Sentenza n. 10675/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento a) del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 agosto 2023 ( Serie generale n. 181), recante ad oggetto “Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, nella parte in cui individua, nel novero delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, quelle riguardanti la Terapia Fisica e Riabilitativa; b) una agli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti costituite per giusti motivi.
Atto impugnato: Decreto interministeriale del 23 giugno 2023 recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, nella parte relativa alle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il sindacato ricorrente aveva proposto domanda di annullamento del decreto interministeriale, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, contestando l'inclusione delle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa nel novero delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente ha depositato un'istanza dichiarando che il sindacato non aveva più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla trattazione e alla decisione nel merito, quando comporti una sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
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