Sentenza del 13/12/2016 n. 6716 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Obbligo solidale al pagamento delle ritenute non versate dal sostituto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo del sostituito di rispondere del pagamento delle ritenute fiscali che il sostituto d'imposta aveva effettuato, ma non aveva successivamente versato all'Erario. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'inadempimento del sostituto non potesse essergli imputato.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata. Il sostituito è considerato originariamente obbligato in solido al pagamento dell'imposta e può quindi essere destinatario dell'accertamento e delle relative richieste fiscali, anche quando il sostituto abbia operato la ritenuta senza riversarla all'Erario. Resta fermo il diritto del sostituito di agire in regresso contro il sostituto inadempiente per recuperare quanto eventualmente pagato.
Norme richiamate
Art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973
Il sostituto d'imposta è colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri".
La disposizione individua il sostituto d'imposta, ma non esclude che il sostituito resti originariamente obbligato in solido al pagamento dell'imposta. Pertanto, il Fisco può rivolgersi anche al sostituito, fermo il suo diritto di regresso verso il sostituto che abbia effettuato la ritenuta senza versarla.
Massime di principio
- L'esistenza del sostituto d'imposta non elimina automaticamente l'obbligazione tributaria originaria del sostituito: quest'ultimo può restare responsabile in solido verso l'Erario.
- Se il sostituto ha effettuato la ritenuta ma non l'ha versata, l'Amministrazione finanziaria può richiedere il pagamento anche al sostituito, senza pregiudizio per le azioni dell'Erario nei confronti del sostituto.
- Il contribuente che paga somme richieste a causa dell'inadempimento del sostituto può esercitare il diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo.
- In situazioni analoghe è importante distinguere tra il rapporto tributario con l'Erario, nel quale il sostituito può essere direttamente coinvolto, e il rapporto interno con il sostituto, che rileva per il recupero delle somme pagate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 dic 2016Sentenza del 13/12/2016 n. 38 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 13 dic 2016Sentenza del 13/12/2016 n. 39 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 13 dic 2016Sentenza del 13/12/2016 n. 338 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 13 dic 2016Sentenza del 13/12/2016 n. 340 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 13 dic 2016Sentenza del 13/12/2016 n. 342 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 13 dic 2016Sentenza del 13/12/2016 n. 358 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →