Cassazione Penale, Sentenza n. 2206/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la responsabilità per il reato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti (circa 1,5 kg di eroina suddivisa) e aveva aumentato la pena per Stafa rispetto agli altri. Le doglianze principali: a) vizio motivazionale e violazione di legge per Habibi, Kasa e Shaba, che sostenevano che la brevissima distanza tra i due veicoli rendeva impossibile una funzione utile di "vedetta"/staffetta e dunque mancava prova della consapevolezza della presenza della droga nell'altro veicolo (criticando l'assunto "non poteva non sapere"); b) per Stafa si censurava l'irragionevole maggiore dosimetria della pena rispetto agli altri coimputati, non motivata da elementi che dimostrassero una maggiore gravità della sua condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Habibi Adrian, Shaba Behexed e Kasa Euglent ritenendo infondate le loro censure, confermando la correttezza della valutazione di merito (movimento concorde delle due auto per ore e per centinaia di chilometri, assenza di giustificazioni plausibili, lungo monitoraggio che esclude la casualità). Ha invece accolto il ricorso di Afrim Stafa limitatamente alla dosimetria della pena: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per Stafa solo sulla misura della pena, che è stata rideterminata in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa (pari alla misura già comminata agli altri tre). Ai tre ricorrenti inammissibili è stata altresì addebitata la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale - art. 110
Richiamato per l'imputazione in concorso: la sentenza territoriale e la Corte di Cassazione hanno ritenuto configurabile la partecipazione di più soggetti al fatto criminoso sulla base degli elementi probatori che hanno documentato una condotta coordinata.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, commi 1 e 1-bis
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti applicata al caso: la detenzione e il trasporto di eroina hanno determinato l'applicazione delle previste pene pecuniarie e detentive; la Corte ha valutato la prova in fatto per la configurazione del reato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
La Corte d'Appello aveva rideterminato la pena alla luce di questa pronuncia costituzionale; la Cassazione ne prende atto come riferimento per la quantificazione della sanzione nel giudizio d'appello.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citata in tema di conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e della valutazione della colpa nella proposizione del gravame; ha influito sulla decisione di imporre il contributo alla Cassa delle ammende.
Codice di procedura penale - art. 616
Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili, dopo aver ritenuto assente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rielabora fatti e prove: in sede di legittimità sono precluse nuove ricostruzioni probatorie; le censure dirette a una diversa valutazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili o infondate.
- La vicinanza fisica tra veicoli non è, di per sé, decisiva: se il comportamento complessivo (percorso concorde per ore e centinaia di chilometri, medesima andatura e posizione delle vetture, assenza di giustificazioni plausibili) documenta coordinamento, può legittimare la conclusione di una funzione di supporto/vedetta.
- La prova della consapevolezza della presenza di stupefacente non può fondarsi esclusivamente su elementi generici (stessa nazionalità o provenienza): occorre un insieme di elementi fattuali che rendano vera e sufficiente l'inferenza di conoscenza e partecipazione.
- La maggiore gravità della condotta tenuta da un singolo membro di un gruppo criminoso deve essere motivata: non è ammissibile aumentare la pena rispetto ai coautori senza elementi che dimostrino una diversa intensità o un comportamento autonomamente più grave.
- In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni non imputabili a colpa del ricorrente, il giudice di legittimità può comunque irrogare le conseguenze economiche previste (spese e contributo alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nelle contestazioni che vertono su ruoli differenziati nel traffico di droga, la distinzione tra 'materiale trasporto' e 'concorso ideale/organizzativo' richiede argomentazione probatoria specifica per giustificare differenze sanzionatorie.
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