi 1 e 2, c.p.a.
Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite
I fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono assumere valore di prova e fondare la decisione.
DCA n. 83/2019
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Stabilisce il vincolo relativo al fabbisogno di accreditamento e al numero dei posti letto per il setting R3 per ciascuna azienda sanitaria regionale; il diniego, tuttavia, è stato annullato perché adottato senza prima chiarire la sede cui si riferiva l’istanza.
Massime di principio
- Il diniego di un’istanza di accreditamento sanitario è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione, in presenza di documentazione riferibile a più sedi operative, non accerta previamente quale sede sia effettivamente oggetto della richiesta e fonda il rigetto sull’erronea attribuzione dell’istanza a una sede diversa da quella già autorizzata e operativa.
- I fatti posti a fondamento della domanda e non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere considerati provati dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2, c.p.a.
- Il ritardo nell’adozione del provvedimento finale, in assenza di un termine legislativo espressamente qualificato come perentorio, non determina la consumazione del potere amministrativo né rende di per sé illegittimo il provvedimento tardivo.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non ricorre quando la motivazione del provvedimento finale costituisce lo sviluppo logico del motivo ostativo previamente comunicato, anche se formulata con parole non identiche.
- L’omessa sottoscrizione autografa o digitale non invalida necessariamente un atto amministrativo trasmesso tramite PEC istituzionale quando, dagli elementi testuali, dall’intestazione, dal procedimento e dalla condotta dell’amministrazione, risulti certa la provenienza e l’attribuibilità dell’atto all’organo competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →