Cassazione Penale, Sentenza n. 33641/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impedito ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona (26.1.2024) che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva (5 mesi e 10 giorni) con pena pecuniaria. Il difensore deduceva violazione dell'art. 58 L. 689/1981 e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe fondato la prognosi negativa esclusivamente sui precedenti penali, omettendo di considerare la risalenza temporale dei reati (commessi tra 2000 e 2005) e la documentazione attestante un contratto di lavoro con due buste paga da 5.000 franchi svizzeri mensili, elementi che avrebbero dovuto deporre a favore della sostituzione della pena.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Verona abbia adeguatamente motivato la decisione, fondandola non solo sui precedenti dell'imputato ma anche sulla gravità del reato (offesa alla pubblica fede e pericolo per la sicurezza stradale dovuto al fatto di avere potuto guidare senza patente grazie al documento falsificato) e sulla sua capacità a delinquere, in relazione al collegamento con il circuito criminale della contraffazione di documenti. La Corte ha inoltre affermato che il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio della sua discrezionalità ai sensi dell'art. 133 c.p., non è tenuto a motivare su tutti i parametri elencati e può concentrarsi sugli aspetti ritenuti decisivi; una prognosi motivata adeguatamente non è sindacabile nel merito. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 D.Lgs. n. 150 del 2022
Individua la funzione del Tribunale in veste di giudice dell'esecuzione; la Corte rileva che l'ordinanza impugnata è stata resa da tale autorità nell'ambito delle sue competenze.
artt. 110, 477, 482 cod. pen.
Norme penali relative alla fattispecie per cui il condannato è stato giudicato (concorso, falsificazione di documenti, uso di documenti falsi); la gravità del reato, anche per il rischio alla sicurezza stradale, è stata considerata elemento rilevante ai fini della prognosi negativa.
art. 58 Legge n. 689 del 1981
Richiamata dal ricorrente come norma su motivazione degli atti amministrativi/giudiziari; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa a presunta violazione di detta norma, perché la motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta adeguata.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la sostituzione della pena detentiva; la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità prognostica nell'applicazione dei criteri e non è obbligato a motivare su tutti i parametri, potendo soffermarsi sugli aspetti ritenuti decisivi (es. gravità del reato, recidiva, pericolosità).
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha una discrezionalità prognostica nell'applicare i criteri dell'art. 133 c.p.; non è tenuto a motivare su tutti i singoli parametri previsti dalla norma, ma su quelli ritenuti decisivi per la valutazione.
- La presenza di precedenti, la gravità del reato e la concreta pericolosità (es. capacità di mettere in pericolo terzi, collegamenti con circuiti criminali) possono legittimare il rifiuto di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria anche se il ricorrente produce elementi favorevoli (lavoro, reddito).
- La risalenza temporale dei reati e la situazione lavorativa possono essere rilevanti, ma la loro incidenza è valutata in concreto; occorre dimostrare specificamente come tali elementi neutralizzino il rischio di recidiva o la pericolosità evidenziata dal giudice.
- Una prognosi negativa adeguatamente motivata sul punto della pericolosità e capacità a delinquere è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non emergono vizi di motivazione o violazioni di legge evidenti.
- Se si impugna un diniego di sostituzione della pena, la strategia difensiva efficace è dimostrare con elementi concreti e specifici (non solo generici) che gli aspetti favorevoli sopravanzano e incidono in modo determinante sulla capacità di osservare le prescrizioni imposte.
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