Cassazione Civile, Ordinanza n. 29260/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di rettifica dell’imposta di registro relativo alla compravendita di un appartamento sito in Napoli, venduto da comproprietari a una società. L’Ufficio ha ritenuto inattendibile il prezzo dichiarato, ha invitato le parti a produrre documentazione, ha ricevuto solo la perizia dell’acquirente e, sulla base di quella perizia, di compravendite di immobili analoghi nella stessa zona e dei valori OMI, ha rideterminato il valore dell’immobile in misura superiore, liquidando una maggiore imposta, interessi e sanzione. Il contribuente ha impugnato l’atto, ma i giudici di merito hanno rigettato il ricorso e l’appello. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sulla sospensione necessaria del processo, assumendo che il giudizio fosse stato deciso nonostante una sospensione disposta in attesa del giudicato in un giudizio connesso; 2) omessa pronuncia sulla doglianza di mancata allegazione all’avviso degli atti di compravendita richiamati a fini comparativi, con dedotta violazione dell’art. 52 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 7 L. 212/2000; 3) omessa pronuncia sull’istanza di ordine di esibizione dei contratti comparativi; 4) violazione dell’art. 52 d.P.R. 131/1986 e dell’art. 2697 c.c., per asserita inversione dell’onere della prova, poiché sarebbe stato posto a carico del contribuente dimostrare l’inesattezza della rettifica.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sospensione invocata non integrava una sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma al più una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; ha inoltre osservato che non risultava un conflitto tra giudicati rilevante e, comunque, un vizio processuale è rilevante solo se decisivo e lesivo del diritto di difesa. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo affermando che, in tema di imposta di registro su immobili, l’avviso è sufficientemente motivato per relationem quando indica i criteri astratti di stima e specifica gli immobili comparabili, senza necessità di allegare gli atti richiamati, trattandosi di documenti pubblici accessibili e quindi acquisibili dalla parte secondo il principio dispositivo. Ha rigettato anche il quarto motivo, precisando che non vi è stata inversione dell’onere probatorio: l’accertamento si è fondato su elementi presuntivi e la CTR ha semplicemente valutato il materiale probatorio, senza pretendere dal contribuente la prova di un fatto negativo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria richiede un rapporto di pregiudizialità rilevante; nel caso esaminato la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per applicarla.
art. 298 c.p.c.
Non si applica quando la sospensione non sia stata disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma al più in via facoltativa.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La sospensione del processo può essere disposta facoltativamente in presenza di un giudizio pregiudicante non definito con giudicato.
art. 336, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale disciplina del possibile conflitto tra giudicati sopravvenuto.
art. 1306 c.c.
In tema di solidarietà tributaria, il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, salvo che il proprio giudizio sia già definitivamente sfavorevole.
art. 324 c.c.
Il giudicato definitivo consolida il rapporto tra contribuente e fisco con efficacia limitata alla parte interessata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale che fonda il motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale o processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia rileva solo se il giudice manca di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta; la Corte ha ritenuto che, nel caso, le questioni fossero comunque disattese o infondate.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In materia di imposta di registro sugli immobili, consente la rettifica del valore sulla base di elementi comparativi; l’avviso è valido se motivato con criteri e immobili comparabili specificamente indicati.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Non impone l’allegazione degli atti comparativi pubblici richiamati nell’avviso, quando essi siano accessibili e il contenuto essenziale dell’accertamento sia sufficientemente esposto.
art. 2697 c.c.
Non vi è inversione dell’onere della prova se l’Ufficio fonda la rettifica su presunzioni e il giudice valuta gli elementi offerti dalle parti senza porre a carico del contribuente una prova negativa impossibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di sospensione del processo, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità giuridicamente rilevante; quando tale presupposto manca, la sospensione eventualmente disposta va ricondotta alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., con conseguente diversa disciplina degli effetti processuali.
- Un vizio processuale non comporta cassazione se non è decisivo e non incide concretamente sul diritto di difesa o sull’esito della decisione: non è tutelata la mera regolarità astratta del procedimento.
- In materia di imposta di registro sulla compravendita immobiliare, l’avviso di rettifica è sufficientemente motivato per relationem se indica i criteri di stima e specifica gli immobili comparabili utilizzati, senza necessità di allegare integralmente gli atti richiamati quando si tratta di documenti pubblici accessibili.
- Gli atti di compravendita richiamati come termini di comparazione sono documenti reperibili dalle parti; il loro mancato deposito da parte dell’Amministrazione non integra, di per sé, vizio dell’accertamento né dell’istruttoria giudiziale, essendo il loro reperimento onere della parte che li invoca.
- In sede di rettifica del valore immobiliare, non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando l’Amministrazione fonda la pretesa su elementi presuntivi e il giudice valuta la loro congruità; non può pretendersi dal contribuente la prova di un fatto negativo come il pagamento di un prezzo inferiore.
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