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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22907/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per tre profili principali: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, lamentando la riqualificazione del fatto da insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) a truffa (art. 640 c.p.) e una pregiudizievole sorpresa che avrebbe compromesso il diritto di difesa; 2) insussistenza degli elementi costitutivi della truffa e, in subordine, della insolvenza fraudolenta; 3) vizio nella motivazione riguardante il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), la statuizione della recidiva e la determinazione della pena (in particolare presunta carenza di motivazione e uso di formule stereotipate ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti. Sul primo capo ha ritenuto che la riqualificazione da insolvenza fraudolenta a truffa non abbia mutato il nucleo essenziale della contestazione (l'elemento fraudolento che induce in errore la vittima), che la riqualificazione era prevedibile e che l'imputato ha avuto concreta possibilità di difesa nel dibattimento; pertanto assente violazione del principio di correlazione e delle garanzie CEDU sulla prevedibilità dell'accusa. Sul secondo capo la Corte ha escluso che sia consentita in sede di legittimità una rivalutazione ex novo delle risultanze di fatto: la valutazione probatoria spetta al giudice di merito e la motivazione impugnata è stata ritenuta logica e coerente. Sul terzo capo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito circa il diniego delle attenuanti generiche (assenza di elementi favorevoli di rilievo), la corretta applicazione della recidiva con motivazione puntuale sui precedenti e la congruità della pena (vicina al minimo edittale, ma giustificata da modalità fraudolente, dolo intenso, irreperibilità e danno superiore a euro 3.000). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza depositata il 26/05/2026.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Regole di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi manifestamente infondati o non consentiti, giustificando la declaratoria di inammissibilità

  • art. 132 cod. pen.

    Principi sulla motivazione della determinazione della pena: il giudice ha l'obbligo di motivare la discrezionalità quando si discosta dal minimo edittale; qui la motivazione è stata ritenuta adeguata

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (elementi oggettivi e soggettivi); la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia indicato criteri rilevanti (modalità della condotta, personalità, danno, precedenti)

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: giudizio di merito, non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua; qui il diniego è stato motivato con l'assenza di elementi favorevoli apprezzabili

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa: la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi tipici (raggiro e induzione in errore con conseguente danno economico)

  • art. 641 cod. pen.

    Insolvenza fraudolenta: la Corte ha osservato che mancava l'elemento specifico della dissimulazione dello stato di insolvenza, giustificando la riqualificazione in truffa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Possibilità di condanna per le spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, addebitare una somma alla Cassa delle ammende; applicato con condanna a euro 3.000

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 § 3, lett. a) e b)

    Principi di informazione sull'accusa e possibilità di preparare la difesa; la Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU e ritenuto che la riqualificazione fosse compatibile con art. 6 poiché l'imputato ha avuto concreta possibilità di contraddittorio

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. legge 24 luglio 2008, n. 125

    Riforma dell'art. 62-bis c.p.: la Corte ricorda che dopo la riforma il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che può fondarsi anche sulla sola ragione preponderante indicata

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica del fatto dal giudice di merito non costituisce di per sé violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza se il nucleo essenziale dell'accusa resta immutato e l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi nel corso del processo.
  • In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: le censure che richiedono una diversa valutazione fattuale sono inammissibili quando la motivazione di merito sia logicamente fondata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice di merito; è sufficiente una motivazione congrua e non contraddittoria anche se valorizza un solo elemento decisivo previsto dall'art. 133 c.p.
  • L'applicazione della recidiva richiede specifica motivazione che colleghi i precedenti alla pericolosità sociale, considerando natura, qualità, distanza temporale e omogeneità dei reati; non è ammesso l'automatismo.
  • La determinazione della pena richiede motivazione particolarmente accurata se il giudice si discosta dal minimo edittale: occorre indicare i criteri di cui agli artt. 132-133 c.p. da cui deriva lo scostamento.
  • I principi CEDU sulla prevedibilità dell'accusa impongono che, anche in caso di riqualificazione, l'imputato abbia avuto un'effettiva possibilità di interloquire sulla nuova contestazione; la notifica formale non è sempre necessaria se il contraddittorio è stato reale e tempestivo.

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