Sentenza n. 14/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del 29 settembre 2025, prot. n. 15354: diniego di concessione per l’occupazione permanente degli spazi corrispondenti a n. 2 accessi a raso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione per l’occupazione permanente degli spazi corrispondenti a due accessi dalla strada pubblica all’autorimessa pertinenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto la concessione per l’occupazione permanente degli spazi corrispondenti a due accessi a raso dalla via Pasitea all’autorimessa pertinenziale all’Hotel Poseidon. Il Comune aveva respinto l’istanza richiamando per relationem il parere contrario della Polizia Municipale, fondato sull’assenza della separazione tra entrata carrabile ed entrata pedonale richiesta dall’art. 46, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 495/1992 quando l’accesso sia destinato anche a notevole traffico pedonale. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 17.b del regolamento comunale sul canone patrimoniale, sostenendo che gli accessi fossero meri accessi a raso e non passi carrabili soggetti alla disciplina dell’art. 46 del regolamento di esecuzione del Codice della strada. Deduceva inoltre il difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione, assumendo che l’amministrazione avesse erroneamente qualificato gli accessi e applicato una disciplina non pertinente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il regolamento comunale distingue passi carrabili e accessi a raso esclusivamente ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale: sono esclusi dalla tassazione gli accessi a filo con il manto stradale privi di opere visibili, mentre i passi carrabili sono assoggettati al canone quando l’accesso sia realizzato mediante opere che facilitano il transito. Tale distinzione fiscale non incide sulla disciplina della sicurezza stradale. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 37, del d.lgs. n. 285/1992, il passo carrabile è definito come accesso a un’area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli, senza distinzione tra accesso a raso e accesso con opere. Ne consegue che la condizione della separazione tra entrata carrabile e pedonale prevista dall’art. 46, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 495/1992 è funzionale alla sicurezza della circolazione e si applica anche agli accessi a raso, quando ricorrano i relativi presupposti. Un regolamento comunale, in quanto fonte subordinata, non può derogare alle prescrizioni del regolamento statale di esecuzione del Codice della strada. Il diniego è stato quindi ritenuto fondato e il ricorso respinto. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 495/1992
qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale
La separazione tra entrata carrabile ed entrata pedonale costituisce una prescrizione posta a tutela della sicurezza della circolazione e non è derogabile in ragione della qualificazione dell’accesso come accesso a raso.
art. 3, comma 1, n. 37, d.lgs. n. 285/1992
accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli
La nozione di passo carrabile rilevante ai fini della sicurezza stradale non distingue tra accessi a raso e accessi realizzati con opere.
art. 17.b del Regolamento comunale di Positano per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
La distinzione tra passi carrabili e accessi a raso rileva ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale e non consente di derogare alle prescrizioni statali sulla sicurezza stradale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti, quando la causa sia matura per la decisione immediata.
Massime di principio
- La distinzione tra passo carrabile e accesso a raso prevista da un regolamento comunale ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale non incide sulla nozione di passo carrabile rilevante ai fini della sicurezza della circolazione stradale.
- Le prescrizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 495/1992, quando finalizzate alla sicurezza della circolazione, si applicano agli accessi a un’area laterale destinata allo stanziamento di veicoli anche se l’accesso è realizzato a raso e non mediante opere visibili.
- La prescrizione che impone, in presenza di notevole traffico pedonale, la separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale non è derogabile in ragione della conformazione fisica dell’accesso.
- Un regolamento comunale, quale fonte subordinata, non può introdurre una disciplina incompatibile con le prescrizioni del regolamento statale di esecuzione del Codice della strada.
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