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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22673/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Gli acquirenti avevano agito contro il venditore di un'imbarcazione da diporto con motori diesel AIFO, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno perché, a seguito di controlli successivi, era emerso che la potenza dei motori era superiore a quella dichiarata. Il venditore aveva eccepito la tardività della denuncia dei vizi, sostenendo inoltre che gli acquirenti conoscessero già la reale potenza dei motori, anche per effetto dell'annuncio pubblicitario su rivista specializzata, e che nel periodo tra preliminare e definitivo essi avessero usato l'imbarcazione e apportato modifiche. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, disponendo la riduzione del prezzo e ritenendo non provata, perché non contestata, la conoscenza della reale potenza dei motori, nonché liquidando equitativamente in euro 10.000 il costo delle modifiche necessarie. Con il ricorso per cassazione il venditore ha dedotto: 1) violazione del principio di non contestazione e delle norme processuali invocate, sostenendo che anche nei giudizi introdotti prima della modifica dell'art. 115 c.p.c. i fatti non contestati dovessero considerarsi pacifici; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla pubblicizzazione e conoscenza della potenza dei motori e alla circostanza che gli acquirenti avessero visionato la documentazione dell'imbarcazione; 3) violazione delle norme sulla denuncia dei vizi e sulla decadenza dalla garanzia, per mancata decisione sull'eccezione di tardività; 4) violazione dell'art. 1226 c.c., per avere la Corte territoriale quantificato la riduzione del prezzo in modo sproporzionato e senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi del ricorso. Ha affermato che, nei giudizi introdotti prima della riforma dell'art. 115 c.p.c., la mancata contestazione vincolava il giudice a ritenere provati i fatti primari pacifici, distinguendoli dai fatti secondari; ha ritenuto che la Corte d'appello dovesse verificare correttamente quali circostanze fossero effettivamente non contestate e quale fosse la loro natura. Ha inoltre censurato la mancata pronuncia sull'eccezione di decadenza per tardiva denuncia dei vizi, già proposta e poi riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Infine, ha ritenuto illegittima la liquidazione equitativa della riduzione del prezzo perché effettuata senza indicare i criteri seguiti e senza considerare gli elementi dedotti dal venditore sul minor costo delle modifiche necessarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Per i giudizi introdotti prima della riforma della L. 69/2009, la mancata contestazione dei fatti allegati dalla controparte vincola il giudice a considerarli pacifici, nei limiti distinti tra fatti primari e secondari.

  • L. 69/2009

    applicabile alle cause introdotte in primo grado dal 4.7.2009

    La nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c. non si applica ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 88 c.p.c.

    Invocato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate in tema di non contestazione.

  • art. 166 c.p.c.

    Invocato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate in tema di non contestazione.

  • art. 367 c.p.c.

    Invocato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate in tema di non contestazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate in tema di non contestazione.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta fondata in relazione alle circostanze non considerate sulla conoscenza della reale potenza dei motori.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla garanzia per vizi, nell'ambito della doglianza sulla decadenza per tardiva denuncia.

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla garanzia per vizi e alla decadenza per tardiva denuncia dei vizi.

  • art. 346 c.p.c.

    La questione sulla decadenza, assorbita in primo grado, doveva essere riproposta in appello e decisa dalla Corte territoriale.

  • art. 1226 c.c.

    In tema di riduzione del prezzo per vizi nella vendita, il giudice può ricorrere a criteri equitativi, ma deve indicare gli elementi considerati e il loro peso nella quantificazione.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla riforma dell'art. 115 c.p.c., la mancata contestazione dei fatti allegati dalla controparte rendeva tali fatti non controversi e vincolava il giudice, ma occorre distinguere tra fatti primari, che entrano nel thema decidendum, e fatti secondari, che svolgono mera funzione probatoria e possono essere contestati anche successivamente.
  • Quando una parte eccepisce un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, la controparte ha l'onere di contestarlo nella prima difesa utile; in mancanza, il fatto deve ritenersi pacifico nei limiti della preclusione applicabile.
  • Se un'eccezione di merito è stata proposta e non espressamente o implicitamente decisa in primo grado perché assorbita, la parte interessata può riproporla in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza necessità di appello incidentale.
  • La riduzione del prezzo nella vendita per vizi della cosa può essere liquidata equitativamente, ma la decisione deve esplicitare i criteri seguiti e gli elementi di fatto valorizzati; in difetto, la motivazione è censurabile per carenza argomentativa.
  • Nella quantificazione equitativa del pregiudizio, il giudice deve confrontarsi con le allegazioni e le risultanze istruttorie specifiche delle parti, senza adottare una stima meramente apodittica o sganciata dai dati concreti del caso.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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