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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3860/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della ricostruzione di carriera e dell'anzianità di servizio (giuridica ed economica) dal 1° aprile 1994 al 30 aprile 2004 per il servizio prestato nella branca di chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Vienna, al fine del computo ai fini retributivi e di incarichi dirigenziali nel SSN.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso: ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e rinviato la causa a quella Corte in diversa composizione perché riesamini la domanda della Groger alla luce del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento. La Cassazione ha disposto la disapplicazione, nella parte incompatibile, di norme collettive (es. parti del CCNL) e ha indicato i principi di diritto applicabili, ritenendo che l'esperienza e l'anzianità maturate in una struttura sanitaria di altro Stato membro, con riconoscimento ministeriale, debbano essere valutate ai fini del riconoscimento dell'anzianità, salvo giustificazioni di interesse generale e verifica dell'equivalenza.

Norme richiamate

  • art. 5 del d.l. 8 aprile 2008, n. 59 (convertito)

    Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori ... valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga ... svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea ... Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma.

    Impone alle amministrazioni pubbliche, in particolare per il personale dirigenziale medico/veterinario/sanitario, di considerare l'esperienza e l'anzianità acquisite in altro Stato membro; le norme collettive contrarie devono essere disapplicate.

  • art. 44, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. l. 9 agosto 2013, n. 98)

    Ha precisato/rafforzato l'applicazione dell'art.5 d.l.59 per il personale dirigenziale sanitario: la condizione di 'senza soluzione di continuità' non opera se la soluzione dipende dal passaggio da una struttura sanitaria di uno Stato membro a quella italiana.

  • art. 12, comma terzo, del CCNL dirigenza medica e veterinaria SSN (8 giugno 2000)

    "Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere: a) ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all'art.4, l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto; b) ai fini dell'applicazione degli artt.3 e 5 l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto."

    La Corte dispone la disapplicazione di questa disposizione nella parte in cui la interpreta come esclusiva dell'anzianità maturata "solo" all'interno del comparto nazionale quando la soluzione di continuità è dovuta al passaggio da struttura sanitaria di altro Stato membro, per conflitto con l'art.5 del d.l.59/2008.

  • art. 1 della legge n. 735/1960

    "Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ... e come titolo valutabile nei concorsi medesimi ..."

    Indica i criteri e le modalità per il riconoscimento dei servizi sanitari prestati all'estero; la Corte lo utilizza per definire quale "struttura sanitaria" rileva ai fini del riconoscimento dell'anzianità.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 45 TFUE, precedentemente artt. 48-52 Trattato CEE)

    Principio di libera circolazione dei lavoratori: le disposizioni nazionali che impediscono il riconoscimento di periodi di lavoro svolti in altro Stato membro possono costituire un ostacolo alla libera circolazione e devono essere giustificate da motivi imperativi d'interesse generale e proporzionati.

  • Regolamento CEE n. 1612/68 (art. 7) e Regolamento UE n. 492/2011 (art. 7)

    Proibiscono discriminazioni basate sulla nazionalità e richiedono che i periodi di servizio nei vari Stati membri siano presi in considerazione ai fini del trattamento lavorativo; usati dalla Corte come base per valutare la normativa nazionale.

  • Direttive comunitarie n. 16/93, n. 19/2001, n. 36/2005

    Riguardano il riconoscimento delle qualifiche professionali e l'automatico riferimento reciproco: la Corte richiede di tener conto delle modifiche e dei principi ivi contenuti nell'esame del riconoscimento dell'esperienza professionale.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Recepisce aspetti della direttiva sulle qualifiche di specializzazione (rilevante per l'accesso), ma non esclude l'obbligo di valutare l'anzianità/esperienza alla luce del diritto UE e delle successive disposizioni (art.5 d.l.59 e sue modifiche).

  • artt. 28 e 29 del CCNL dirigenza medica e veterinaria (8 giugno 2000)

    Prevedono requisiti di esperienza e anzianità per il conferimento di incarichi dirigenziali; la Corte ne dispone la disapplicazione nella parte in cui non considerano il servizio svolto in altro Stato membro quando la soluzione di continuità dipende dal passaggio tra strutture di Stati membri.

Massime di principio

  • Se un medico (o dirigente sanitario) ha svolto servizio in una struttura sanitaria pubblica di un altro Stato membro e quei titoli/servizi sono riconosciuti dal Ministero italiano, tale esperienza va valutata ai fini dell'anzianità e dei vantaggi economici/professionali in Italia, anche se matura prima dell'adesione dello Stato all'UE.
  • Le clausole contrattuali che richiedono "senza soluzione di continuità" per computare l'anzianità non possono essere applicate quando la soluzione di continuità è dovuta al trasferimento tra strutture sanitarie di Stati membri: la norma nazionale o collettiva contraria deve essere disapplicata.
  • Lo Stato o l'amministrazione può richiedere la verifica dell'equivalenza dell'esperienza/competenze: in caso di corrispondenza parziale è lecito richiedere al candidato di colmare le lacune (es. prove, formazione), ma il rifiuto automatico è illegittimo salvo giustificazioni di interesse pubblico, proporzionate e non eccedenti il necessario.
  • In situazioni analoghe, il lavoratore deve documentare titoli, riconoscimenti ministeriali e periodo di servizio; il giudice nazionale è tenuto a interpretare/disapplicare la normativa interna non compatibile con il diritto UE e a rimandare la valutazione concreta all'amministrazione o al giudice di merito secondo i criteri di equivalenza.
  • Le amministrazioni pubbliche devono adeguare le proprie valutazioni ai principi UE di non discriminazione e libera circolazione: il mancato riconoscimento dell'anzianità per servizio in altro Stato membro può essere impugnato e portare alla disapplicazione delle norme interne incompatibili.

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