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Sentenza

Sentenza del 15/07/2022 n. 22300 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sul classamento catastale e sull'attribuzione di rendita di un'area adibita a cava estrattiva: l'Amministrazione ha classificato d'ufficio l'area nel catasto fabbricati in categoria D/1 (opifici industriali) attribuendo rendita; la contribuente aveva impugnato tale classamento sostenendo che le aree destinate a cave devono essere iscritte nel catasto terreni e, per effetto dell'art. 18 del R.D. 1572/1931, escluse dalla stima fondiaria e quindi prive di rendita fondiaria. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla contribuente rigettando l'appello dell'Agenzia; l'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione denunciando errata interpretazione delle norme catastali e fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (errore materiale nell'indicazione di una sentenza) ma ha accolto gli altri motivi proposti dall'Agenzia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata e le norme catastali rilevando che l'art. 18 del R.D. 1572/1931 esclude le cave dalla stima fondiaria ma non dalla possibilità di essere iscritte in catasto né dall'accatastamento come unità immobiliare urbana quando l'area presenti autonomia funzionale e reddituale. Di conseguenza l'accertamento e il classamento d'ufficio nel catasto dei fabbricati (categoria D/1) sono legittimi; la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte rigetta l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e la contribuente è condannata alla rifusione delle spese di cassazione nella misura di Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 1

    "Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1) di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; 2) di perequare l'imposta fondiaria"

    Stabilisce la finalità e la struttura del catasto; la normativa catastale è volta all'identificazione e alla stima dei beni ma non impedisce distinzioni operative tra iscrizione catastale e stima fondiaria.

  • R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 11

    "La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile... mediante la formazione di tariffe di estimo"

    Descrive lo scopo della stima fondiaria (determinazione della rendita imponibile) distinta dall'operazione di iscrizione cartografica nel catasto.

  • R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 13

    "La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe... Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio... al 1 gennaio 1914"

    Spiega la rappresentatività storica delle tariffe d'estimo e che la rendita fondiaria riflette criteri di stima tradizionali, non sempre coincidenti con il valore venale o la reale redditività industriale.

  • R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18

    "Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare"

    La norma esclude le cave dalla stima fondiaria (cioè dalla determinazione della rendita fondiaria secondo le tariffe d'estimo) ma non impedisce l'iscrizione catastale dell'area né la sua classificazione in catasto fabbricati ove ricorrano i presupposti di unità immobiliare urbana.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 3-5

    "L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per 'unità immobiliare'"; "si considerano come 'immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili..."; "costituisce 'unità immobiliare urbana' ogni parte di immobile che... è di per sè stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio"

    Definisce il concetto di unità immobiliare urbana, criterio fondamentale per l'inventariazione nel catasto dei fabbricati: l'accatastabilità dipende dall'autonomia funzionale e reddituale.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, artt. 1-2

    "Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale"; "L'unità immobiliare... presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"

    Regola la costituzione del catasto dei fabbricati e ribadisce che l'unità minima inventariale è l'unità immobiliare, intesa come porzione con autonomia funzionale e reddituale (anche aree destinabili a strutture strumentali).

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 55, lett. b

    Qualifica i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave e attività analoghe come redditi d'impresa, tassati sul reddito effettivamente prodotto (criterio reddituale), non sulla base degli estimi catastali.

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336

    Autorizza l'amministrazione a procedere al classamento d'ufficio per correggere errori catastali e migliorare la qualità delle rendite; legittima nuovi accertamenti e classamenti anche se precedenti risultanze catastali o giudicati non fossero pienamente rispondenti alla realtà.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 3 e 61

    Richiamati in motivi della parte; la Corte ha escluso l'interpretazione secondo cui l'attribuzione di rendita sarebbe subordinata all'inesistenza di altre imposte sul medesimo bene, ribadendo l'autonomia dell'ordinamento catastale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2 e 7

    Norme richiamate in relazione all'IMU: la Corte osserva che la qualificazione catastale e l'effettiva destinazione urbanistica devono essere considerate per determinare la base imponibile; un'iscrizione erronea come terreno agricolo non può automaticamente esentare beni dall'IMU quando la destinazione reale è industriale/edificabile per usi strumentali.

Massime di principio

  • L'esclusione delle cave dalla stima fondiaria (R.D. 1572/1931, art. 18) non impedisce la loro iscrizione in catasto né la possibilità di classamento nel catasto dei fabbricati quando il terreno configuri un'unità immobiliare urbana con autonomia funzionale e reddituale.
  • Per le aree adibite a attività estrattiva prevale la valutazione della loro reale destinazione e capacità reddituale: se urbanisticamente destinate a uso industriale o edificabile (anche solo per fabbricati strumentali), la base imponibile per alcuni tributi deve essere determinata con riferimento al valore venale e non alla rendita fondiaria storica.
  • I redditi derivanti dall'attività di estrazione sono qualificati come redditi d'impresa e tassati sul reddito effettivo, indipendentemente dagli estimi catastali; pertanto gli estimi catastali non esauriscono la verifica fiscale della reale capacità produttiva dell'area.
  • L'amministrazione può procedere al classamento d'ufficio (anche dopo un precedente giudicato sulla sola esclusione dalla stima fondiaria) per correggere errori e aggiornare la qualificazione catastale ai sensi della normativa vigente (es. L. 311/2004, comma 336).
  • In contenziosi catastali è essenziale verificare la reale destinazione urbanistica, l'autonomia funzionale e la potenzialità reddituale dell'area: tali elementi sono decisivi per stabilire se l'iscrizione debba avvenire nel catasto terreni o nei fabbricati e per la determinazione della base imponibile.

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