Sentenza n. 367/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, del 20 ottobre 2023 con la quale è stato respinto il ricorso ed il successivo motivo aggiunto proposti per l’annullamento: - della determina dirigenziale n. 21 del 30 settembre 2016, notificata il 10 novembre 2016 del 7° settore servizi tecnici, urbanistica, SUAP e protezione civile, con cui è stata rigettata la richiesta di sanatoria per la mancata integrazione della documentazione richiesta; - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 4 novembre 2016, notificata il 15 novembre 2016 (indicata in appello 2015) ad ambedue gli originari i ricorrenti, con avvertenza che in caso di mancata ottemperanza, il bene e l’area di sedime sarebbero stati automaticamente acquisiti al patrimonio indisponibile del comune; - del verbale di inottemperanza prot. n. -OMISSIS-/2017 del 10 aprile 2017 redatto dal vicecomandante della Polizia Municipale del Comune di Belpasso, titolo per l’immissione in possesso; - e di ogni altro atto antecedente, connesso o susseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accertamento di conformità, l’ordinanza di demolizione e gli atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la trasformazione di un deposito mansardato, originariamente realizzato in conformità a un permesso di costruire, in un piano sottotetto destinato a civile abitazione, mediante incremento delle altezze, della superficie praticabile, dei prospetti e della volumetria. A seguito dell’avviso di avvio del procedimento repressivo, la proprietaria presentava domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune chiedeva l’integrazione della documentazione, tra cui planimetrie con distacchi dai confini e dagli altri fabbricati, prospetti e sezioni verticali, ma la documentazione non veniva prodotta integralmente. Il Comune respingeva quindi l’istanza e adottava l’ordinanza di demolizione; successivamente redigeva verbale di inottemperanza, impugnato con motivi aggiunti. L’appellante deduceva: violazione dell’art. 112 c.p.c. ed erronea applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il diniego fosse fondato soltanto sulla mancata integrazione documentale e che il Comune avesse dedotto solo in giudizio il superamento della cubatura e dell’altezza massima, con integrazione postuma della motivazione; violazione dell’art. 36, difetto di istruttoria e motivazione e illegittimità derivata dell’ordine di demolizione, asseritamente adottato prima della scadenza dei termini per impugnare il diniego; violazione dell’art. 31 in relazione agli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, in ragione della regolarità del fabbricato preesistente e della prospettata applicabilità della sanzione pecuniaria; erroneità della sentenza nella parte relativa alla mancata indicazione dell’area acquisita e in relazione all’inammissibilità dei motivi aggiunti contro il verbale di inottemperanza.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Quanto al diniego di accertamento di conformità, ha rilevato che l’intervento consisteva in una variazione essenziale del titolo edilizio, con trasformazione del sottotetto in superficie abitabile autonoma, aumento della superficie praticabile da circa 57 a 98,78 mq e superamento dei parametri urbanistico-edilizi della zona B/1, tra cui l’altezza massima: circa 12,30 m rispetto al limite di 10,50 m. Ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, incombe sul richiedente dimostrare la conformità dell’intervento, ma l’appellante non ha prodotto neppure in giudizio la documentazione necessaria a confutare il superamento dei parametri tecnici. Il Collegio ha inoltre valorizzato i doveri reciproci di buona fede e correttezza, ritenendo gravante sul privato l’obbligo di adempiere in modo completo e chiaro agli obblighi informativi, così da consentire la definizione dell’istruttoria senza aggravamenti inutili. Ha escluso l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione, osservando che essa era stata notificata dopo il provvedimento di conferma del silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità ed era adeguatamente motivata con riferimento al mutamento di destinazione d’uso, all’aumento delle superfici utili, alla modifica dei prospetti e all’incremento della volumetria oltre i limiti consentiti. Ha poi chiarito che la fiscalizzazione dell’abuso, ossia l’eventuale sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, può essere valutata dall’amministrazione soltanto nella fase esecutiva, sulla base di un motivato accertamento tecnico, e la sua mancata considerazione non vizia l’ordine di demolizione. La mancata esatta individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale non determina l’illegittimità dell’ingiunzione, potendo essere effettuata con atti successivi. Infine, il verbale di inottemperanza è stato qualificato come atto endoprocedimentale e strumentale alle successive determinazioni comunali, sicché i motivi aggiunti erano inammissibili. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’onere di dimostrare la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento oggetto di sanatoria grava sul richiedente; la mancata produzione della documentazione necessaria e il mancato superamento delle contestazioni tecniche giustificano il diniego dell’accertamento di conformità.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La mancata esatta identificazione dell’area destinata all’acquisizione gratuita non rende illegittima l’ingiunzione di demolizione, potendo l’individuazione essere compiuta con atti successivi; gli effetti dell’inottemperanza sono collegati alla fase successiva all’ordine demolitorio.
art. 33 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione presuppone una valutazione tecnica nella fase esecutiva e non costituisce condizione di legittimità dell’ordine di demolizione.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della misura ripristinatoria deve essere esaminata nella fase esecutiva, dopo l’ingiunzione a demolire.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Nel rapporto procedimentale operano doveri di buona fede e correttezza anche a carico del privato, il quale deve fornire all’amministrazione informazioni e documenti completi e chiari per consentire la definizione dell’istruttoria.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento di conformità edilizia, il richiedente ha l’onere di dimostrare, mediante documentazione completa e idonea, la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile; se non integra la documentazione richiesta e non dimostra il rispetto dei parametri tecnici contestati, il diniego è legittimo.
- Il dovere di buona fede e correttezza nei rapporti con la pubblica amministrazione impone al privato che promuove un procedimento edilizio di adempiere in modo esaustivo e chiaro agli obblighi documentali e informativi, evitando di aggravare l’istruttoria.
- La mancata valutazione della fiscalizzazione dell’abuso edilizio non vizia l’ordine di demolizione, poiché l’eventuale sanzione pecuniaria sostitutiva può essere esaminata soltanto nella fase esecutiva, sulla base di un motivato accertamento tecnico.
- La mancata esatta individuazione dell’area acquisibile al patrimonio comunale non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione, potendo l’identificazione dell’area essere effettuata con atti successivi.
- Il verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione, quando si limita ad accertare l’omessa demolizione e costituisce presupposto strumentale di successive determinazioni comunali, ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente lesivo.
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