Sentenza n. 15726/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- (ricevuto il 17/3/2023) pratica n. -OMISSIS-, con cui l'Ambasciata d'Italia – Cancelleria Consolare – -OMISSIS- respingeva l'istanza di visto d'ingresso per “lavoro subordinato”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, motivato con l’inidoneità della documentazione sull’esperienza lavorativa e sulla conoscenza della lingua italiana
Esito
Favorevole al resistente (autorità consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, per il quale era stato rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato il 19 luglio 2022, ha impugnato il diniego consolare del 7 marzo 2023, ricevuto il 17 marzo 2023. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 3, 5, 21, 26 e 27-quater del d.lgs. 286/1998, degli artt. 29, 39 e 40 del d.P.R. 394/1999 e dell’Allegato A, punto 7, del d.i. 850/2011, oltre a eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione: sosteneva di avere esperienza pregressa come cuoco, competenze linguistiche in italiano e legami familiari in Italia. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 6-bis del d.P.R. 394/1999 e carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo che il diniego avrebbe dovuto essere tradotto almeno in arabo e che l’Amministrazione non aveva adeguatamente verificato le sue competenze linguistiche mediante colloquio. Con il terzo motivo ha lamentato l’insufficienza della motivazione, ritenuta apodittica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione consolare, fondata sulla relazione dell’Ambasciata e sull’intervista: il passaporto indicava un’esperienza lavorativa come operaio, non come cuoco; durante il colloquio il richiedente non sapeva quale mansione avrebbe svolto nel ristorante dello zio e non riusciva a comunicare in italiano neppure a livello elementare, parlando solo arabo. Inoltre, non risultava una proposta di contratto di lavoro e il richiedente sapeva soltanto che avrebbe lavorato presso lo zio. Tali elementi rendevano non attendibili o comunque inidonee le attestazioni presentate e giustificavano il diniego. Il giudice ha affermato che l’autorità consolare può verificare scopo e condizioni del soggiorno anche mediante colloquio individuale, indagando la conoscenza degli aspetti essenziali del futuro rapporto di lavoro e del soggiorno, anche per scongiurare il rischio migratorio. Ha quindi escluso che la motivazione fosse apodittica e ha ritenuto l’istruttoria attenta e conforme alla normativa applicabile. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 3, 5, 21, 26 e 27-quater d.lgs. 286/1998
L’Autorità consolare competente deve verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto d’ingresso, valutando pure lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia anche mediante colloquio individuale la conoscenza da parte del richiedente di aspetti essenziali inerenti al futuro rapporto di lavoro, al datore di lavoro ed al tipo di lavoro che andrà a svolgere o ancora la conoscenza del luogo in cui andrà a soggiornare.
Nel valutare una domanda di visto per lavoro subordinato, l’autorità consolare verifica i presupposti del rilascio e può accertare mediante colloquio la conoscenza del richiedente circa il lavoro, il datore di lavoro e le condizioni essenziali del soggiorno.
artt. 29, 39 e 40 d.P.R. 394/1999
L’Autorità consolare competente deve verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto d’ingresso, valutando pure lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia anche mediante colloquio individuale la conoscenza da parte del richiedente di aspetti essenziali inerenti al futuro rapporto di lavoro, al datore di lavoro ed al tipo di lavoro che andrà a svolgere o ancora la conoscenza del luogo in cui andrà a soggiornare.
Le disposizioni richiamate, nel quadro normativo applicabile al caso, consentono la verifica consolare dello scopo e delle condizioni del soggiorno anche attraverso un colloquio individuale.
Allegato A, punto 7, d.i. 850/2011
Ciò si rende necessario per scongiurare il rischio migratorio.
La verifica delle conoscenze del richiedente in merito al futuro rapporto di lavoro e al soggiorno è funzionale a scongiurare il rischio migratorio.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato, l’autorità consolare può verificare lo scopo e le condizioni del soggiorno mediante colloquio individuale, accertando che il richiedente conosca gli aspetti essenziali del futuro rapporto di lavoro, del datore di lavoro, delle mansioni e del luogo di soggiorno.
- È legittimo negare il visto quando le dichiarazioni rese in colloquio e gli elementi documentali disponibili contraddicono le attestazioni prodotte circa l’esperienza professionale e la conoscenza linguistica, e il richiedente non è in grado di descrivere le mansioni che dovrebbe svolgere né risulta una proposta di contratto di lavoro.
- La motivazione del diniego consolare non è apodittica se, pur sinteticamente, indica l’inidoneità della documentazione e dà conto degli elementi istruttori che hanno condotto alla valutazione negativa.
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