Cassazione Penale, Ordinanza n. 22252/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento per furto di energia elettrica definito all'udienza di comparizione predibattimentale, il Tribunale aveva escluso l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio e, ritenendo quindi il reato procedibile a querela, aveva dichiarato il non luogo a procedere per difetto di querela. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'energia elettrica rientri tra le cose destinate a pubblico servizio e che, quindi, l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. fosse configurabile, con conseguente procedibilità d'ufficio. La Suprema Corte non è entrata nel merito di tale motivo, ritenendo invece che il mezzo di impugnazione corretto fosse l'appello.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso per cassazione del pubblico ministero come appello, rilevando che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554-bis ss. c.p.p. è impugnabile con appello ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p., e non con ricorso per cassazione diretto. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per la trattazione del gravame secondo le forme previste per l'appello. Nessuna decisione è stata resa nel merito sulla sussistenza dell'aggravante o sulla procedibilità del reato.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
Richiamato dal ricorrente come aggravante del furto per fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; la Corte non si pronuncia nel merito della sua sussistenza.
art. 554-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'udienza di comparizione predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta.
art. 554-ter c.p.p.
Stabilisce i casi in cui il giudice, sulla base degli atti trasmessi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale.
art. 554-quater c.p.p.
Prevede un regime speciale e chiuso di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere predibattimentale: appello come mezzo ordinario, legittimazione del pubblico ministero e dell'imputato nei limiti indicati, e specifici epiloghi del giudizio di appello.
art. 553 c.p.p.
Prevede la trasmissione integrale degli atti di indagine al giudice per l'udienza predibattimentale.
art. 593-bis, comma 2, c.p.p.
Richiamato dall'art. 554-quater per individuare i casi in cui è legittimato ad appellare il procuratore generale.
art. 552, comma 3, c.p.p.
Richiamato per delimitare i casi in cui la persona offesa può impugnare la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c), c.p.p.
Indica i soli motivi per il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello.
art. 569 c.p.p.
La Corte ne delimita l'ambito: il ricorso per cassazione diretto spetta solo alla parte che avrebbe diritto di appellare la sentenza di primo grado e solo nei casi previsti, non potendosi estendere alle sentenze di non luogo a procedere predibattimentali.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Attribuisce al giudice adito con mezzo di gravame errato il potere di qualificare l'impugnazione secondo il mezzo previsto dalla legge e trasmettere gli atti al giudice competente.
art. 127 c.p.p.
Richiamato per le forme del giudizio di appello in camera di consiglio.
artt. 620 e ss. c.p.p.
Richiamati per evidenziare l'incompatibilità tra gli esiti tipizzati del giudizio di cassazione e quelli dell'appello contro la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale.
art. 428 c.p.p.
Usato in via analogico-sistematica quale modello del regime impugnatorio delle sentenze di non luogo a procedere, in relazione all'udienza preliminare.
art. 554-quinquies c.p.p.
Richiamato per evidenziare la revocabilità delle sentenze di non luogo a procedere predibattimentali, a conferma della loro speciale natura.
art. 593 c.p.p.
Cite per il raffronto con il diverso regime dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nei procedimenti a citazione diretta, a seguito delle modifiche della legge n. 114 del 2024.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata quale intervento che ha modificato l'art. 428 c.p.p. rendendo la sentenza di non luogo a procedere appellabile e non ricorribile per cassazione per saltum.
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha introdotto l'udienza predibattimentale c.d. filtro nei procedimenti a citazione diretta.
legge n. 114 del 2024
Richiamata per la modifica dell'art. 593 c.p.p., che incide sulla legittimazione del pubblico ministero all'appello in determinate ipotesi.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta è soggetta a un regime impugnatorio speciale e chiuso: il mezzo ordinario è l'appello, non il ricorso per cassazione diretto.
- L'art. 569 c.p.p. non consente di proporre ricorso per cassazione per saltum contro una sentenza di non luogo a procedere predibattimentale, perché tale provvedimento non è una sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio.
- Quando l'impugnazione è proposta con mezzo errato ma il provvedimento è oggettivamente impugnabile e risulta la volontà di sottoporlo a sindacato, il giudice deve qualificare l'atto nel mezzo corretto e trasmetterlo al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
- Nel giudizio di appello contro la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale, gli esiti sono tipizzati dalla legge in modo incompatibile con quelli del giudizio di cassazione, a conferma della specialità del rimedio impugnatorio.
- La qualificazione dell'impugnazione prevale sulla denominazione formale dell'atto, purché il provvedimento sia impugnabile e sia desumibile la volontà di gravame.
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