Cassazione Penale, Sentenza n. 26613/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto il 13/09/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 05/07/2023, per mancato deposito di una valida elezione di domicilio unitamente all'atto d'appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente era detenuto (per altra causa) al momento della proposizione dell'appello e aveva comunque depositato un'elezione di domicilio priva di sottoscrizione autenticata; si deduceva che l'obbligo di cui all'art. 581, comma 1-ter, non si applica all'imputato detenuto e che la forma dell'autentica della sottoscrizione non è richiesta dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'obbligo introdotto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. di allegare all'atto d'impugnazione l'elezione o la dichiarazione di domicilio non trova applicazione quando l'imputato impugnante sia detenuto (anche se detenuto per altra causa), poiché la finalità della norma è consentire la notificazione del decreto di citazione in giudizio e, nel caso del detenuto, la notificazione deve preferibilmente essere eseguita a mani proprie nel luogo di detenzione. Ne consegue che la mancata produzione di una elezione di domicilio o la sua mancata autentica non possono determinare l'inammissibilità dell'appello del detenuto. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma richiede, in linea generale, il deposito unitamente all'atto d'impugnazione di una elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio. La Corte tuttavia interpreta la norma come non applicabile all'imputato detenuto, perché nel suo caso la notificazione deve preferibilmente essere eseguita a mani proprie presso la struttura detentiva.
d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, art. 33, comma 1, lett. d)
Norma di riforma che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; la Corte ne ricava la finalità pratica di agevolare la notificazione del decreto di citazione per gli imputati liberi, non per i detenuti.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Convenzione EDU)
Richiamato a tutela del diritto di accesso effettivo alla giustizia; la notificazione a mani proprie del detenuto è considerata garanzia dell'effettività dell'accesso al processo, giustificando l'eccezione all'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, per i detenuti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Unite n. 12778/2020; Sez. 6 n.15666/29/02/2024; Sez. 2 n.38442/13/09/2023)
Precedenti che hanno già affermato la non applicabilità dell'obbligo di allegare l'elezione/dichiarazione di domicilio al ricorrente detenuto, privilegiando la notificazione a mani proprie nel luogo di detenzione.
Massime di principio
- L'obbligo ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p. di allegare all'atto d'impugnazione l'elezione o dichiarazione di domicilio non si applica all'imputato detenuto: per i detenuti la notificazione del decreto di citazione deve preferibilmente essere effettuata a mani proprie presso la struttura detentiva.
- Se l'imputato è detenuto al momento del deposito dell'appello, l'assenza di una elezione di domicilio ovvero la mancanza di autentica sulla sottoscrizione non può giustificare l'inammissibilità dell'appello.
- Per gli imputati liberi resta invece essenziale rispettare la forma prevista dall'art. 581, comma 1-ter: la mancata indicazione o i vizi formali della elezione/dichiarazione di domicilio possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Accertare sempre lo status detentivo dell'imputato al momento della proposizione dell'impugnazione: la strategia procedurale (notificazioni, modalità di deposito della domiciliazione) varia in funzione di tale status.
- Il difensore deve comunque curare la forma degli atti e, se necessario, prevedere l'autentica della sottoscrizione quando l'imputato è libero o quando sussistano dubbi sulla ricevibilità formale dell'elezione di domicilio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26506/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26507/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26508/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26509/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26510/2024 del 05/07/2024
- Sentenza penale · 5 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26511/2024 del 05/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →