L.R. Campania 4/2012
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania l’abilitazione, l’iscrizione all’albo, l’aggiornamento, le specializzazioni, le scuole di sci, i controlli e le sanzioni per maestri di sci e strutture collegate. Prevede regole anche per maestri di altre regioni e stranieri, con applicazione delle disposizioni transitorie solo nei due anni successivi all’entrata in vigore.
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Campania
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Campania
La legge disciplina, nel territorio della Regione Campania, l’esercizio professionale del maestro di sci e l’organizzazione delle scuole di sci, in attuazione della normativa statale di quadro. Definisce requisiti, iscrizione all’albo, formazione, specializzazioni, vigilanza, sanzioni e regole transitorie.
Ambito della professione e aree di esercizio
È maestro di sci chi insegna professionalmente le tecniche sciistiche, anche non in via esclusiva o continuativa, a singoli o gruppi, in tutte le specializzazioni e con qualsiasi attrezzo, su piste, itinerari, fuori pista ed escursioni che non richiedano tecniche o materiali alpinistici. La Giunta regionale individua i poli sciistici e le aree sciabili del territorio regionale, descrivendone i percorsi e itinerari consentiti; il polo di Laceno è qualificato come polo principale della Campania.
Albo professionale regionale e requisiti di iscrizione
È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, l’albo professionale dei maestri di sci della Regione Campania, articolato per discipline, abilitazioni, titoli e gradi. L’esercizio stabile della professione nel territorio regionale è subordinato all’iscrizione all’albo, che è tenuto dal collegio regionale sotto vigilanza della struttura regionale competente.
Sono considerati esercizio stabile i periodi complessivamente superiori a quindici giorni nella stessa stagione. L’iscrizione ha validità triennale e si rinnova con:
- certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
- frequenza di corsi di aggiornamento professionale.
Per l’iscrizione sono richiesti cittadinanza italiana, UE o di Paese terzo con accordi di libera circolazione, maggiore età, idoneità psico-fisica, diploma di scuola dell’obbligo, assenza di condanne che comportino interdizione dalla professione e abilitazione conseguita con corsi di qualificazione ed esami.
Abilitazione, formazione e aggiornamento professionale
L’abilitazione si consegue tramite corsi tecnico-didattico-culturali e superamento dei relativi esami. I corsi di formazione e di aggiornamento sono istituiti dalla Regione senza oneri a carico del bilancio regionale; contenuti e modalità sono definiti dalla Regione, con parere del collegio regionale e in coerenza con i criteri FISI.
I corsi riguardano, tra l’altro:
- tecniche sciistiche e didattica;
- pericoli della montagna e orientamento topografico;
- ambiente montano e conoscenza del territorio regionale;
- medicina e pronto soccorso;
- diritti, doveri e responsabilità del maestro;
- leggi e regolamenti professionali.
La formazione è articolata in tre moduli: didattico, tecnico e culturale, con una prova d’esame per ciascun modulo. La frequenza è obbligatoria per almeno l’85% delle ore. L’esame è superato solo con sufficienza in tutte e tre le prove. In caso di una sola insufficienza è ammessa la ripetizione della prova nella sessione successiva o, in casi ammessi, in sessione straordinaria limitata al completamento del parziale.
L’accesso ai corsi richiede una prova dimostrativa pratica-attitudinale, salvo esoneri per specifiche categorie di atleti di alto livello. I corsi di aggiornamento durano almeno tre giorni e sono obbligatori per almeno l’85% delle ore. Se il maestro non può frequentarli per motivi documentati, deve partecipare al corso immediatamente successivo; l’iscrizione resta prorogata fino a quel momento e comunque per non oltre tre anni, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
Commissione d’esame
La commissione per l’abilitazione è nominata dalla struttura regionale competente, sentita la commissione consiliare permanente e d’intesa con il collegio regionale; se l’intesa non arriva entro novanta giorni, la nomina avviene comunque. La commissione è composta dal dirigente regionale competente con funzioni di presidente, da maestri di sci, istruttori nazionali specializzati e esperti nelle materie culturali. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.
Specializzazioni e qualifiche professionali
Possono essere organizzati corsi di specializzazione per maestro di sci per l’insegnamento ai bambini, a persone con disabilità e per il telemark. Possono inoltre essere conseguite le qualifiche di direttore di scuola di sci ed esperto in una o più lingue straniere.
Le specializzazioni e qualifiche si ottengono con corsi teorico-pratici organizzati dal collegio regionale, previa intesa con la struttura regionale, e con il superamento dei relativi esami. Possono accedervi solo maestri già abilitati. Sono previsti anche corsi di aggiornamento con esami di verifica; la mancata partecipazione comporta la perdita della specializzazione o qualifica. L’albo deve riportare le specializzazioni e qualifiche conseguite.
Maestri di sci disabili
La Regione può autorizzare corsi di formazione per maestri di sci in tre categorie di disabilità: visually impaired, standing e sitting, sentito il collegio regionale o nazionale e gli organi federali competenti.
Maestri di altre regioni, province autonome e Stati esteri
I maestri iscritti in albi di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente in Campania devono iscriversi all’albo regionale campano; l’esercizio stabile è sempre quello superiore a quindici giorni nella stagione. L’iscrizione è disposta dal collegio regionale previa verifica dell’iscrizione di provenienza e del permanere dei requisiti; può essere negata se pende un procedimento disciplinare nella regione o provincia di provenienza.
Chi esercita temporaneamente per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, deve dare preventiva comunicazione al collegio regionale e alle scuole di sci locali, indicando dati identificativi, periodo, recapito in Campania e posizione fiscale. Non si applicano tali obblighi ai maestri che accompagnano i propri allievi da altre Regioni, Province autonome o Stati esteri per periodi non superiori a quindici giorni.
Ai cittadini UE non iscritti in altri albi si applicano le disposizioni del d.lgs. 206/2007. Per i maestri stranieri non iscritti in albi italiani, l’esercizio temporaneo richiede nulla osta del collegio regionale; l’esercizio stabile richiede iscrizione nell’albo campano e riconoscimento dell’equivalenza del titolo secondo la normativa sull’immigrazione e il d.P.R. 394/1999.
Collegio regionale dei maestri di sci e vigilanza
È istituito il collegio regionale dei maestri di sci come organo di autodisciplina e autogoverno. Ne fanno parte i maestri iscritti all’albo regionale e quelli residenti in Campania che abbiano cessato l’attività per anzianità, invalidità o temporaneamente. Gli organi sono assemblea, consiglio direttivo e presidente.
L’assemblea elegge il consiglio direttivo, approva il bilancio, elegge i rappresentanti nel collegio nazionale, adotta il regolamento interno e si pronuncia sulle questioni sottoposte. Il consiglio direttivo gestisce iscrizioni e albo, esprime pareri sulle nuove scuole, vigila sulla professione, applica sanzioni disciplinari, collabora con le autorità regionali, tutela gli iscritti e determina il contributo a carico degli iscritti.
Se i maestri in Campania sono meno di trenta, l’istituzione del collegio è facoltativa, purché vi siano almeno venti maestri; in mancanza può essere richiesto un collegio interregionale, che svolge le stesse funzioni.
La vigilanza spetta alla struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione. Entro il 30 settembre di ogni anno il presidente trasmette alla Giunta regionale gli atti sull’albo e i provvedimenti disciplinari. La Giunta approva i regolamenti del collegio e può sciogliere il consiglio direttivo se non è in grado di funzionare regolarmente, nominando un commissario straordinario fino all’elezione del nuovo consiglio, entro novanta giorni.
Scuole di sci: costituzione, requisiti e riconoscimento
La scuola di sci è un’unità organizzativa associativa composta da più maestri che esercitano in modo coordinato. Ha funzione di promozione sportiva e turistica e di valorizzazione delle stazioni invernali e località sciistiche.
L’apertura è autorizzata dall’assessorato regionale allo sport, d’intesa con turismo e beni culturali e sentito il collegio regionale, se ricorrono le condizioni richieste, tra cui:
- almeno tre maestri, ridotti a due per le scuole esclusivamente di fondo;
- regolamento e statuto con forme democratiche di partecipazione;
- direttore con qualifica di direttore di scuola;
- denominazione non confondibile;
- sede in stazione invernale idonea, con impianti a fune per l’alpino e piste di fondo per il fondo;
- sede adeguata e autorizzata;
- finalità di qualificazione e organizzazione professionale;
- polizza di responsabilità civile verso terzi;
- impegno a collaborare in operazioni di soccorso e in iniziative promozionali e scolastiche;
- funzione di riferimento territoriale anche nel periodo estivo con attività compatibili con l’ambiente montano.
La Giunta può consentire, per esigenze di sviluppo turistico, il riconoscimento anche in deroga al numero minimo di componenti, purché siano almeno tre in totale, sussistano tutti gli altri requisiti e non vi sia un’altra scuola nella stessa località. Il riconoscimento è revocato se cessano le esigenze che lo giustificano.
La domanda va presentata con elenco dei maestri, verbale di nomina del direttore, atto costitutivo/statuto e indicazione di sedi e recapiti. Le scuole riconosciute devono comunicare entro il 30 novembre di ogni anno le variazioni del corpo docente, degli statuti, della sede e dei recapiti. La denominazione “scuola italiana sci” è riservata agli organismi riconosciuti.
Il riconoscimento è revocato anche se vengono meno requisiti, in caso di ripetute infrazioni, mancata attuazione delle prescrizioni autorizzative, oppure se la scuola non inizia l’attività entro un anno dal rilascio.
Le scuole possono avvalersi temporaneamente di maestri di altre Regioni, Province autonome o Stati esteri, previa richiesta di collaborazione e nulla osta, nei limiti dell’abilitazione e del tempo previsto per l’esercizio non stabile in Campania; è richiesto un colloquio sulla conoscenza dell’ambiente montano e del territorio campano, oltre a copertura assicurativa per responsabilità civile.
Tariffe professionali
Per le tariffe dei maestri di sci si applica la disciplina statale sul liberalizzazione delle professioni, mentre il collegio regionale determina limiti massimi indicativi e li comunica all’ufficio regionale competente. Sono possibili tariffe agevolate e combinazioni speciali per iniziative sociali e promozionali. Le scuole devono esporre in modo visibile le tariffe praticate.
Sanzioni amministrative e disciplinari
Sono previste sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo o irregolare della professione e delle scuole di sci. In particolare:
- da 300 a 600 euro per il maestro che esercita stabilmente senza iscrizione all’albo o temporaneamente senza osservare le prescrizioni di comunicazione/autorizzazione;
- da 300 a 1.500 euro per chi applica prezzi superiori a quelli pubblicizzati, con raddoppio se la violazione è commessa da una scuola;
- da 100 a 600 euro per mancata esposizione della tabella prezzi o per esercizio temporaneo senza preventiva comunicazione;
- da 800 a 4.800 euro per l’esercizio abusivo di scuole di sci.
In caso di reiterazione entro due anni, le sanzioni sono raddoppiate.
Sul piano disciplinare, i maestri iscritti che violano norme deontologiche o di comportamento sono soggetti ad ammonizione scritta, censura, sospensione da un mese a un anno o radiazione. Le sanzioni sono irrogate dal consiglio direttivo del collegio regionale a maggioranza assoluta; è ammesso ricorso al consiglio direttivo del collegio nazionale entro trenta giorni, con effetto sospensivo.
Disposizioni transitorie
Sono iscritti di diritto all’albo, su domanda entro due anni dall’entrata in vigore della legge:
- i soggetti già abilitati ai sensi della legge statale di quadro, se in possesso degli attestati di aggiornamento professionale;
- i residenti in Campania in possesso di certificazione FISI di idoneità tecnico-pratica, con aggiornamenti professionali.
Per chi abbia frequentato corsi abilitanti prima dell’entrata in vigore della legge si applica la disciplina sulla ripetizione della prova prevista dalla nuova normativa. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, il Presidente della Giunta regionale convoca la prima assemblea del collegio regionale per la convalida delle iscrizioni e l’elezione del consiglio direttivo.
Abrogazioni e norme finanziarie
È abrogata, limitatamente alla disciplina del maestro di sci, la precedente legge regionale n. 11 del 1986, con le specifiche soppressioni indicate. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative sono imputate a specifica unità previsionale di bilancio e a un capitolo dedicato.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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