Cassazione Civile, Ordinanza n. 14259/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento riferito a un periodo d’imposta per il quale, nei confronti della società poi estinta, erano stati recuperati a tassazione maggiori IRAP e IVA con irrogazione di sanzioni; sulla base di tale atto erano stati poi emessi due avvisi nei confronti dei soci per maggiore IRPEF imputata per trasparenza. L’Ufficio aveva fondato l’accertamento su processo verbale di constatazione e sulla ricostruzione induttiva ex art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973, assumendo lo smarrimento della documentazione contabile durante la verifica. I contribuenti avevano contestato il presupposto dell’accertamento, il merito della pretesa e la motivazione sulle sanzioni. In cassazione, uno dei soci ha dedotto: 1) l’erroneità della decisione che aveva ritenuto i soci successori della società estinta, sostenendo che la cancellazione della società non produca effetti successori in ambito tributario e che gli avvisi ai soci sarebbero caducati; 2) la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi, nonché la violazione delle norme sull’accertamento induttivo, sostenendo che non vi fosse stato un vero rifiuto di esibizione e che fossero stati ignorati fatti indicativi dell’incolpevole perdita della contabilità; 3) l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’atto sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha separato le posizioni dei due ricorrenti. Per il socio che aveva aderito alle procedure di definizione agevolata, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione della rottamazione-quater. Per l’altro ricorrente, ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa inesistenza di successione dei soci nella società estinta, ribadendo che l’estinzione della società comporta un fenomeno successorio in capo ai soci, applicabile anche in materia tributaria. Ha giudicato infondato il motivo sulla motivazione della sentenza di merito, reputando sufficiente, ai fini del minimo costituzionale, una motivazione sintetica che dia conto dei riscontri bancari e della mancanza di prova dell’inerenza dei costi. Ha dichiarato inammissibili le censure che non colpivano la ratio decidendi, perché la decisione di merito si era fondata non sullo smarrimento della contabilità ma sui dati estratti dai conti correnti e sugli assegni emessi senza beneficiario e sui prelievi in contanti. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sul mancato rifiuto di esibizione per difetto di specificità dell’allegazione circa la causa non imputabile della mancata produzione. Infine, ha rigettato nel merito anche la censura sulla motivazione delle sanzioni, perché l’atto sanzionatorio era contestuale all’accertamento e quindi la motivazione poteva essere resa per relationem. Il ricorrente soccombente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L’IRPEF dei soci era stata imputata per trasparenza in conseguenza dell’accertamento effettuato nei confronti della società.
art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento induttivo nei casi previsti; nella specie la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tale metodologia in base agli elementi bancari valorizzati dall’Ufficio.
art. 2312 c.c.
Richiamato per il fenomeno successorio conseguente all’estinzione della società.
art. 2324 c.c.
Richiamato per la responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società.
art. 2495, comma 2, c.c.
Richiamato per gli effetti della cancellazione della società e la prosecuzione dei rapporti verso i soci nei limiti di legge.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di responsabilità dei soci per i debiti sociali.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso.
art. 110 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso.
art. 40 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel primo motivo di ricorso.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale base del ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la censura di nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il requisito essenziale della motivazione della sentenza.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Richiamato nella censura di nullità della sentenza.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e ai suoi richiami al codice di procedura civile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura sulla motivazione.
art. 111 Cost.
La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 52 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato tra le norme sull’esibizione documentale e sull’accertamento IVA.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato tra le norme sull’accertamento IVA.
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato tra le norme sull’accertamento IVA induttivo.
art. 19 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato con riferimento all’IRAP e all’accertamento.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa fiscale e all’accertamento.
art. 654 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per l’efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario.
art. 16, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La Corte ha affermato che l’obbligo di motivazione dell’atto sanzionatorio opera solo se la sanzione è irrogata con atto separato, non quando è contestuale all’accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 1, comma 249, lett. c), l. n. 197/2022
Base normativa della rottamazione-quater che ha determinato il rinvio a nuovo ruolo per uno dei ricorrenti.
d.l. n. 119/2018
Richiamato per la precedente definizione agevolata (rottamazione-ter/bis) della posizione di uno dei ricorrenti.
d.lgs. n. 175/2014
La Corte ha escluso che la disciplina sopravvenuta incidesse sul caso deciso.
Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071, 6072
Richiamate per il principio di successione dei soci nella società estinta, ritenuto applicabile anche al tributario.
Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
Richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione al minimo costituzionale.
Cass., Sez. V, 20 ottobre 2021, n. 29110
Richiamata sul sostanziale rifiuto di esibizione quando la dichiarazione del contribuente sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa.
Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6617
Richiamata per l’onere del contribuente di allegare la causa non imputabile del rifiuto di produrre la documentazione.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente tutti i rapporti giuridici pendenti: quando residuano rapporti facenti capo alla società estinta, si configura un fenomeno successorio in favore dei soci, che rispondono dei debiti sociali nei limiti o con l’ampiezza derivante dal regime di responsabilità originario.
- Il principio della successione dei soci nella società estinta opera anche in materia tributaria, sicché gli atti impositivi emessi nei confronti dei soci non sono di per sé caducati per il solo fatto dell’estinzione dell’ente.
- Nel giudizio di cassazione sulla motivazione della sentenza, il vizio rilevante è solo quello che supera il minimo costituzionale: sono censurabili la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o l’incomprensibilità, non la mera sintesi argomentativa.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa che esponga le ragioni della decisione e renda implicitamente respinte le tesi incompatibili.
- La censura in cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi che presuppongono un fondamento decisorio diverso da quello realmente adottato dal giudice di merito.
- In tema di accertamento induttivo fondato sulla mancata esibizione della contabilità, il contribuente che contesti la configurabilità di un rifiuto di esibizione deve allegare in modo specifico la causa non imputabile della mancata produzione.
- La dichiarazione del contribuente di non possedere documenti richiesti può integrare un sostanziale rifiuto di esibizione solo se risulti non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, cioè diretta a impedire l’ispezione documentale.
- Quando l’atto di irrogazione delle sanzioni è contestuale all’avviso di accertamento, la motivazione può essere soddisfatta per relationem, purché la pretesa fiscale sia definita nei suoi elementi essenziali.
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