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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 6716 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Obbligo solidale al pagamento delle ritenute non versate dal sostituto - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo del sostituito di rispondere del pagamento delle ritenute fiscali che il sostituto d'imposta aveva effettuato, ma non aveva successivamente versato all'Erario. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'inadempimento del sostituto non potesse essergli imputato.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata. Il sostituito è considerato originariamente obbligato in solido al pagamento dell'imposta e può quindi essere destinatario dell'accertamento e delle relative richieste fiscali, anche quando il sostituto abbia operato la ritenuta senza riversarla all'Erario. Resta fermo il diritto del sostituito di agire in regresso contro il sostituto inadempiente per recuperare quanto eventualmente pagato.

Norme richiamate

  • Art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973

    Il sostituto d'imposta è colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri".

    La disposizione individua il sostituto d'imposta, ma non esclude che il sostituito resti originariamente obbligato in solido al pagamento dell'imposta. Pertanto, il Fisco può rivolgersi anche al sostituito, fermo il suo diritto di regresso verso il sostituto che abbia effettuato la ritenuta senza versarla.

Massime di principio

  • L'esistenza del sostituto d'imposta non elimina automaticamente l'obbligazione tributaria originaria del sostituito: quest'ultimo può restare responsabile in solido verso l'Erario.
  • Se il sostituto ha effettuato la ritenuta ma non l'ha versata, l'Amministrazione finanziaria può richiedere il pagamento anche al sostituito, senza pregiudizio per le azioni dell'Erario nei confronti del sostituto.
  • Il contribuente che paga somme richieste a causa dell'inadempimento del sostituto può esercitare il diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo.
  • In situazioni analoghe è importante distinguere tra il rapporto tributario con l'Erario, nel quale il sostituito può essere direttamente coinvolto, e il rapporto interno con il sostituto, che rileva per il recupero delle somme pagate.

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