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Sentenza

Sentenza n. 893/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 588 del 25 marzo 2025, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza con cui il TAR aveva condannato il Comune al pagamento complessivo di € 3.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali nella misura del 15%, nonché a IVA e CPA. La sentenza era stata notificata all'amministrazione ed era passata in giudicato, ma il Comune non aveva dato esecuzione all'obbligo di pagamento. L'amministrazione, non costituita, non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza: esistenza di un giudicato amministrativo contenente un'obbligazione pecuniaria e mancata prova dell'integrale adempimento da parte dell'amministrazione. Ha dichiarato l'obbligo del Comune di Praia a Mare di eseguire integralmente la sentenza, detraendo quanto eventualmente già pagato, entro 60 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario comunale di Scalea, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro i successivi 90 giorni decorrenti dall'istanza della parte ricorrente. L'eventuale compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 828,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina la decisione del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è accoglibile quando sussistono un titolo giudiziale vincolante e l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di conformarsi integralmente a esso.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando un'amministrazione non dimostri di avere integralmente adempiuto a un obbligo pecuniario imposto da una sentenza amministrativa passata in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare esecuzione al giudicato.
  • Il compenso del Commissario ad acta, quando l'intervento sia reso necessario dall'inadempimento dell'amministrazione, è posto a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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