Cassazione Penale, Ordinanza n. 04099/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze che aveva convalidato l'arresto e applicato una misura cautelare per il reato di furto con strappo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 383 c.p.p., sostenendo in sostanza l'illegittimità dell'arresto compiuto dal privato. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti dell'arresto e dello stato di flagranza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'art. 383 c.p.p. non attribuisce ai privati una facoltà di arresto in alternativa a quella della polizia giudiziaria; nel caso concreto, peraltro, la polizia giudiziaria era intervenuta dopo essere stata allertata dalle grida della persona offesa, quando l'indagato era già stato bloccato dal privato. Ha ritenuto generico il secondo motivo perché non si confrontava con gli elementi di fatto desumibili dal verbale di arresto, consultabile dalla Corte trattandosi di censura di natura processuale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 383 c.p.p.
La disposizione non prevede una facoltà di arresto del privato in termini alternativi rispetto al potere di arresto della polizia giudiziaria.
Massime di principio
- Nel procedimento di legittimità, la censura che invochi l'art. 383 c.p.p. non può fondare l'idea di un potere di arresto del privato configurato come alternativa generale all'arresto della polizia giudiziaria.
- Ai fini della valutazione della legittimità dell'arresto e dello stato di flagranza, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con gli elementi di fatto risultanti dagli atti rilevanti; una doglianza meramente assertiva o non confrontata con il verbale di arresto è inammissibile per genericità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei termini stabiliti dalla Corte.
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