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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1733/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 29/07/2024 che, in parziale accoglimento del riesame, aveva annullato il capo 15 ma confermato la custodia in carcere per i capi 2, 3, 7 e 14 (riciclaggio in concorso, aggravato ex art.416-bis.1 per finalità di agevolare il clan D'Amico-Mazzarella). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione (uso di elementi probatori riferiti al fratello Salvatore, carenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, intercettazioni che riguardavano il fratello, mancati contatti probatori con i correi, ruolo di vittima in relazione ad una aggressione), carenza di prova del dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa e mancata valutazione del periodo di detenzione precedente con conseguente esclusione dell'attualità del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e per carenza di specificità ex artt.581 e 591 c.p.p. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi e le esigenze cautelari, facendo riferimento a plurimi elementi (bonifici in uscita dal telefono del ricorrente, gestione di società utilizzate per la monetizzazione e il 'giro dell'IVA', intercettazione ambientale tra i fratelli che attesta preoccupazione circa la restituzione del denaro, coinvolgimento in operazioni di consegna di contanti), nonché al rapporto sistematico con soggetti collegati al sodalizio. Ha confermato l'applicabilità dell'aggravante ex art.416-bis.1 per alcune imputazioni e l'attualità del pericolo di recidiva; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, disponendo altresì la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Aggravante applicata ai reati di riciclaggio contestati quando le operazioni erano finalizzate ad agevolare il clan mafioso; tale aggravante ha contribuito a fondare la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato il principio della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando è contestata l'aggravante di cui all'art.416-bis, comma 1; presunzione superabile solo con elementi idonei.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen. e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e per mancanza della specificità richiesta dalle norme citate.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari (periodo di detenzione precedente); la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato le esigenze cautelari e non avesse omesso tale elemento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per l'affermazione della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente successiva alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Disposizione che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha ordinato tale trasmissione non essendovi rimessione in libertà.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n.11 del 22/03/2000 (Audino)

    Principio richiamato sul limite del sindacato in Cassazione delle motivazioni del giudice del riesame: la Corte verifica solo la congruenza logico-giuridica della motivazione e se il giudice di merito ha adeguatamente esposto le ragioni della sua decisione, senza riesaminare il merito probatorio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è soggetto a rigidi requisiti di ammissibilità: i motivi devono essere consentiti dalla legge e specifici; eccezioni generiche o ripetute contestazioni senza puntuale confronto con la motivazione sono inammissibili.
  • In tema di misure cautelari, la Cassazione controlla la congruenza logica e la completezza della motivazione del giudice del riesame, ma non procede a un nuovo esame del merito probatorio; per ottenere accoglimento occorre dimostrare un vizio logico-giuridico chiaro nella valutazione degli indizi.
  • L'aggravante ex art.416-bis, comma 1, quando sussistente, produce una presunzione relativa circa la necessità della custodia cautelare (art.275 c.p.p.); chi impugna deve offrire elementi idonei a superare tale presunzione e non limitarsi a negazioni generiche.
  • La prova del 'dolo specifico' di agevolare un'associazione mafiosa può essere desunta da un quadro indiziario sistemico (rapporti continuativi con soggetti collegati al clan, strutture societarie usate per la monetizzazione, flussi finanziari anomali, intercettazioni che comprovano consapevolezza e partecipazione funzionale alle operazioni).
  • La mera produzione del fatto che l'imputato è già stato detenuto prima dell'ordinanza non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo di recidiva: va dimostrato concretamente come il periodo carcerario abbia eliminato il rischio attuale e concreto di reiterazione del reato.
  • Nelle impugnazioni avanti alla Cassazione è strategico concentrarsi su vizi formali e logico-giuridici ben circostanziati nella motivazione del giudice di merito (contraddizioni, omissioni rilevanti, errata applicazione di norme), piuttosto che su una generica richiesta di riconsiderazione delle prove.

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