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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5337/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere con unico motivo relativo al reato di cui all'art. 416-bis c.p.: la difesa contestava la partecipazione all'associazione di tipo mafioso, sostenendo che gli elementi a carico (dichiarazioni di collaboratori risalenti al 2013 e alcune intercettazioni generiche) non dimostrerebbero il ruolo stabile di custode delle armi ascritto all'indagato; si deduceva inoltre che le intercettazioni non dimostrerebbero un ruolo attivo nell'associazione ma al più timore di ritorsioni da parte del clan rivale denominato "IV° sistema"

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo riproponesse una lettura alternativa degli stessi elementi indiziari valorizzati dal Tribunale del riesame, configurando una rivalutazione del merito non consentita in questa sede. Sono state ritenute congrue le valutazioni del Tribunale circa la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori (pur se riferite a periodi anteriori) e la loro convergenza con intercettazioni recenti, in particolare una conversazione (citata a pag. 7) dalla quale emergeva il pieno coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative e il suo ruolo di custode delle armi; il provvedimento ha inoltre richiamato frasi minacciose come la disponibilità a "buttare a terra" la palazzina del vertice del clan avversario, ritenute indicative della consapevolezza e dell'impegno del ricorrente nelle vicende di gruppo. Per questi motivi è stata confermata la gravità indiziaria e la necessità della misura cautelare; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; sono state disposte le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p. e gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la custodia e l'occultamento delle armi, la partecipazione continuativa alle dinamiche del gruppo e il coinvolgimento nelle azioni conflittuali integrano indizi gravi di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per le conseguenze processuali connesse alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e per le pronunce conseguenti alla definizione del gravame

  • art. 94 comma I-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti istruttori e amministrativi successivi alla pronuncia, in particolare per la trasmissione degli atti e gli atti di cancelleria

Massime di principio

  • Un ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa degli stessi elementi indiziari predisposti dal giudice del riesame rischia di essere dichiarato inammissibile per tentativo di rivalutazione del merito, profilo non sindacabile in questa sede
  • Dichiarazioni di collaboratori anche se riferite a fatti anteriori possono mantenere rilievo probatorio se vengono corroborate da elementi recenti (p.es. intercettazioni) che ne confermano la continuità e l'attualità
  • Intercettazioni in cui il soggetto è protagonista diretto e mostra consapevolezza del proprio ruolo (es. discorsi su conflittualità, disponibilità a reagire o gestire armi) possono integrare indizi gravi e rilevanti ai fini della misura cautelare
  • Il ruolo di custode/occulte delle armi è considerato elemento strategico e sintomatico di fiducia all'interno di un sodalizio criminoso e aumenta la gravità indiziaria
  • Legami familiari o di affinità con i vertici del gruppo possono essere utilizzati dai giudici come elemento di conferma dell'inserimento stabile nell'associazione, se riscontrati o coerenti con gli altri atti
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare è preferibile proporre censure che mettano in luce vizi logico-giuridici, incoerenze motivazionali rilevanti o elementi probatori nuovi e specifici, anziché solo una diversa lettura delle prove già valutate
  • Per difendersi dalle deduzioni tratte da intercettazioni è utile evidenziare contesti alternativi, ambiguità interpretative, mancanza di riscontri esterni o produrre prove contrarie (alibi, testimoni, dati oggettivi) che incidano sulla valutazione della continuità e dell'organicità della partecipazione

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