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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35618/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a debiti tributari (IRPEF, IVA, IRAP e ICI) non versati. I giudici di merito hanno accolto l'impugnazione ritenendo non provata la notifica delle cartelle esattoriali presupposte. La società incaricata della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha dedotto la violazione delle norme del processo tributario sulla riunione dei ricorsi e sulla sospensione del giudizio, sostenendo che, poiché esisteva un altro giudizio nel quale era stata accertata la rituale notifica delle cartelle, il giudice avrebbe dovuto riunire i procedimenti o sospendere quello pendente in attesa della definizione del giudizio pregiudicante; (2) ha dedotto la violazione delle norme sulla produzione documentale nel processo tributario, sostenendo che la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle, benché depositata tardivamente nel primo grado, avrebbe dovuto essere esaminata in appello perché il fascicolo di primo grado era stato acquisito al giudizio di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la riunione dei giudizi nel processo tributario non è imposta da una sanzione di nullità e resta affidata alla discrezionalità del giudice; quanto alla sospensione, ha ribadito che essa presuppone l'attualità della causa pregiudiziale e che era onere della ricorrente dimostrare la persistente pendenza del giudizio invocato, prova che non è stata fornita. Ha poi respinto il secondo motivo perché la documentazione prodotta tardivamente in primo grado risulta depositata dopo la definizione di quel giudizio e comunque fuori dal contraddittorio, e perché non era stata specificamente posta a fondamento del motivo di appello; di conseguenza, il giudice di merito non era tenuto a esaminarla. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti della società contribuente, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con Roma Capitale; è stato inoltre disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    La riunione dei ricorsi nel processo tributario è rimessa a valutazioni di opportunità del giudice e la sua inosservanza non comporta nullità deducibile in cassazione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 39

    È richiamato dalla ricorrente in tema di sospensione/riunione; la Corte lo usa nel ragionamento sul rapporto tra cause pregiudiziali, ribadendo che la sospensione richiede l'attualità della causa pregiudiziale.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1

    I documenti devono essere indicati negli atti di parte o in apposita nota e possono essere prodotti nei termini previsti; la produzione tardiva, se non correttamente veicolata nel giudizio, non impone l'esame in appello.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 1

    Richiamato per affermare che i documenti su cui la parte intende fondarsi devono essere indicati negli atti di parte cui sono allegati.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    È evocato dalla ricorrente sul tema della produzione di documenti in appello; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è formalmente prospettato come violazione di legge processuale; la Corte osserva che, in concreto, la censura mira piuttosto a contestare l'omesso esame di fatti non ritualmente introdotti nel giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riunione di giudizi connessi non costituisce un obbligo la cui omissione determini nullità deducibile in cassazione, poiché il relativo provvedimento è espressione di un potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria.
  • La sospensione del processo per pregiudizialità richiede che la causa pregiudicante sia effettivamente e attualmente pendente; chi invoca la sospensione deve dimostrare la persistenza della pendenza del giudizio pregiudiziale e del proprio interesse concreto all'impugnazione.
  • Nel rito tributario la produzione documentale deve rispettare le forme e i termini stabiliti dal d.lgs. n. 546 del 1992, e il giudice di appello non è tenuto a valorizzare documenti non ritualmente introdotti o non specificamente richiamati a fondamento del motivo di gravame.
  • Quando la doglianza formalmente denuncia una violazione processuale ma in sostanza mira a censurare la mancata considerazione di documenti o fatti non validamente acquisiti, la censura non può essere accolta se difetta la prova della legittima introduzione di tali elementi nel giudizio.
  • In caso di rigetto del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese verso la parte vittoriosa e, se ricorrono i presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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