Cassazione Penale, Sentenza n. 1294/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca della sentenza di condanna n. 1265/2018 (reati artt. 640 e 61, n.7 c.p.) ovvero la dichiarazione di cessazione degli effetti penali della condanna in conseguenza del d.lgs. 10/10/2022, n.150 che ha modificato la procedibilità del delitto di truffa rendendolo procedibile a querela (sopprimendo nel comma terzo dell'art. 640 c.p. le parole "o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7"). Il Tribunale di Asti rigettò l'istanza "de plano" ritenendo che la modifica normativa non incidesse sul giudicato già formatosi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle norme procedurali sull'udienza camerale e la mancanza di notifica della fissazione dell'udienza (art. 666 c.p.p.), nonché l'erronea valutazione circa l'applicazione retroattiva della modifica della procedibilità e la cessazione degli effetti penali (art. 2 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Asti per nuovo giudizio. La decisione si fonda su una nullità procedurale: il Tribunale dell'esecuzione ha rigettato l'istanza "de plano" senza adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666 c.p.p. e senza alcuna notifica della fissazione dell'udienza al difensore o all'imputato, violando il contraddittorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo (violazione procedurale) fondato e assorbente i restanti, perciò non ha deciso nel merito sulla questione della retroattività o sulla cessazione degli effetti penali.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa) e art. 61, n.7 cod. pen. (circostanza aggravante)
soppressione nel comma terzo dell'art. 640 cod. pen. delle parole "o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7"
La Corte prende atto della modifica normativa intervenuta con il d.lgs. n.150/2022 che ha inciso sulla procedibilità del delitto di truffa, ma non si è pronunciata sul suo effetto sul giudicato perché ha deciso per nullità procedurale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, comma 1, lett. o) (modifica della procedibilità del delitto di truffa)
Il decreto legislativo ha trasformato la procedibilità del reato di truffa in procedibilità a querela eliminando la richiamata aggravante come causa di procedibilità d'ufficio; la Corte ha riconosciuto la rilevanza della modifica ma non ne ha valutato l'effetto sul caso concreto a causa della pronuncia sul vizio procedurale.
art. 666 cod. proc. pen.
commi 2, 3 e 4 (obbligo di procedura in camera di consiglio per il giudice dell'esecuzione quando rigetta per motivi di merito l'istanza di revoca per abolizione del reato)
La Corte ha richiamato l'obbligo di celebrare l'udienza camerale e di notificare la fissazione dell'udienza; la mancata osservanza determina nullità per violazione del contraddittorio e impone l'annullamento con rinvio.
art. 2 cod. pen.
commi secondo e quarto (principi sulla irretroattività e su effetti nel tempo delle norme penali)
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla possibile applicazione retroattiva della modifica della procedibilità e alla dichiarazione di cessazione degli effetti penali; la Corte non ha deciso il profilo sostanziale perché ha risolto il caso sul piano procedurale.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. c) (motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e error in procedendo)
La Corte ha accolto il ricorso in relazione all'errore in procedendo e alla violazione di norme procedurali, potendo così esaminare direttamente gli atti per accertare la mancata notifica e celebrazione dell'udienza camerale.
art. 179 cod. proc. pen.
nullità per violazione del contraddittorio
La Corte ha applicato la regola che la violazione del contraddittorio integra una causa di nullità che impone l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4 cod. proc. pen.
Rinvio alle disposizioni che regolano l'annullamento con rinvio quando è accertata una causa di nullità assoluta; la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio secondo tali regole.
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione rigetta un'istanza di revoca per sopravvenuta abolizione del reato per motivi di merito deve adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666 c.p.p. e notificare la fissazione dell'udienza: il mancato rispetto determina nullità per violazione del contraddittorio.
- Una decisione adottata "de plano" è ammissibile solo quando riguarda l'ammissibilità della richiesta; nel merito la celebrazione dell'udienza camerale è necessaria.
- Quando sussiste una violazione procedurale che incide sul contraddittorio la Corte di cassazione annulla e rinvia senza entrare nel merito delle questioni sostanziali (p.es. retroattività di una nuova norma): tali questioni saranno riesaminate dal giudice di rinvio con il contraddittorio rispettato.
- La modifica della procedibilità di un reato (da d'ufficio a a querela) può dare luogo a istanze di revoca o di cessazione degli effetti penali, ma l'accoglimento dipende sia dall'applicazione nel tempo della norma sia dal corretto svolgimento del procedimento: è strategico sollevare tempestivamente violazioni procedurali (mancata notifica, mancata udienza) perché possono determinare l'annullamento dell'atto impugnato.
- In casi simili, per ottenere un esame di merito sulla retroattività o sulla cessazione degli effetti penali è necessario garantire il rispetto delle garanzie difensive; altrimenti la questione sostanziale rischia di rimanere irrisolta e il procedimento sarà rinviato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1246/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1247/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1250/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1252/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1253/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1254/2024 del 11/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →