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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24348/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva accolto la domanda di estradizione presentata dalla Giordania in relazione a una condanna a 3 anni di lavori forzati per tratta di esseri umani. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la natura della pena di "lavori forzati", ritenuta dalla difesa contraria ai principi costituzionali e convenzionali (art. 4 CEDU) e incompatibile con le sue gravi condizioni di salute; (2) concreto pericolo di morte e di trattamenti persecutori/discriminatori in Giordania, per minacce ricevute da appartenenti alla maggioranza etnico-religiosa in ragione della sua appartenenza a una minoranza (palestinese, cattolico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio in accoglimento del primo motivo: ha ritenuto insufficiente e superficialmente motivata la verifica operata dalla Corte territoriale circa la reale natura dei lavori obbligatori previsti dalla legge giordana e la loro compatibilità con i diritti fondamentali e i criteri rieducativi richiesti. La censura relativa al rischio di morte/trattamenti persecutori è stata invece giudicata infondata: la Corte ha ritenuto che le minacce e la vendetta privata non rientrano, di per sé, nella fattispecie ostativa di cui all'art. 705 c. 2 lett. c) c.p.p., che opera solo quando i trattamenti persecutori o degradanti siano riconducibili a una scelta legislativa o di fatto dello Stato richiedente o quando lo Stato non possa offrire tutela legale efficace. Pertanto il provvedimento è annullato e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per acquisire elementi concreti e specifici sulla natura, sulle modalità, sugli orari, sull'adeguatezza alle condizioni di età e salute e sulla finalità rieducativa dei lavori previsti in Giordania.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 4, par. 2

    l'art. 4, paragrafo 2 stabilisce il divieto dei lavori forzati o obbligatori

    La Corte ricorda il divieto ma osserva che il par. 3 esclude dalla nozione di lavoro forzato "ogni lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta"; pertanto il semplice addebito di lavori obbligatori non è automaticamente ostativo all'estradizione: occorre verificare concretezza, ordinarietà delle mansioni, orari, adeguamento ad età e salute e finalità rieducative

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 4, par. 3

    riferimento alla nozione di lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta

    Serve valutare se il lavoro rientra nelle tipologie ammesse dalla Convenzione e se le condizioni non costituiscono trattamento degradante o forzato

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 5

    richiamata in relazione ai diritti alla libertà e alla sicurezza

    Le attività lavorative in carcere devono essere compatibili con la tutela della libertà e della sicurezza del detenuto

  • Codice di procedura penale, art. 705, comma 2, lett. c)

    norma che vieta l'estradizione se vi è motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti

    La limitazione opera quando il rischio derivi da una scelta legislativa o di fatto dello Stato richiedente o quando lo Stato non offra tutela efficace; rischi derivanti da vendette private non sono automaticamente ostativi

  • Codice di procedura penale, art. 698, comma 1

    richiamato come parametro di ostatività dei trattamenti

    Insieme all'art. 705 è parte della disciplina che impedisce l'estradizione ove sussistano trattamenti contrari ai diritti fondamentali

  • Decreto legislativo n. 274/2000, art. 54

    richiamato dalla Corte territoriale come esempio di previsioni nazionali sul lavoro dei detenuti

    Indica che anche l'ordinamento interno prevede forme di lavoro in detenzione; usato come argomento per sostenere che il lavoro carcerario non è vietato in astratto

  • Codice penale, art. 216

    citato dalla Corte territoriale in tema di lavoro in detenzione

    Rilevanza del quadro normativo interno che disciplina lavori carcerari come parametro comparativo, ma non esime dalla verifica concreta delle condizioni applicate nello Stato richiedente

  • Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 (1930), artt. 2 e 3

    richiamati in dottrina e giurisprudenza come riferimento

    Confermano che non tutte le forme di lavoro imposte a detenuti sono da considerarsi lavoro forzato; occorre valutare natura, condizioni e finalità rieducativa

Massime di principio

  • Il divieto di estradizione per rischio di trattamenti inumani/degradanti opera quando tali trattamenti sono riconducibili a scelte legislative o di fatto dello Stato richiedente o quando lo Stato non può offrire tutela efficace; il rischio derivante da vendetta privata non basta di per sé a bloccare l'estradizione se esistono strumenti di tutela statale
  • La qualifica formale di "lavori forzati" nella condanna straniera non è automaticamente ostativa: è necessaria una verifica concreta e specifica delle modalità del lavoro (orari, mansioni, remunerazione, adeguamento ad età e salute) e della presenza di una finalità rieducativa e di reinserimento sociale
  • Le corti nazionali non devono accontentarsi di risposte generiche dall'autorità richiedente; devono richiedere elementi puntuali e documentazione sulle condizioni di detenzione e sulle caratteristiche del lavoro carcerario prima di autorizzare l'estradizione
  • Gravi condizioni di salute dell'estradando possono concorrere a vietare l'estradizione se dimostrano incompatibilità con le condizioni di detenzione nello Stato richiedente; occorre valutare concretamente tale incompatibilità
  • La verifica delle condizioni di detenzione va svolta in armonia con i principi della CEDU e della Costituzione italiana (art. 27), che impongono che la pena sia orientata alla rieducazione e che non produca trattamenti degradanti

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