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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07932/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito resta ferma: l'imputato rimane condannato per il reato contestato, mentre l'intervento della Corte di appello ha riguardato solo la pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado soltanto sul trattamento sanzionatorio, confermando la condanna dell'imputato per furto aggravato. In cassazione, l'imputato ha proposto un unico motivo, tramite difensore, che la Corte qualifica come privo di specificità perché sostanzialmente identico alle doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta in diritto e congrua e completa in fatto. Il ricorso non si confronta in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. La censura investiva anche il diniego delle attenuanti generiche, ma la Corte rileva che tale diniego può essere motivato con un richiamo sintetico ma congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso concreto.

Norme richiamate

  • artt. 624-625 c.p.

    richiamano il reato di furto semplice/aggravato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado e la cui responsabilità è stata mantenuta in appello, con modifica limitata al trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    la motivazione del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le medesime doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice indichi, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una confutazione analitica di ogni prospettazione difensiva.
  • La reiterazione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, se non accompagnata da specifiche critiche alla ratio decidendi, non consente l'accesso al giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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