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Ordinanza

Ordinanza n. 152/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

sull’istanza ex art. 117 co. 3 c.p.a di nomina del Commissario ad acta, notificata in data 19/10/2025 e depositata il successivo 25/10/2025, per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202400708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune di Gioia Tauro nell'esecuzione di una sentenza del TAR Calabria e istanza di nomina del Commissario ad acta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., la nomina di un Commissario ad acta per l'esecuzione di una precedente sentenza del TAR Calabria, deducendo che la sentenza, notificata alle parti il 10 aprile 2025, non fosse stata eseguita entro il termine di trenta giorni e che il Comune di Gioia Tauro fosse rimasto inerte. Nel corso del giudizio il Comune di Rosarno ha depositato, il 16 dicembre 2025, un progetto di vita approvato nella stessa data e destinato alla ricorrente. Con motivi aggiunti del 10 febbraio 2026, la ricorrente ha impugnato il progetto di vita, asseritamente sottoscritto in assenza dell'interessata, nonché la nota di rigetto dell'istanza di autotutela e i verbali dell'11 e del 16 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza di nomina del Commissario ad acta per sopravvenuta carenza di interesse. L'adozione del progetto di vita ha fatto venir meno l'inerzia dell'amministrazione posta a fondamento dell'istanza e, con essa, il silenzio dedotto. La successiva contestazione del progetto mediante motivi aggiunti dimostra che l'interesse della ricorrente si è trasferito sull'impugnazione del nuovo provvedimento, non potendo più giustificare la nomina del Commissario. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il venir meno dell'inerzia, anche dopo la scadenza del termine assegnato, rende priva di causa la nomina commissariale, poiché l'esecuzione da parte dell'amministrazione o del Commissario resta comunque sottoposta al controllo del giudice. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    istanza di nomina del Commissario ad acta

    La nomina del Commissario ad acta può essere richiesta nella fase di esecuzione correlata all'inerzia dell'amministrazione; se l'inerzia viene meno, l'istanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8

    il venir meno dell’inerzia della p.a. stessa, pur dopo la scadenza del termine assegnatole, rende priva di causa la nomina e la funzione del Commissario, secondo i principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa

    La cessazione dell'inerzia elimina l'interesse alla nomina del Commissario ad acta, anche quando l'amministrazione abbia provveduto tardivamente; il privato può contestare il nuovo atto, ma non può più pretendere la sostituzione commissariale per l'inerzia ormai cessata.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato ai fini dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione di dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La nomina del Commissario ad acta richiesta per l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione adotti tardivamente il provvedimento dovuto, poiché viene meno il presupposto dell'inerzia.
  • La cessazione dell'inerzia non impedisce al privato di impugnare il provvedimento sopravvenuto, ma trasferisce l'interesse processuale dalla nomina del Commissario ad acta alla contestazione dell'atto adottato.
  • L'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione e quella eventualmente svolta dal Commissario ad acta restano entrambe sottoposte al controllo del giudice dell'ottemperanza; pertanto, una volta intervenuto il provvedimento amministrativo, la sostituzione commissariale non conserva una propria utilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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