Sentenza n. 15320/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 1° marzo 2023, emessa dalla Camera di Commercio di Roma, Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche notificata in data 10 marzo 2023, con la quale procedeva alla sospensione del ricorrente dal n. -OMISSIS- sezione taxi, dal Ruolo dei Conducenti dei Servizi Pubblici non di Linea dalla data di emissione del provvedimento e per il periodo strettamente necessario ad acquisire tutti gli elementi utili per addivenire all’adozione di un provvedimento definitivo. - della determinazione n. -OMISSIS- del 13 aprile 2023, emessa dalla Camera di Commercio di Roma, Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche, notificata in data 14 aprile 2023, con la quale procedeva alla sospensione del ricorrente dal n. -OMISSIS-, sezione taxi, dal Ruolo dei Conducenti dei Servizi Pubblici non di Linea in attesa della definizione della vicenda che lo riguarda e per un periodo di mesi sei a decorrere della data di emissione dell’atto. - della determina prot. n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2023, emessa da Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. con la quale l’ente comunicava l’avvio del procedimento amministrativo. - della determina prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2023, emessa da Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. con la quale l’ente procedeva all’annullamento della sostituzione alla guida attivata in favore del Sig. -OMISSIS- sulla licenza n. 1058 intestata a -OMISSIS-; - dell'eventuale provvedimento presupposto, ove esistente, con cui il Dipartimento Mobilità del Comune di Roma disponeva la revoca della "autorizzazione alla sostituzione" predetta; - di ogni ulteriore provvedimento, ancorché non conosciuto, precedente e/o successivo, comunque collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensioni dell’iscrizione del conducente dal Ruolo dei Conducenti della sezione taxi, disposte dalla Camera di Commercio il 1° marzo 2023 e il 13 aprile 2023; atti di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. di avvio del procedimento e di annullamento della sostituzione alla guida sulla licenza taxi n. 1058
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione endoprocedimentale del 1° marzo 2023, la successiva sospensione cautelare per sei mesi disposta dalla Camera di Commercio il 13 aprile 2023 e gli atti con cui Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. aveva avviato il procedimento e annullato la sostituzione alla guida sulla licenza n. 1058. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione della disciplina statale, regionale e comunale relativa ai requisiti per l’attività di taxi, contestando la valutazione dei fatti e il mancato rispetto del principio di gradualità della sanzione. La Camera di Commercio ha eccepito la tardività dell’impugnazione dell’atto del 1° marzo 2023, la carenza di interesse rispetto a tale atto e alla sospensione del 13 aprile 2023, nonché l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti di Roma Servizi per la Mobilità per omessa evocazione in giudizio della società. Roma Capitale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli atti adottati dalla società.
La decisione
L’impugnazione della sospensione endoprocedimentale del 1° marzo 2023 è stata dichiarata irricevibile perché notificata il 13 giugno 2023, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla conoscenza dell’atto, avvenuta il 10 marzo 2023. Il TAR ha inoltre rilevato che, alla data del ricorso, l’atto aveva già esaurito efficacia, essendo stato sostituito dalla determinazione del 13 aprile 2023. L’impugnazione della sospensione cautelare del 13 aprile 2023 è stata respinta nel merito: la misura, limitata a sei mesi e adottata ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990, era giustificata dagli elementi acquisiti circa le condanne irrevocabili per lesioni personali e i procedimenti penali pendenti per condotte violente, in rapporto ai requisiti di idoneità morale e alla tutela della sicurezza degli utenti e della collettività. Il TAR ha ritenuto legittimo il bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e interesse del conducente; ha lasciato impregiudicata l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse conseguente allo spirare dei sei mesi. L’impugnazione degli atti di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., compresa la comunicazione di avvio del procedimento, è stata dichiarata inammissibile perché la società, distinta da Roma Capitale, non era stata evocata in giudizio; il Comune non era il soggetto legittimato passivamente rispetto agli atti societari. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 1.500,00 ciascuna in favore della Camera di Commercio e di Roma Capitale, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
in relazione alla tardività della sua notifica, eseguita solo il 13 giugno 2023 e, dunque, ben oltre il relativo termine decadenziale di sessanta giorni, stabilito all’art. 29 c.p.a..
L’impugnazione dell’atto notificato il 10 marzo 2023 doveva essere proposta entro sessanta giorni; la notifica del ricorso del 13 giugno 2023 è quindi tardiva.
art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990
Per quel che riguarda, invece, l’impugnazione del provvedimento adottato dalla Camera di Commercio di Roma il 13 aprile 2023 – in disparte ogni considerazione sull’eventuale sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento di tale atto, avendo anch’esso ormai perso ed esaurito ogni efficacia in ragione del sopravvenuto spirare del termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto per il quale la sospensione “cautelare” dell’iscrizione era stata espressamente disposta – il ricorso deve essere respinto, apparendo la relativa determinazione, come già osservato in sede cautelare, legittimamente adottata in presenza dei presupposti di cui all’art. 21 quater, comma 2, della l. n. 241/1990, in ragione della necessità di salvaguardare gli interessi cautelari ivi richiamati, valutandosi “prevalente, all’esito di un attento bilanciamento degli interessi, la tutela dell’interesse pubblico generale a garanzia della sicurezza degli utenti rispetto all’interesse privato del singolo conducente”, atteso l’accertamento di circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l.r. n. 58/1993
La sospensione cautelare è legittima se sorretta da presupposti e ragioni cautelari concretamente accertati e da un bilanciamento che dia prevalenza alla sicurezza degli utenti, in attesa degli ulteriori accertamenti; nel caso concreto è stata disposta per un periodo determinato di sei mesi.
art. 17, comma 3, l.r. Lazio n. 58/1993
Risulta, infatti, agli di causa nonché incontestato da parte ricorrente che: i) nella nota a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. -OMISSIS- del 17 marzo 2023 (in atti) che il ricorrente sia stato ritenuto “persona violenta, già due volte condannata con sentenze irrevocabili per lesioni personali”, avendo peraltro “commesso gli ulteriori reati di cui al foglio allegato”; ii) egli risultasse, altresì, indagato per: - il delitto di cui all’art. 341 bis c.p. “perché in luogo pubblico offendeva l’onore e il prestigio di due pubblici ufficiali” con frasi gravemente offensive; - il reato di cui all’art. 651 c.p. “perché richiesto dal Pubblico Ufficiale rifiutava di esibire i suoi documenti di identificazione”; - il delitto di cui all’art. 337 c.p. “per aver usato violenza verso Pubblici Ufficiali”; - i delitti di cui agli artt. 582 e 585 c.p. “per aver cagionato lesioni personali al Vigile -OMISSIS-” (in tal senso, quanto allegato dalla Camera di Commercio di Roma nella memoria dell’8 luglio 2023 e relativa documentazione depositata in atti in pari data e in alcun modo contestato dalla difesa di parte ricorrente).
Gli elementi relativi alle condanne irrevocabili per lesioni e alle ulteriori condotte violente contestate, non contestati dal ricorrente, potevano essere valutati ai fini della verifica cautelare dei requisiti di idoneità morale e giustificare la sospensione temporanea in funzione della sicurezza degli utenti.
art. 21-nonies l. 241/1990
Per quel che riguarda, infine, l’impugnazione del provvedimento adottato da Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. il 14 aprile 2023, il ricorso - come formalmente eccepito sia dalla Camera di Commercio nonché da Roma Capitale (che, infatti, nella memoria del 25 maggio 2026, evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva) - deve essere dichiarato inammissibile per omessa notifica a Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., ente che ha adottato detta avversata determina di annullamento ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990 della sostituzione alla guida attivata in favore del ricorrente sulla licenza n. 1058 intestata a -OMISSIS-, attesa l’alterità di tale società in house di Roma Capitale
L’atto di annullamento della sostituzione alla guida è imputabile alla società che lo ha adottato; la sua distinta soggettività rispetto a Roma Capitale imponeva di evocarla in giudizio, pena l’inammissibilità dell’impugnazione per mancata notifica al soggetto legittimato passivamente.
art. 7, comma 2, l. 241/1990
con cui tale amministrazione disponeva la sospensione meramente endoprocedimentale ai sensi dell’art. 7, comma 2, della l. n. 241/1990 del ricorrente dal Ruolo dei Conducenti dei Servizi Pubblici non di Linea
La norma è richiamata per qualificare la sospensione del 1° marzo 2023 come misura endoprocedimentale; la decisione sull’impugnazione è stata tuttavia fondata sulla tardività e sull’esaurimento dell’efficacia dell’atto.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un’iscrizione abilitante può essere adottata, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990, quando circostanze concrete e rilevanti per i requisiti di idoneità morale evidenzino un rischio per l’utenza e la collettività; la legittimità richiede una motivazione sulle ragioni cautelari e un bilanciamento degli interessi, anche mediante delimitazione temporale della misura.
- L’impugnazione di un atto amministrativo deve essere proposta entro sessanta giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza; è irricevibile quella notificata oltre il termine decadenziale.
- È inammissibile l’impugnazione di un provvedimento quando il ricorso non è notificato al soggetto distinto che lo ha adottato e che è legittimato passivamente; la partecipazione in giudizio dell’ente pubblico che controlla o possiede la società non sostituisce l’evocazione di quest’ultima.
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