Sentenza del 25/09/2015 n. 19068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale sulla B. B. S.p.A., dichiarata fallita nel 2004, l'Amministrazione aveva ritenuto fittizie alcune operazioni commerciali del 2000 e configurato un'interposizione fittizia della società tra la O. S.p.A. e la C.E. S.r.l., con conseguente indebita lievitazione dei costi e maggior reddito d'impresa. Il maggior reddito era stato imputato pro quota ai soci, mediante la presunzione di distribuzione extracontabile degli utili propria delle società di capitali a ristretta base partecipativa. G.G. ha impugnato l'avviso deducendo, tra l'altro, la violazione del litisconsorzio necessario, l'omessa pronuncia sulla presunzione di distribuzione degli utili, l'insufficienza della motivazione sull'inesistenza delle operazioni e la violazione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, nelle società di capitali a ristretta base associativa, non sussista litisconsorzio necessario tra la controversia relativa alla società e quella relativa ai soci, consentendo la trattazione separata dei ricorsi. Ha inoltre ritenuto implicitamente respinta dalla CTR la contestazione sulla distribuzione degli utili, confermando la legittimità della presunzione pro quota e dell'inversione dell'onere della prova. Il condono presentato dalla società non impediva l'esame incidentale della fittizietà delle operazioni nel giudizio promosso dal socio. La valutazione della CTR sull'interposizione fittizia e sull'antieconomicità dell'operazione è stata ritenuta adeguatamente motivata e non efficacemente censurata. G.G. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 4.500 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
La Corte ha escluso che, nelle società di capitali a ristretta base associativa, sia necessario trattare congiuntamente il ricorso della società e quello del socio contro l'accertamento del maggior reddito da partecipazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma consente l'accertamento mediante presunzioni semplici. In presenza di una società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati possono essere presunti distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote.
Codice civile, art. 2697
L'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare la fittizietà delle operazioni; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare la legittimità del costo o della detrazione.
Legge n. 289 del 2002
Il condono definisce la posizione fiscale della società, ma non impedisce di accertare incidentalmente, nel giudizio riguardante il socio, il maggior reddito societario quale presupposto della distribuzione degli utili.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39
La definizione della posizione processuale di uno dei coeredi può far venir meno l'interesse alla trattazione congiunta dei ricorsi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, l'accertamento di utili extracontabili può essere imputato pro quota ai soci tramite presunzione semplice; il socio deve fornire elementi concreti per dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti o che non vi è stata disponibilità degli stessi.
- La presunzione di distribuzione degli utili non opera automaticamente in modo incontestabile: il contribuente può superarla dimostrando, ad esempio, l'estraneità alla gestione, l'assenza di disponibilità delle somme, la crisi finanziaria o altri fatti incompatibili con la distribuzione.
- La definizione o il condono della posizione della società non determina necessariamente l'estinzione del contenzioso del socio, poiché le posizioni fiscali della società e dei soci restano distinte e il giudice può esaminare incidentalmente il maggior reddito societario.
- Operazioni antieconomiche, interposizioni prive di giustificazione commerciale e costi sproporzionati rispetto alle prestazioni costituiscono elementi presuntivi idonei a sostenere la fittizietà delle fatture, salvo prova contraria del contribuente.
- Il giudice non deve esaminare separatamente ogni argomento difensivo: l'eccezione può essere considerata implicitamente respinta quando la motivazione adottata è incompatibile con essa.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o dell'antieconomicità; occorre indicare specificamente gli elementi decisivi trascurati o gli errori giuridici commessi dal giudice di merito.
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