L.R. Campania 23/2011
Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2011). [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Campania 4/2011 sul bilancio 2011, riscrivendo la disciplina dell’accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, con domande telematiche, termini perentori, controlli e possibili revoche. Regola anche riconversioni, deroghe per alcune tipologie (hospice, RSA, dialisi, termali, FKT, comunità montane) e introduce il divieto di clausole compromissorie nei contratti sanitari. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (20 dicembre 2011).
Modifiche al regime di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private in Campania
Modifiche al regime di accreditamento sanitario e socio-sanitario privato in Campania
La legge regionale Campania n. 23/2011 interviene sulla legge finanziaria regionale 2011, ridisegnando la procedura di accreditamento istituzionale definitivo delle strutture private sanitarie e socio-sanitarie. La disciplina è applicabile solo nel territorio della Regione Campania e si inserisce nel quadro del rientro dal disavanzo sanitario.
Ambito e criteri generali di programmazione
Il fabbisogno assistenziale deve essere soddisfatto, in ordine di priorità:
- mediante accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, ossia provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007;
- poi delle strutture private già in esercizio;
- solo infine mediante nuove strutture o attività di nuova realizzazione.
Il rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e il nuovo accreditamento di strutture sono subordinati al completamento della procedura speciale prevista dalla legge. La verifica di compatibilità con la programmazione regionale avviene in coerenza con i fabbisogni del decreto commissariale n. 49/2010 e con i programmi operativi regionali.
Presentazione della nuova domanda di accreditamento
Le strutture private che intendono proseguire in regime di accreditamento istituzionale definitivo devono presentare una nuova domanda, esclusivamente tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da So.Re.Sa.
I termini sono differenziati:
- per le strutture private di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale: entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURC del decreto commissariale che disciplina l’uso della piattaforma;
- per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private: entro il 30 aprile 2012.
Le modalità operative della piattaforma dovevano essere disciplinate con provvedimento amministrativo da pubblicarsi nel BURC entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le istanze trasmesse con modalità diverse sono nulle.
Soggetti ammessi e requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda solo le strutture private provvisoriamente accreditate che siano in possesso di specifici titoli. In particolare occorre:
- certificazione ASL del valido titolo convenzionale ai sensi dell’art. 6, comma 6, l. 724/1994, oppure di un titolo di modifica disciplinare/assetto assistenziale; per le strutture di ricovero ospedaliero resta fermo il numero di posti letto originariamente convenzionati; in alternativa può valere un provvedimento giurisdizionale esecutivo di accreditamento;
- autorizzazione all’esercizio ai sensi della DGR 7301/2001, oppure certificazione ASL che attesti che il mancato rilascio del titolo autorizzativo, pur in presenza dell’adeguamento ai requisiti strutturali entro i termini della DGR 1465/2006, sia dipeso da causa non imputabile alla struttura.
Le domande sono ammissibili solo se contengono dichiarazioni sostitutive che attestino:
- la permanenza dei requisiti della DGR 7301/2001;
- l’avvenuta presentazione dell’istanza di accreditamento ai sensi dei regolamenti regionali 3/2006 e 1/2007;
- il possesso dei requisiti ulteriori richiesti da tali regolamenti.
Sono esentate dalla dichiarazione relativa alla precedente istanza le strutture che non avevano potuto presentarla nei termini per causa non imputabile, perché ancora prive dell’autorizzazione all’esercizio.
Esclusioni dalla nuova domanda
Non devono presentare la nuova domanda:
- le strutture di dialisi ambulatoriale già disciplinate dal decreto del Commissario ad acta 5/2010;
- le strutture termali già accreditate con deliberazioni di Giunta regionale e operanti ai sensi dell’art. 6, comma 6, l. 724/1994;
- le strutture sanitarie già in possesso di accreditamento istituzionale ai sensi del regolamento regionale 3/2006.
Gestione dell’eccedenza rispetto al fabbisogno
Se il numero delle strutture che presentano domanda supera il fabbisogno programmato regionale, il Commissario ad acta:
- fissa criteri di adeguamento agli standard; oppure
- stipula accordi di riconversione con le strutture interessate.
Se non si raggiunge un accordo, si procede alla riduzione proporzionale delle attività accreditabili.
Decorrenza dell’accreditamento e conseguenze delle irregolarità
Il titolo di accreditamento istituzionale definitivo decorre, per le strutture interessate, dalla pubblicazione nel BURC del decreto commissariale di presa d’atto, salvo specifiche deroghe già richiamate dalla normativa regionale previgente.
La mancata presentazione della domanda nei termini, oppure la presentazione da parte di soggetti privi anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità, comporta la revoca dell’accreditamento in atto con successivi provvedimenti del Commissario ad acta.
Ricognizione, presa d’atto e verifiche
So.Re.Sa. deve trasmettere alle strutture regionali competenti e alla struttura commissariale, entro 50 giorni dalla pubblicazione del decreto commissariale iniziale, gli elenchi delle domande regolarmente ammesse, distinguendo tra strutture di ricovero/specialistica ambulatoriale e altre strutture.
La conferma dell’accreditamento avviene con decreti commissariali di presa d’atto:
- entro 30 giorni dalla trasmissione dell’elenco per le strutture di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale;
- entro il 30 giugno 2012 per le altre strutture.
Successivamente la struttura regionale competente avvia la verifica delle istanze, incluse certificazioni e dichiarazioni sostitutive, tramite le Commissioni locali previste dalla l.r. 16/2008. Le verifiche devono concludersi entro il 31 dicembre 2012. In caso di mancanza dei requisiti, il Commissario ad acta adotta i provvedimenti conseguenti, inclusa la revoca.
Le verifiche si svolgono in collaborazione con il legale rappresentante della struttura o con un delegato.
Rapporti con la normativa regionale previgente e cessazione di deleghe
Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo, la normativa regionale vigente continua ad applicarsi solo in quanto compatibile con la nuova disciplina e con i provvedimenti attuativi.
La delega alle ASL prevista dalla l.r. 16/2008 cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della legge. Restano invece confermate le Commissioni istituite presso le ASL per la verifica dei requisiti ulteriori, i cui esiti devono essere certificati e comunicati alla struttura regionale competente.
Adeguamento alla programmazione e disciplina dei laboratori di analisi
La compatibilità con la programmazione regionale si realizza mediante l’adeguamento dell’offerta ai fabbisogni programmati e ai programmi operativi del piano di rientro.
Per le strutture private accreditate che erogano medicina di laboratorio:
- il fabbisogno programmato e i relativi volumi per gli anni 2011 e 2012 coincidono con le consistenze esistenti;
- entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge doveva essere adottato un decreto commissariale per definire le modalità di associazione consortile e le soglie minime operative;
- dal 1 febbraio 2013 le strutture di laboratorio rinnovano l’accreditamento definitivo secondo tali regole.
Riconversioni e nuova autorizzazione all’esercizio
Le strutture provvisoriamente accreditate che stipulano accordi di riconversione, e che possiedono i requisiti autorizzativi e ulteriori per le attività riconvertite, operano in regime di accreditamento definitivo dalla data prevista nell’accordo. L’accordo vale anche come verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno complessivo.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, le ASL rilasciano la nuova autorizzazione all’esercizio, previa verifica dei requisiti minimi tramite le Commissioni locali. Se la struttura non è ancora conforme ai requisiti minimi ma non servono opere edilizie, è previsto un termine di 60 giorni per l’adeguamento, dopo il quale l’autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 20 giorni.
Se la riconversione richiede concessione o autorizzazione edilizia, la struttura deve richiederla entro 30 giorni dall’accordo; la verifica dei requisiti avviene dopo 90 giorni dal rilascio del titolo edilizio. Le attività originarie possono proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione.
Le strutture riconvertite devono comunque presentare la domanda di accreditamento definitivo con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per le altre strutture.
Deroghe per hospice, RSA, FKT e territori montani
Sono previste deroghe specifiche:
- hospice e RSA autorizzati all’esercizio e in possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento possono operare in accreditamento in deroga alla disciplina generale; devono presentare domanda di conferma e contrattare con le ASL nei limiti della copertura finanziaria fissata da provvedimenti commissariali;
- le strutture FKT provvisoriamente accreditate e in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi, entro il tetto di spesa già assegnato, possono presentare domanda di accreditamento per l’area socio-sanitaria;
- per le strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei territori dei Comuni compresi negli ambiti delle Comunità montane, in possesso di valido titolo autorizzativo e dei requisiti ulteriori, è consentito operare in accreditamento in deroga alla disciplina generale; tali strutture non possono essere autorizzate al trasferimento fuori dall’ambito della Comunità montana.
Durata dell’accreditamento e poteri attuativi del Commissario
Gli accreditamenti istituzionali definitivi rilasciati ai sensi della disciplina introdotta hanno durata quadriennale, salvo il regime speciale dei laboratori di analisi.
Il Commissario ad acta è autorizzato a definire procedure per superare eventuali criticità che ostacolino o ritardino il rispetto dei termini previsti dalla legge.
Aggiornamento tecnologico e trasferimenti di sede
Il Commissario ad acta può disciplinare con proprio provvedimento le procedure autorizzative per l’aggiornamento e l’implementazione tecnologica delle apparecchiature, nel rispetto dei volumi e delle tipologie di prestazioni programmate e contrattualizzate per la specialistica ambulatoriale, comprese nuove attivazioni di grandi macchine diagnostiche e terapeutiche.
In deroga alla disciplina generale, sono consentite autorizzazioni per il solo trasferimento di strutture già in esercizio all’interno della stessa ASL, applicando le procedure della DGR 3958/2001 come modificata dalla DGR 7301/2001.
Divieto di clausole compromissorie
È vietato inserire clausole compromissorie in tutti i contratti stipulati da So.Re.Sa. o dalle ASL in materia di lavori e di fornitura di beni, servizi o prestazioni in ambito sanitario.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC, quindi il 20 dicembre 2011.
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