Sentenza del 31/08/2022 n. 25629 - Corte di Cassazione
Notifica - Natura - Conoscenza dell'atto - Validità dell'atto notificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate in materia di cartella di pagamento relativa a revoca dell'agevolazione 'prima casa' (mancato riacquisto entro un anno). Le questioni principali riguardavano la validità e gli effetti della notifica dell'avviso di liquidazione (e il relativo termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo), l'idoneità di prove 'aliunde' (es. istanza di autotutela) a dimostrare la conoscenza dell'atto da parte del contribuente e la tempestività dell'appello in relazione alla data di consegna del plico al servizio postale dal messo notificatore. Il ricorso censurava, tra l'altro, la ritenuta tempestività dell'appello nonostante la relata con data anteriore e la possibilità per l'amministrazione di svolgere nuove eccezioni in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha confermato che opera il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche quando la notifica è compiuta tramite i messi speciali dell'amministrazione finanziaria: rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari per la notifica (es. consegna del plico al servizio postale), non la successiva conoscenza effettiva del contribuente. Ha ritenuto altresì che la contribuente avesse acquisito conoscenza 'aliunde' dell'avviso prima della decadenza dell'ufficio e che la notifica della cartella fosse tempestiva rispetto al termine di prescrizione di dieci anni per l'imposta di registro. Ha inoltre precisato che l'amministrazione non può proporre in appello eccezioni nuove nel senso tecnico (mutamento della causa petendi), ma può precisare e specificare le difese già prospettate in primo grado. Disposto il rigetto del ricorso e l'eventuale obbligo per la ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamo delle norme sulle notificazioni per gli atti tributari; fondamento per estendere al procedimento tributario regole di scissione soggettiva degli effetti della notificazione e per l'applicazione delle norme processuali sulla sanatoria quando rilevante.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Limita la proponibilità in appello di 'nuove domande' e di eccezioni in senso tecnico da parte delle parti; impedisce all'ufficio di introdurre pretese diverse da quelle contenute nell'atto impositivo, pur consentendo l'integrazione o la specificazione di difese già formulate.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16
Richiamato in relazione alla disciplina delle notificazioni e all'uso dei messi speciali per gli atti tributari.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
Norma sul termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo in materia di registro (richiamata per distinguere decadenza e prescrizione).
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78
Stabilisce il termine decennale di prescrizione per il recupero dell'imposta di registro una volta che l'imposta sia divenuta definitiva; applicato alla fase di riscossione della cartella.
Codice di procedura civile, art. 360 (c.p.c.)
Richiamato in riferimento ai motivi di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile o infondati i motivi dedotti in relazione alle specifiche fattispecie previste dall'art.360.
Codice di procedura civile, art. 156 e art. 160
Principi sulla sanatoria per 'raggiungimento dello scopo' della notifica: la proposizione del ricorso può sanare la nullità della notificazione se la conoscenza dell'atto è avvenuta entro il termine di decadenza dell'ufficio.
Cass. Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543
Principio di diritto enunciato: la scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica sempre agli atti di imposizione tributaria e indipendentemente dalla qualità del soggetto notificatore; per il rispetto del termine di decadenza rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli adempimenti necessari per la notifica.
Corte Costituzionale, sent. 9 aprile 2019, n. 75
Conferma la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche con riferimento a notifiche telematiche, vietando differimenti ingiustificati che ridurrebbero la possibilità del mittente di utilizzare il termine utile.
Massime di principio
- Per il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo rileva la data in cui l'amministrazione ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notificazione (es. consegna del plico al servizio postale o atto analogo del messo), non la successiva data di effettiva conoscenza da parte del contribuente.
- Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche quando la notifica è effettuata mediante i messi speciali previsti per gli atti tributari: la qualità del notificatore non esclude l'operatività del principio.
- La notifica dell'atto tributario è condizione di efficacia ma non di esistenza dell'atto: vizi del procedimento di notificazione non cancellano automaticamente l'atto se l'amministrazione dimostra (o emerge) la piena conoscenza 'aliunde' del contribuente entro il termine di decadenza.
- La proposizione del ricorso da parte del contribuente può sanare la nullità della notificazione per 'raggiungimento dello scopo' purché la conoscenza dell'atto sia avvenuta entro il termine di decadenza per l'ufficio; l'onere di provare la conoscenza entro tale termine grava sull'amministrazione.
- In appello l'amministrazione non può introdurre 'nuove domande' o eccezioni in senso tecnico che mutino la causa petendi, ma può specificare o precisare difese e circostanze già dedotte in primo grado; il contribuente conserva la possibilità di contestare i fatti costitutivi del credito.
- Una volta che l'avviso di liquidazione è divenuto definitivo per mancata impugnazione, ai fini della riscossione si applicano i termini di prescrizione previsti per il singolo tributo (es.: per l'imposta di registro il termine decennale previsto dall'art.78 D.P.R. n.131/1986).
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