Sentenza del 29/05/2017 n. 3889 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Attività di avvocato - Assenza di autonoma organizzazione - Prova - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'attività professionale fosse svolta senza un'autonoma organizzazione e, pertanto, senza il presupposto impositivo previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. La controversia riguardava in particolare l'onere di provare l'assenza di capitale e lavoro altrui e la competenza dei giudici tributari di merito nell'accertare concretamente l'esistenza dell'organizzazione autonoma.
La decisione
La sentenza afferma che l'avvocato deve fornire la prova, a suo carico, di avere esercitato l'attività senza un'autonoma organizzazione. Spetta ai giudici tributari di merito verificare in concreto la sussistenza del presupposto IRAP. L'organizzazione è connaturata all'attività d'impresa, ma non necessariamente al lavoro autonomo abituale: è quindi possibile che un professionista operi senza capitale significativo e senza personale o lavoro altrui. Dal testo fornito non emerge l'esito processuale specifico, ma viene enunciato il principio secondo cui l'esclusione dall'IRAP dipende dalla prova concreta dell'assenza di autonoma organizzazione.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997
L'IRAP è dovuta solo quando l'attività è esercitata con un'autonoma organizzazione; il professionista che intende esserne escluso deve dimostrare l'assenza di tale requisito.
Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001
L'elemento organizzativo è connaturato all'impresa, ma non necessariamente al lavoro autonomo, anche se svolto abitualmente. È quindi configurabile un'attività professionale esercitata senza capitale e senza lavoro altrui.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP solo perché svolge abitualmente un'attività autonoma: occorre verificare se essa sia organizzata autonomamente in modo potenzialmente idoneo ad accrescerne la capacità produttiva.
- L'onere della prova dell'assenza di autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede l'esclusione o il rimborso dell'IRAP.
- La presenza di dipendenti, collaboratori non meramente occasionali, beni strumentali rilevanti o strutture organizzate può indicare l'esistenza del presupposto IRAP; l'utilizzo di strumenti minimi e indispensabili all'esercizio della professione, invece, non è necessariamente sufficiente.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alla situazione individuale del professionista; spetta ai giudici tributari di merito accertare l'effettiva esistenza dell'autonoma organizzazione.
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